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Informationen zum Dokument  BGer 5A_601/2021  Materielle Begründung
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BGer 5A_601/2021 vom 29.07.2021
 
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5A_601/2021
 
 
Sentenza del 29 luglio 2021
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________ AG,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________ S.p.A.,
 
patrocinata dall'avv. Ivan Behare,
 
opponente.
 
Oggetto
 
effetto sospensivo (fallimento),
 
ricorso contro il decreto emanato il 21 giugno 2021
 
dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2021.88).
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1.
 
Con decreto 21 giugno 2021 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al reclamo presentato il 7 giugno 2021 dalla A.________ AG contro la decisione 26 maggio 2021 del Pretore del Distretto di Lugano che ha pronunciato il suo fallimento a far tempo dal 27 maggio 2021 alle ore 10:00 su istanza della B.________ S.p.A. La Corte cantonale ha osservato che, malgrado l'intenzione della A.________ AG di accreditare fr. 472'545.80 sul conto dell'ufficio di esecuzione di Lugano a saldo di tutte le sue esecuzioni, a prima vista il termine di reclamo era scaduto senza che i presupposti per annullare il fallimento previsti dall'art. 174 cpv. 2 LEF fossero stati adempiuti (ricordato che il debito è considerato pagato ai sensi dell'art. 174 cpv. 2 LEF solo quando è stato effettivamente accreditato sul conto dell'ufficio di esecuzione), sicché il gravame appariva privo di probabilità di successo.
 
2.
 
Con ricorso 21 luglio 2021 la A.________ AG ha impugnato il decreto dinanzi al Tribunale federale chiedendo, previo conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso, di riformarla concedendo l'effetto sospensivo al suo reclamo 7 giugno 2021.
 
Non sono state chieste determinazioni.
 
3.
 
Il decreto impugnato, che respinge un'istanza di effetto sospensivo, è una decisione in materia di misure cautelari ai sensi dell'art. 98 LTF (v. DTF 137 III 475 consid. 2 con rinvii), per cui la parte ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali. Conformemente all'art. 106 cpv. 2 LTF, la parte ricorrente deve indicare i diritti costituzionali ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consiste la lesione (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4; 134 II 244 consid. 2.2).
 
Nel rimedio all'esame l'insorgente afferma di aver ossequiato il requisito della solvibilità, mentre con riferimento al requisito dell'estinzione del debito sostiene che "un lieve ritardo nel riversamento dell'importo in oggetto non può costituire motivo per decretare il fallimento inappellabile della società, ma soprattutto non può assurgere a motivo per respingere la domanda di effetto sospensivo" con "danno grave e irreparabile per la ricorrente" e lamenta "un formalismo eccessivo, che è corollario del diritto di essere sentiti (art. 29 cpv. 2 Cost. fed.) ed un arbitrio (art. 9 Cost. fed.) ". Tale generica motivazione non soddisfa però, manifestamente, le severe esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF: l'insorgente non si confronta con l'argomentazione dei Giudici cantonali secondo cui, conformemente alla DTF 136 III 294 consid. 3.2, i motivi ostativi al fallimento dell'art. 174 cpv. 2 LEF devonoessere realizzati entro la scadenza del termine di reclamo e non sostanzia in che modo l'autorità precedente avrebbe leso i menzionati diritti costituzionali per aver quindi ritenuto che il reclamo appariva a prima vista sprovvisto di possibilità di esito favorevole e non poteva così beneficiare dell'effetto sospensivo.
 
4.
 
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF. Con l'evasione del rimedio, la richiesta di conferire effetto sospensivo allo stesso diventa priva d'oggetto.
 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
 
 
Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione alle parti, alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, all'Ufficio dei fallimenti di Lugano e all'Ufficio di esecuzione di Lugano.
 
Losanna, 29 luglio 2021
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Giudice presidente: Escher
 
La Cancelliera: Antonini
 
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