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Informationen zum Dokument  BGer 1C_358/2021  Materielle Begründung
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BGer 1C_358/2021 vom 23.08.2021
 
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1C_358/2021
 
 
Sentenza del 23 agosto 2021
 
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Kneubühler, Presidente,
 
Cancelliere Crameri.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Giudice delegato del Tribunale amministrativo della Repubblica e Cantone Ticino,
 
via Pretorio 16, 6901 Lugano.
 
Oggetto
 
Procedura amministrativa,
 
ricorso contro le decisioni emanate il 3 maggio 2021
 
dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo
 
del Cantone Ticino (52.2021.177).
 
 
Considerando:
 
che con decisione del 3 maggio 2021 il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ha rinviato a A.________ un ricorso, ritenuto prolisso, sconveniente e incomprensibile, con l'invito a emendarlo entro 5 giorni, con la comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, esso sarebbe stato dichiarato inammissibile;
 
che con decisione di stessa data il giudice delegato ha invitato l'insorgente a versare un anticipo di fr. 1'000.-- per le spese processuali presunte;
 
che avverso queste decisioni A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale chiedendo di annullarle;
 
che con decreto del 10 giugno 2021 il Tribunale federale ha invitato la ricorrente a fornire, entro il 25 giugno successivo, un anticipo delle spese di fr. 500.--, fissandole poi, con decreto del 6 luglio 2021, un termine suppletorio scadente il 17 agosto 2021, con la comminatoria, nota alla ricorrente, che in caso di mancato versamento, il Tribunale federale non sarebbe entrato nel merito del ricorso, come disposto dall'art. 62 cpv. 3 LTF;
 
che, non essendo stato versato l'anticipo entro il termine suppletorio, il ricorso non può essere esaminato, motivo per cui esso è manifestamente inammissibile (art. 62 cpv. 3 terzo periodo LTF) e, pertanto, la causa può essere decisa sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF;
 
che, come noto alla ricorrente, le spese inutili sono pagate da chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF);
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione alla ricorrente e al Tribunale amministrativo della Repubblica e Cantone Ticino.
 
Losanna, 23 agosto 2021
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Kneubühler
 
Il Cancelliere: Crameri
 
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