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Informationen zum Dokument  BGer 5F_5/2021  Materielle Begründung
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BGer 5F_5/2021 vom 20.05.2021
 
 
5F_5/2021
 
 
Sentenza del 20 maggio 2021
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudici federali Escher, Giudice presidente,
 
Marazzi, Schöbi,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
istante,
 
contro
 
1. Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona, rappresentato dall'Ufficio esazione e condoni
 
del Cantone Ticino, viale S. Frascini 6, 6501 Bellinzona,
 
2. Cantone dei Grigioni, 7000 Coira,
 
rappresentato dalla Finanzverwaltung Graubünden, Steinbruchstrasse 18/20, 7001 Coira,
 
controparti,
 
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6900 Lugano.
 
Oggetto
 
revisione,
 
domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 5D_306/2020 dell'11 gennaio 2021.
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1. A.________ ha interposto un reclamo 12 giugno 2020 contro quattro decisioni di rigetto definitivo delle sue opposizioni pronunciate dal Giudice di pace del circolo di Lugano Est in data 27 gennaio 2020 e 4 febbraio 2020 (in tre esecuzioni promosse dallo Stato del Cantone Ticino per l'incasso di fr. 140.--, fr. 40.-- e fr. 40.-- e in un'esecuzione promossa dal Cantone dei Grigioni per l'incasso di fr. 1'780.-- oltre interessi, fr. 39.35 e fr. 100.--), affermando di essere venuto a conoscenza di tali decisioni soltanto in occasione dell'esecuzione del pignoramento il 10 giugno 2020. Tale rimedio è stato dichiarato irricevibile per tardività dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino con sentenza 26 ottobre 2020.
 
2. Mediante sentenza 5D_306/2020 dell'11 gennaio 2021 (emanata nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b TF) la II Corte di diritto civile del Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso sussidiario in materia costituzionale introdotto il 9 dicembre 2020 da A.________ avverso la predetta sentenza cantonale, osservando che il ricorrente aveva fatto valere (oltre alla semplice violazione di norme di diritto federale) la lesione dell'art. 29 cpv. 1 e 2 Cost., ma che tale censura era generica e priva di un serio confronto con i considerandi dell'impugnato giudizio e non soddisfaceva pertanto le severe esigenze di motivazione dei combinati art. 117 e 106 cpv. 2 LTF.
 
3. Fondandosi sull'art. 121 lett. c-d LTF, con domanda di revisione datata 20 febbraio 2021 (spedita due giorni dopo) A.________ ha chiesto l'annullamento della sentenza del Tribunale federale.
 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti (v. art. 127 LTF).
 
 
4.
 
4.1. Secondo l'art. 121 lett. c LTF, la revisione di una sentenza del Tribunale federale può essere domandata se esso non ha giudicato su singole conclusioni. La motivazione di una richiesta di giudizio non costituisce una conclusione ai sensi dell'art. 121 lett. c LTF, ragione per cui l'eventuale mancata trattazione di una critica ricorsuale presentata in maniera processualmente conforme non è un motivo di revisione (sentenza 2F_20/2012 del 25 settembre 2012 consid. 2.1).
 
L'art. 121 lett. d LTF prevede invece la possibilità di una revisione nel caso in cui il Tribunale federale, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti. La svista ai sensi di questo articolo presuppone che il Tribunale federale non abbia preso in considerazione un elemento acquisito all'incarto o abbia letto in modo scorretto un documento, scostandosi per inavvertenza dal suo tenore esatto; essa deve in ogni caso riferirsi al contenuto stesso e alla sua percezione da parte del tribunale e non alla sua valutazione giuridica (DTF 122 II 17 consid. 3). Tale motivo di revisione non è pertanto dato né per lamentarsi di un apprezzamento (giuridico) asseritamente errato di uno scritto o per correggere altri presunti errori di diritto (erronea non entrata nel merito, violazione del diritto di essere sentito, ecc.) né per sanare eventuali omissioni del ricorso (sentenza 2F_20/2012 del 25 settembre 2012 consid. 2.1 con rinvii).
 
4.2. Nella domanda in esame l'istante afferma di aver "sollevato e (...) motivato in modo chiaro e dettagliato, sulle 6 pagine del (...) ricorso, le violazioni del diritto fondamentale nel procedimento civile svolto dalla Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino" e rimprovera al Tribunale federale di aver effettuato una "applicazione giuridicamente errata (...) delle norme procedurali art. 106 (2) LTF, art. 108 LTF, art. 113 LTF, art. 115 LTF, art. 116 LTF, art. 117 LTF siccome (...) non è stato tenuto conto di fatti rilevanti, che sono stati presentati nel ricorso del 9 dicembre 2020" o che risultano "dal procedimento civile n. 5A_464/2020 legato con procedimento civile 5D_306/2020".
 
Sennonché, nella misura in cui l'istante elenca tutta una serie di fatti che il Tribunale federale non avrebbe preso in considerazione e dai quali a suo dire risulterebbe la violazione, da parte del Tribunale d'appello, delle sue garanzie procedurali generali e in particolare del suo diritto di essere sentito, egli tenta di perfezionare la motivazione del rimedio presentato contro la sentenza cantonale, dimenticando che ciò è unicamente ammissibile durante il termine ricorsuale. Nella misura invece in cui dissente dal giudizio di inammissibilità che questo Tribunale ha reso perché ha ritenuto il ricorso 9 dicembre 2020 insufficientemente motivato, l'istante misconosce la portata, spiegata sopra, dell'art. 121 lett. c-d LTF.
 
5. Da quanto precede discende che, nella misura in cui è ammissibile, la domanda di revisione risulta infondata e come tale va respinta.
 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Nella misura in cui è ammissibile, la domanda di revisione è respinta.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 1'500.-- sono poste a carico dell'istante.
 
3. Comunicazione ai partecipanti al procedimento.
 
Losanna, 20 maggio 2021
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Giudice presidente: Escher
 
La Cancelliera: Antonini
 
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