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Informationen zum Dokument  BGer 1C_318/2021  Materielle Begründung
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BGer 1C_318/2021 vom 28.05.2021
 
 
1C_318/2021
 
 
Sentenza del 28 maggio 2021
 
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Kneubühler, Presidente,
 
Cancelliere Crameri.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
1. Paolo Bernasconi,
 
2. Bruno Balestra,
 
3. Mario Branda,
 
4. Luca Maghetti,
 
5. Luigi Mattei,
 
6. Marco Mona,
 
7. John Noseda,
 
8. Pietro Simona,
 
9. Emanuele Stauffer,
 
patrocinati dall'avv. Paolo Bernasconi,
 
ricorrenti,
 
contro
 
Cancelleria federale, 3003 Berna.
 
Oggetto
 
votazione popolare federale del 13 giugno 2021
 
relativa alla Legge federale sulle misure di polizia
 
per la lotta al terrorismo (MPT),
 
 
Considerando:
 
che in data 26 maggio 2021 Bruno Balestra, Paolo Bernasconi, Mario Branda, Luca Maghetti, Luigi Mattei, Marco Mona, John Noseda, Pietro Simona e Emanuele Stauffer hanno presentato al Tribunale federale un ricorso ai sensi dell'art. 77 cpv. 1 lett. b della Legge federale sui diritti politici del 17 dicembre 1976 (ricorso sulla votazione, LDP; RS 161.1), adducendo che le spiegazioni del Consiglio federale sarebbero fuorvianti;
 
che, notoriamente, in materia di votazioni federali le autorità inferiori in materia di diritti politici sono i Governi cantonali (art. 88 cpv. 1 lett. b LTF; DTF 145 I 207 consid. 1.1; sentenze 1C_713/2020 del 23 marzo 2021 consid. 4.1 destinato a pubblicazione e consid. 2.1 inedito, 1C_216/2018 del 10 dicembre 2018 consid. 1 non pubblicato in DTF 145 I 175 e 1C_289/2021 del 20 maggio 2021 sulla legge Covid-19);
 
che, pertanto, i ricorrenti, prima di inoltrare un ricorso al Tribunale federale, devono presentare, entro tre giorni dalla scoperta del motivo di impugnazione (art. 77 cpv. 2 LDP), un ricorso sulla votazione al Consiglio di Stato del Cantone Ticino (art. 77 cpv. 1 lett. b LDP) e che, in seguito, la decisione su ricorso pronunciata dal Governo cantonale può se del caso essere impugnata con ricorso al Tribunale federale (art. 80 cpv. 1 LDP);
 
che i ricorrenti definiscano questa situazione come insoddisfacente, accennando in maniera generica a una pretesa lacuna dell'art. 77 LDP, non è decisivo;
 
che il ricorso, manifestamente inammissibile, non può quindi essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF;
 
che non occorre trasmettere, per competenza, il ricorso in esame al Consiglio di Stato del Cantone Ticino, ritenuto che il 21 maggio 2021 i ricorrenti hanno inoltrato un ricorso al Governo cantonale;
 
che l'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda provvisionale di sospendere e di rinviare a nuova data la votazione federale sulla MPT;
 
che le spese inutili sono pagate da chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF), e sono quindi poste a carico dei ricorrenti;
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
 
3. Comunicazione alle parti, alla Cancelleria federale e al Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino.
 
Losanna, 28 maggio 2021
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Kneubühler
 
Il Cancelliere: Crameri
 
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