VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 1C_278/2021  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 04.06.2021, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 1C_278/2021 vom 20.05.2021
 
 
1C_278/2021
 
 
Sentenza del 20 maggio 2021
 
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Kneubühler, Presidente,
 
Jametti, Merz,
 
Cancelliere Crameri.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinato dall'avv. Enrico Germano,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ministero pubblico della Confederazione, via Sorengo 3, 6900 Lugano.
 
Oggetto
 
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale al Brasile; consegna di mezzi di prova,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 29 aprile 2021
 
dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (RR.2021.8).
 
 
Fatti:
 
A. Il 22 giugno 2020 il Ministério Público Federal Estado de São Paulo (Brasile) ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B.________ per corruzione attiva e passiva, riciclaggio di denaro e organizzazione criminale, per aver funto da intermediario, percependo indebiti vantaggi, tra il Gruppo C.________ e diversi politici che avrebbero intascato tangenti nell'ambito dell'attribuzione di appalti. L'autorità estera ha chiesto la trasmissione di documenti di un conto bancario intestato a D.________ Ltd.
1
B. Con decisione di chiusura dell'11 dicembre 2020 il Ministero pubblico della Confederazione ha autorizzato la consegna di svariata documentazione della citata relazione bancaria. Adita da A.________, con giudizio del 29 aprile 2021 la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (CRP) ne ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di legittimazione.
2
C. Avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede, concesso al ricorso l'effetto sospensivo, in via principale di annullarla unitamente a quella di chiusura e, in via subordinata, di rinviare la causa alla CRP per nuovo giudizio.
3
Non sono state chieste osservazioni al gravame.
4
 
Diritto:
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne, come in concreto, un sequestro e la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e, inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 145 IV 99 consid. 1.1.2).
5
1.2. L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale in quest'ambito. Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 145 IV 99 consid. 1.2). Spetta al ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall'art. 84 LTF sono adempiute (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 145 IV 99 consid. 1.5). Secondo l'art. 109 LTF, la Corte giudica nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi che non riguardano un caso particolarmente importante (cpv. 1); la decisione è motivata sommariamente e può rinviare in tutto o in parte alla decisione impugnata (cpv. 3).
6
 
Erwägung 2
 
2.1. Il ricorrente sostiene che si sarebbe in presenza di una questione giuridica di principio perché la CRP avrebbe ritenuto in maniera arbitraria, e sulla base di un accertamento dei fatti inesatto, ch'egli non avrebbe dimostrato d'essere il beneficiario dell'intero utile della società intestataria del conto litigioso, sciolta nel 2017.
7
2.2. Nella materia in esame l'avente diritto economico di una persona giuridica regolarmente sciolta è eccezionalmente legittimato a ricorrere quando dimostri, con la produzione di documenti ufficiali, la sua qualità di beneficiario economico (DTF 139 II 404 consid. 2.1.1; 137 IV 134 consid. 5.2.1; sentenza 1C_181/2020 del 17 aprile 2020 consid. 1.2). Al riguardo la CRP ha applicato correttamente questa prassi, ribadendo che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (sentenza 1C_370/2012 del 3 ottobre 2012 consid. 2 e rinvii), la dimostrazione può essere fornita non solo con l'attestazione sullo scioglimento della società, ma anche mediante altre prove, decisivo essendo il fatto che la prova venga prodotta.
8
Ora, contrariamente all'assunto ricorsuale, la CRP ha considerato le prove offerte dal ricorrente per tentare di dimostrare ch'egli sarebbe effettivamente il solo beneficiario dell'intero utile risultante dallo scioglimento della società, non ritenendole tuttavia decisive e giungendo quindi, vista l'assenza dei necessari documenti ufficiali, a un'altra conclusione di quella sostenuta dal ricorrente. Il solo fatto ch'egli era uno dei tre beneficiari economici della società non è infatti sufficiente per comprovare ch'egli sarebbe l'unico beneficiario al momento dello scioglimento della stessa, e semmai non semplicemente del relativo conto bancario (sentenze 1C_265/2018 del 6 giugno 2018 consid. 2.2, 1C_2/2016 dell'11 gennaio 2016 consid. 2.2 e 1C_183/2012 del 12 aprile 2012 consid. 1.5). Nemmeno l'invocato ordine di trasferimento di USD 34'000.--, anteriore allo scioglimento della società ed effettuato nel 2020, è idoneo a provare l'assunto ricorsuale (sentenza 1C_345/2020 del 24 giugno 2020 consid. 1.3). Non lo sono neppure gli affidavit di un altro beneficiario economico del conto litigioso e del ricorrente.
9
Chiaramente ininfluenti al riguardo sono pure tre e-mail della banca in vista dei tentativi di un rimborso parziale di un'opzione Put in favore del ricorrente e di un'altra persona, come pure l'accenno a un documento di uno studio legale brasiliano che dimostrerebbe gli sforzi della banca nei confronti dei beneficiari economici, volti a recuperare un non meglio precisato importo scoperto riferito a un contratto di compravendita di quote del 2015. I generici accenni ricorsuali a un accertamento inesatto dei fatti e a un'errata valutazione delle prove da parte della CRP non fanno assurgere la causa a un caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 cpv. 2 LTF, motivo per cui il ricorso è inammissibile.
10
3. Contrariamente alla richiesta del ricorrente, non vi sono motivi per scostarsi dalla costante prassi, che fissa un importo di fr. 2'000.-- per le spese giudiziarie, le quali seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
11
L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di effetto sospensivo, peraltro superflua, visto che il ricorso ha effetto sospensivo per legge (art. 103 cpv. 2 lett. c LTF).
12
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione, alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale e all'Ufficio federale di giustizia, Settore assistenza giudiziaria.
 
Losanna, 20 maggio 2021
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Kneubühler
 
Il Cancelliere: Crameri
 
© 1994-2021 Das Fallrecht (DFR).