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Informationen zum Dokument  BGer 6B_680/2021  Materielle Begründung
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BGer 6B_680/2021 vom 22.06.2021
 
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6B_680/2021
 
 
Sentenza del 22 giugno 2021
 
 
Corte di diritto penale
 
Composizione
 
Giudice federale Denys, Giudice presidente,
 
Cancelliere Gadoni.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
1. Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, centro ala Monda 8, 6528 Camorino,
 
2. B.________,
 
opponenti.
 
Oggetto
 
Decreti di abbandono (contravvenzione per divieto
 
di posteggio),
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
 
il 5 maggio 2021 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino
 
(incarti n. 60.2021.111, 60.2021.112, 60.2021.114).
 
 
Considerando:
 
che A.________ è proprietario del fondo part. xxx di Y.________;
 
che a carico di questo fondo è iscritta una servitù prediale di posteggio a favore di una particella attualmente locata a B.________;
 
che A.________ è stato autorizzato dal Giudice di pace del circolo di Y.________ a posare sul suo fondo un divieto di posteggio per i non aventi diritto, con la possibilità di comminare ai contravventori una multa;
 
che, nel mese di ottobre del 2020, A.________ ha allestito dei rapporti di contravvenzione nei confronti di B.________ per il fatto che quest'ultimo, in contrasto con il contenuto della servitù, utilizzerebbe il posteggio anche per parcheggiare una motocicletta e per depositarvi del materiale;
 
che, preso atto delle opposizioni di B.________, con tre distinte decisioni del 1° aprile 2021 la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha decretato l'abbandono dei procedimenti contravvenzionali aperti nei suoi confronti;
 
che A.________ ha impugnato i decreti di abbandono con tre distinti reclami del 16 aprile 2021 dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello;
 
che, con un'unica sentenza del 5 maggio 2021, la Corte cantonale ha respinto i reclami;
 
che A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale del 4 giugno 2021 al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di rinviare gli atti alla Sezione della circolazione affinché emani tre decreti di accusa nei confronti di B.________;
 
che non sono state chieste osservazioni sul ricorso;
 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 145 V 380 consid. 1; 145 I 239 consid. 2; 145 II 168 consid. 1 e rispettivi rinvii);
 
che, secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili;
 
che spetta al ricorrente, in virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF, addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione, segnatamente quando, tenendo conto della natura dei reati perseguiti, l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili non sia facilmente deducibile dagli atti (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 86 consid. 3; 133 II 353 consid. 1);
 
che la giurisprudenza è restrittiva al riguardo e il Tribunale federale entra nel merito di un ricorso solo quando dalla sua motivazione risulta in modo sufficientemente preciso che le esposte condizioni sono adempiute (cfr. sentenze 6B_107/2016 del 3 febbraio 2017 consid. 3.1 e 6B_993/2015 del 23 novembre 2015 consid. 1.2.1);
 
che la pretesa punitiva spetta infatti allo Stato e non compete alla persona denunciante sostituirsi all'autorità penale nel perseguimento penale;
 
che il ricorrente non si esprime sulla sua legittimazione ricorsuale giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF;
 
ch'egli si limita a richiamare la sua partecipazione al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, ma non sostanzia eventuali pretese civili che intende fare valere in relazione con la prospettata infrazione;
 
che, in particolare, egli non sostiene, né rende minimamente verosimile, di avere subito un danno per il fatto che, oltre all'autovettura, il denunciato avrebbe pure parcheggiato sul posto auto in questione una motocicletta e depositato del materiale;
 
ch'egli non fa nemmeno valere la violazione di garanzie procedurali conferitegli dal diritto quale parte nella procedura, in particolare non lamenta una lesione del suo diritto di essere sentito (cfr. DTF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1 e rinvii);
 
che pertanto il ricorso, non motivato in modo conforme alle esposte esigenze, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate al ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
 
per questi motivi, il Giudice presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 22 giugno 2021
 
In nome della Corte di diritto penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Giudice presidente: Denys
 
Il Cancelliere: Gadoni
 
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