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Informationen zum Dokument  BGer 2D_29/2021  Materielle Begründung
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BGer 2D_29/2021 vom 20.08.2021
 
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2D_29/2021
 
Decreto del 20 agosto 2021
 
 
II Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Seiler, Presidente,
 
Cancelliera Ieronimo Perroud.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 6501 Bellinzona,
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
 
Residenza governativa, 6501 Bellinzona.
 
Oggetto
 
Rifiuto del rinnovo del permesso di dimora,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 7 giugno 2021
 
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2019.558).
 
 
Il Presidente della II Corte di diritto pubblico,
 
 
visto:
 
il ricorso sussidiario in materia costituzionale presentato l'8 luglio 2021 da A.________ contro la sentenza emanata il 7 giugno 2021 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino in materia di rifiuto del rinnovo del permesso di dimora;
 
la lettera del 16 agosto 2021 con cui il ricorrente ha dichiarato di ritirare il ricorso;
 
 
considerando:
 
che, quando il ricorso è ritirato, il Presidente della Corte adita (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) dichiara il processo terminato nonché statuisce sulle spese giudiziarie e sull'assegnazione e l'ammontare delle ripetibili (art. 5 cpv. 2 e 73 cpv. 1 PC combinati con l'art. 71 LTF);
1
che, di riflesso, viene annullato il termine con scadenza al 14 settembre 2021 fissato alle autorità cantonali per presentare eventuali osservazioni;
2
che, sebbene, in caso di desistenza, le spese giudiziarie debbono essere poste, in linea di principio, a carico della parte ricorrente con l'applicazione di una tassa di giustizia ridotta (art. 66 cpv. 2 LTF), si giustifica nella fattispecie, considerate le circostanze particolari del caso, di rinunciare a riscuoterle;
3
che ciò rende priva d'oggetto la domanda di assistenza giudiziaria contenuta nel gravame, limitata all'esonero delle spese giudiziarie;
4
che non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF);
5
 
per questi motivi, il Presidente decreta:
 
1.
6
La causa 2D_29/2021 è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
7
2.
8
La domanda di assistenza giudiziaria è priva d'oggetto.
9
3.
10
Non si riscuotono spese giudiziarie né si assegnano ripetibili per la sede federale.
11
4.
12
Comunicazione al rappresentante del ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM.
13
Losanna, 20 agosto 2021
14
In nome della II Corte di diritto pubblico
15
del Tribunale federale svizzero
16
Il Presidente: Seiler
17
La Cancelliera: Ieronimo Perroud
18
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