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Informationen zum Dokument  BGer 6B_714/2021  Materielle Begründung
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BGer 6B_714/2021 vom 15.06.2021
 
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6B_714/2021
 
 
Sentenza del 15 giugno 2021
 
 
Corte di diritto penale
 
Composizione
 
Giudice federale Denys, Giudice presidente,
 
Cancelliere Gadoni.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Decreto di non luogo a procedere, reclamo tardivo,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 4 maggio 2021 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
 
del Cantone Ticino (incarto n. 60.2021.98).
 
 
Considerando:
 
che, statuendo su una denuncia penale presentata da A.________ contro diverse persone, con decisione del 18 marzo 2021 il Procuratore pubblico del Cantone Ticino ha decretato il non luogo a procedere;
 
che il decreto di non luogo a procedere è stato notificato alla denunciante mediante invio postale raccomandato il 23 marzo 2021;
 
ch'ella ha impugnato il decreto di non luogo a procedere con un reclamo del 3 aprile 2021 alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP);
 
che, invitata dalla CRP ad esprimersi sulla tempestività del reclamo, A.________ ha riconosciuto di averlo consegnato alla posta il 3 aprile 2021;
 
che, con sentenza del 4 maggio 2021, la Corte cantonale ha rilevato che il termine di dieci giorni per presentare il reclamo era scaduto il 2 aprile 2021 e lo ha quindi dichiarato irricevibile siccome tardivo;
 
che A.________ si aggrava contro questa sentenza con un ricorso al Tribunale federale;
 
che non sono state chieste osservazioni sul ricorso;
 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 145 V 380 consid. 1; 145 I 239 consid. 2; 145 II 168 consid. 1 e rispettivi rinvii);
 
che, quale parte nella procedura dinanzi alla CRP, la ricorrente è abilitata a fare valere che la Corte cantonale si sarebbe rifiutata a torto di entrare nel merito del suo reclamo (DTF 146 IV 76 consid. 2; 136 IV 41 consid. 1.4; sentenza 6B_1427/2019 del 13 marzo 2020 consid. 3.1, in: RtiD II-2020 pag. 236 segg.);
 
che, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto;
 
che, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 134 II 244 consid. 2.1);
 
che la ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata (DTF 146 IV 297 consid. 1.2; 134 II 244 consid. 2.1);
 
che, nella fattispecie, queste esigenze di motivazione sono del tutto disattese, visto che la ricorrente non si confronta con gli accertamenti e le valutazioni della Corte cantonale e non spiega per quali ragioni tale decisione violerebbe il diritto;
 
che la ricorrente non sostiene che la CRP avrebbe accertato a torto la tardività del suo reclamo, né fa valere la violazione degli art. 90 seg. e 396 cpv. 1 CPP;
 
che, in concreto, la ricorrente riconosce in sostanza di non avere rispettato il termine di reclamo, adducendo che si tratterebbe soltanto di un "piccolo ritardo", che non avrebbe "influenzato in alcun modo la data di ricezione del ricorso o il suo contenuto";
 
che, ricordato che i termini legali sono improrogabili (art. 89 cpv. 1 CPP), la ricorrente non fa quindi valere una violazione delle disposizioni del CPP sulla decorrenza e sull'osservanza dei termini;
 
che, pertanto, il ricorso, non motivato in modo conforme alle esposte esigenze, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi, di principio, essere accollate alla ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
che tuttavia, in considerazione della sua situazione, si giustifica in concreto di rinunciare a prelevarle (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF);
 
 
per questi motivi, il Giudice presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3.
 
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 15 giugno 2021
 
In nome della Corte di diritto penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Giudice presidente: Denys
 
Il Cancelliere: Gadoni
 
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