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Informationen zum Dokument  BGer 6B_531/2021  Materielle Begründung
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BGer 6B_531/2021 vom 30.06.2021
 
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6B_531/2021
 
 
Sentenza del 30 giugno 2021
 
 
Corte di diritto penale
 
Composizione
 
Giudice federale Jacquemoud-Rossari, Presidente,
 
Cancelliere Gadoni.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Dipartimento delle istituzioni
 
del Cantone Ticino, Divisione della giustizia, piazza Governo 7, 6501 Bellinzona,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Sanzione disciplinare,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 30 marzo 2021 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
 
del Cantone Ticino (incarto n. 60.2021.18).
 
 
Considerando:
 
che, con sentenza del 30 marzo 2021, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto in quanto ricevibile un reclamo presentato da A.________ contro una decisione della Divisione della giustizia relativa ad una sanzione disciplinare adottata nei suoi confronti;
 
che A.________ impugna questa sentenza con un ricorso del 6 maggio 2021, trasmesso dal Tribunale penale federale per competenza al Tribunale federale;
 
che con decreto presidenziale del 10 maggio 2021 il ricorrente è stato invitato a fornire, entro il 25 maggio seguente, un anticipo delle spese giudiziarie presunte di fr. 800.-- (art. 62 cpv. 1 LTF);
 
che, scaduto infruttuoso detto termine, con ulteriore decreto presidenziale del 4 giugno 2021 al ricorrente è stato fissato un termine suppletorio non prorogabile, scadente il 15 giugno successivo, per versare l'anticipo richiesto, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile (art. 62 cpv. 3 LTF);
 
che il ricorrente non ha versato l'anticipo richiesto, né ha inoltrato alla Cassa del Tribunale federale un'attestazione di Postfinance o della banca che certifichi l'avvenuto addebito;
 
che, pertanto, come espressamente indicato nel secondo decreto presidenziale, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile (art. 62 cpv. 3 LTF);
 
che le spese inutili sono messe a carico di chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF);
 
richiamato l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF;
 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione al ricorrente, alla Divisione della giustizia del Dipartimento delle istituzioni e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 30 giugno 2021
 
In nome della Corte di diritto penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Jacquemoud-Rossari
 
Il Cancelliere: Gadoni
 
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