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Informationen zum Dokument  BGer 6B_524/2021  Materielle Begründung
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BGer 6B_524/2021 vom 31.05.2021
 
 
6B_524/2021
 
 
Sentenza del 31 maggio 2021
 
 
Corte di diritto penale
 
Composizione
 
Giudice federale Denys, Giudice presidente,
 
Cancelliere Gadoni.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
1. A.________,
 
2. B.________ S.A.S.,
 
entrambi patrocinati dall'avv. Maurizio Agustoni,
 
ricorrenti,
 
contro
 
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
 
2. C.________,
 
patrocinata dall'avv. Fabrizio Mion,
 
opponenti.
 
Oggetto
 
Decreto di non luogo a procedere,
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
 
il 15 marzo 2021 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino
 
(incarto n. 60.2020.266).
 
 
Considerando:
 
che il 23 gennaio 2020 B.________ S.A.S. e A.________ hanno presentato al Ministero pubblico del Cantone Ticino una denuncia penale nei confronti di C.________ per i reati di falsità in documenti, truffa, danno patrimoniale provocato con astuzia, diffamazione e calunnia;
 
che la denuncia penale è in relazione con una lettera di D.________ che la denunciata avrebbe prodotto nell'ambito di una causa pendente presso la Pretura del distretto di Lugano, da cui risulterebbe che A.________, attraverso un identico modus operandi, costituirebbe società destinate a fare transitare capitali di origine sconosciuta che verrebbero poi sciolte dopo un breve periodo senza depositarne i bilanci;
 
che, con decisione del 21 settembre 2020, il Procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere, non essendo realizzati elementi costitutivi di reato;
 
che, contro il decreto di non luogo a procedere, B.________ S.A.S. e A.________ hanno adito la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello con un reclamo del 2 ottobre 2020;
 
che, con sentenza del 15 marzo 2021, la Corte cantonale ha respinto il reclamo;
 
che B.________ S.A.S. e A.________ impugnano questa sentenza con un ricorso in materia penale del 5 maggio 2021 al Tribunale federale, chiedendo di annullarla, di annullare contestualmente il decreto di non luogo a procedere e di rinviare gli atti al Ministero pubblico per procedere nei suoi incombenti;
 
che non sono state chieste osservazioni sul ricorso;
 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 145 V 380 consid. 1; 145 I 239 consid. 2; 145 II 168 consid. 1 e rispettivi rinvii);
 
che, secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili;
 
che spetta ai ricorrenti, in virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF, addurre i fatti a sostegno della loro legittimazione, segnatamente quando, tenendo conto della natura dei reati perseguiti, l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili non sia facilmente deducibile dagli atti (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 86 consid. 3; 133 II 353 consid. 1);
 
che questa giurisprudenza è applicabile anche in materia di reati contro l'onore, sicché spetta ai ricorrenti sostanziare il pregiudizio subito e le pretese di risarcimento del danno o di riparazione del torto morale giusta gli art. 41 segg. CO che sarebbero intenzionati ad avanzare (cfr. sentenze 6B_13/2019 del 29 gennaio 2019 consid. 2.1; 6B_1133/2015 del 20 novembre 2015 consid. 1.2.2; 6B_94/2013 del 3 ottobre 2013 consid. 1.1);
 
che la giurisprudenza è restrittiva al riguardo e il Tribunale federale entra nel merito di un ricorso solo quando dalla sua motivazione risulta in modo sufficientemente preciso che le esposte condizioni sono adempiute (cfr. sentenze 6B_107/2016 del 3 febbraio 2017 consid. 3.1 e 6B_993/2015 del 23 novembre 2015 consid. 1.2.1);
 
che, in concreto, i ricorrenti adducono quale pretesa civile unicamente una riparazione del torto morale con riferimento ai prospettati reati contro l'onore;
 
ch'essi sostengono che i sospetti sollevati nel documento prodotto dalla denunciata nella causa pendente dinanzi alla Pretura del distretto di Lugano sarebbero lesivi della loro reputazione e violerebbero la loro personalità;
 
che, tuttavia, il riconoscimento di un'indennità a titolo di riparazione morale presuppone che la lesione alla personalità sia oggettivamente di una certa gravità e sia soggettivamente percepita dal danneggiato come sufficientemente grave da fare apparire legittimo che una persona in simili circostanze si rivolga al giudice per ottenere un risarcimento (cfr. art. 49 cpv. 1 CO; sentenze 6B_582/2020 del 17 dicembre 2020 consid. 1; 6B_406/2018 del 5 settembre 2018 consid. 1.2; 6B_185/2013 del 22 gennaio 2014 consid. 2.2 e rinvii);
 
che in concreto i ricorrenti non motivano debitamente per quali ragioni, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, la prospettata lesione del loro onore sarebbe in concreto di una certa gravità, spiegando quali conseguenze avrebbe avuto sulla loro situazione personale e sostanziando una lesione della personalità che eccede chiaramente un'ordinaria irritazione o un'apprensione quotidiana (cfr. sentenze 6B_675/2020 del 16 marzo 2021 consid. 1.2.2; 6B_582/2020, citata, consid. 1);
 
che una motivazione puntuale riguardo alla gravità della lesione dell'onore si imponeva a maggior ragione nella fattispecie, trattandosi essenzialmente di critiche riguardanti l'attività professionale dei ricorrenti;
 
che nell'ambito della reputazione relativa all'attività professionale, un'eventuale lesione dell'onore protetto dal diritto penale non può infatti essere ammessa facilmente (DTF 145 IV 462 consid. 4.2.2 e rinvii; sentenza 6B_675/2020, citata, consid. 4.2);
 
che l'assenza di una motivazione sufficiente sulla legittimazione ricorsuale giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF comporta l'inammissibilità del gravame;
 
che, indipendentemente dalla legittimazione ricorsuale nel merito, i ricorrenti sono abilitati a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto conferisce loro quali parti nella procedura e la cui disattenzione equivale ad un diniego di giustizia formale (cfr. DTF 146 IV 76 consid. 2 pag. 79; 141 IV 1 consid. 1.1 pag. 5 e rinvii);
 
che questa facoltà di invocare i diritti di parte non permette tuttavia ai ricorrenti di rimettere indirettamente in discussione il giudizio di merito (DTF 141 IV 1 consid. 1.1 pag. 5; 138 IV 248 consid. 2);
 
che, nella fattispecie, essi non fanno valere la violazione di simili garanzie, in particolare non sollevano censure di natura formale il cui esame potrebbe essere distinto dalla valutazione di merito;
 
che pertanto il ricorso, non motivato in modo conforme alle esposte esigenze, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate ai ricorrenti (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
che non si assegnano ripetibili all'opponente, non invitata a presentare una risposta al ricorso (art. 68 cpv. 1 LTF);
 
 
per questi motivi, il Giudice presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
 
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 31 maggio 2021
 
In nome della Corte di diritto penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Giudice presidente: Denys
 
Il Cancelliere: Gadoni
 
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