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Informationen zum Dokument  BGer 1C_167/2021  Materielle Begründung
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BGer 1C_167/2021 vom 17.05.2021
 
 
1C_167/2021
 
 
Sentenza del 17 maggio 2021
 
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Kneubühler, Presidente,
 
Cancelliere Crameri.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________ Sagl,
 
ricorrente,
 
contro
 
1. B.________,
 
2. C.________,
 
3. D.________,
 
Municipio di Origlio, 6945 Origlio,
 
Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, Ufficio delle domande di costruzione, via Franco Zorzi 13, 6500 Bellinzona,
 
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, 6501 Bellinzona.
 
Oggetto
 
Ordine di demolizione,
 
ricorso contro la decisione emanata il 16 marzo 2021 dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2021.79).
 
 
Considerando:
 
che contro una decisione del 3 febbraio 2021 del Consiglio di Stato (n. 486) A.________ Sagl è insorta dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo;
 
che il giudice delegato della Corte cantonale ha fissato all'insorgente un termine scadente il 10 marzo 2021 per prestare l'anticipo delle presunte spese processuali, con la comminatoria dell'irricevibilità del gravame in caso di mancato pagamento entro il termine assegnato, invitandola inoltre a produrre la risoluzione impugnata;
 
che, accertato che l'interessata non ha versato né l'anticipo né ha prodotto la risoluzione impugnata, con decisione del 16 marzo 2021 il giudice delegato ha dichiarato irricevibile il ricorso;
 
che avverso questa sentenza A.________ Sagl presenta al Tribunale federale un ricorso, completato in seguito, senza formulare specifiche conclusioni;
 
che non sono state chieste osservazioni al gravame;
 
che il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 146 IV 185 consid. 2);
 
che il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura le diverse motivazioni dell'atto impugnato violano il diritto (DTF 143 I 377 consid. 1. 2 e 1.3);
 
che, come noto alla ricorrente (sentenza 1C_664/2019 del 7 gennaio 2020 nei suoi confronti), quando la criticata decisione, come in concreto, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, la ricorrente è tenuta, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 142 III 364 consid. 2.4 in fine; 138 I 97 consid. 4.1.4);
 
che, disattendendo il suo obbligo di motivazione (art. 42 LTF), la ricorrente, limitandosi a proporre generiche censure di merito, non si confronta del tutto con le motivazioni poste a fondamento dell'impugnato giudizio, segnatamente il mancato versamento dell'anticipo e la mancata produzione della risoluzione governativa;
 
che, pertanto, il gravame, manifestamente non motivato in modo sufficiente, non può essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
 
che le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3. Comunicazione alle parti, al Municipio di Origlio, al Dipartimento del territorio, Ufficio delle domande di costruzione, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
 
Losanna, 17 maggio 2021
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Kneubühler
 
Il Cancelliere: Crameri
 
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