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Informationen zum Dokument  BGer 4A_147/2020  Materielle Begründung
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BGer 4A_147/2020 vom 10.05.2021
 
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4A_147/2020
 
 
Sentenza del 10 maggio 2021
 
 
I Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudici federali Hohl, Presidente,
 
Rüedi, May Canellas,
 
Cancelliere Piatti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________ SA,
 
patrocinata dall'avv. Costantino Castelli,
 
ricorrente,
 
contro
 
1. B.________,
 
2. C.________,
 
entrambi patrocinati dall'avv. Michele Bernasconi,
 
opponenti.
 
Oggetto
 
deposito giudiziale,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 14 febbraio 2020 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
 
Cantone Ticino (12.2018.147).
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1.
 
Con rogito del 15 dicembre 2014 la A.________ SA ha acquisito da B.________ e C.________ un diritto di compera su un fondo di Lugano. Del prezzo di vendita di fr. 4'000'000.--, essa ha versato quale caparra sul conto del notaio rogante fr. 200'000.--, che sarebbero stati liberati a favore dei concedenti dopo l'adempimento di una specificata clausola contrattuale. Qualora non fosse invece stata ottenuta la licenza edilizia relativa al progetto allegato all'atto notarile, quest'ultimo sarebbe decaduto e la beneficiaria avrebbe avuto diritto alla restituzione della caparra. Il 18 maggio 2015 l'amministratore unico della A.________ SA ha comunicato a uno dei concedenti del diritto di compera che la caparra di fr. 200'000.-- le avrebbe dovuto essere restituita, perché la predetta condizione non era stata soddisfatta. Nel giugno 2015 la società anonima è stata posta in liquidazione. Il 26 ottobre 2015 il legale dei concedenti rivendicava invece il predetto importo quale pena di recesso. Il 27 ottobre 2015 il notaio ha comunicato di avere retrocesso la somma in discussione alla beneficiaria del diritto di compera.
 
In parziale accoglimento di un'istanza di B.________ e C.________, il Pretore del distretto di Lugano ha, con decreto supercautelare 23 dicembre 2015, ordinato alla A.________ SA di procedere immediatamente al deposito giudiziale giusta l'art. 744 cpv. 2 CO dell'importo di fr. 200'000.--, oltre interessi, con la comminatoria dell'art. 292 CP e, in caso di violazione del predetto ordine, di una multa fino a fr. 5'000.-- e fr. 1'000.-- per ogni giorno di ritardo. Con decisione cautelare finale del 17 febbraio 2017 il Pretore ha confermato quanto disposto in via supercautelare e ha assegnato agli istanti un termine di 30 giorni per promuovere la causa di merito.
 
2.
 
Con giudizio 29 ottobre 2018 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud ha, in accoglimento della petizione presentata da B.________ e C.________, ordinato alla A.________ SA di procedere immediatamente al deposito giudiziale di fr. 200'000.-- e ha assortito tale ordine con la predetta comminatoria e le multe già previste nella decisione cautelare.
 
3.
 
La II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha, con sentenza 14 febbraio 2020, respinto nella misura in cui era ricevibile, l'appello inoltrato dalla A.________ SA. Ha confermato che la tutela giurisdizionale dei creditori doveva avvenire nella modalità del deposito giudiziale, la promessa del liquidatore di rinunciare alla ripartizione del patrimonio sociale essendo, come già indicato dal Pretore, fasulla.
 
4.
 
Con ricorso in materia civile del 16 marzo 2020 la A.________ SA postula l'annullamento della sentenza cantonale e la sua riforma nel senso che la petizione sia integralmente respinta. Narrati e completati i fatti, afferma che giusta il tenore letterale dell'art. 744 cpv. 2 CO spetta al liquidatore scegliere se differire la ripartizione del patrimonio sociale, procedere al deposito giudiziale o fornire una garanzia equivalente. Si dilunga poi in un'analisi storica a conferma di tale interpretazione.
 
Con risposta 11 maggio 2020 B.________ e C.________ propongono la reiezione del ricorso.
 
5.
 
Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). A questi appartengono sia le constatazioni concernenti le circostanze relative all'oggetto del litigio sia quelle riguardanti lo svolgimento della procedura innanzi all'autorità inferiore e in prima istanza, vale a dire gli accertamenti che attengono ai fatti procedurali (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1 con riferimenti). Il Tribunale federale può unicamente rettificare o completare l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore, se esso è manifestamente inesatto o risulta da una violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). "Manifestamente inesatto" significa in questo ambito "arbitrario" (DTF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). La parte che intende validamente criticare la fattispecie accertata nella sentenza impugnata deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 140 III 264 consid. 2.3, con rinvii).
 
Poiché in concreto il ricorso non contiene alcuna censura diretta contro gli accertamenti effettuati dalla Corte cantonale che soddisfa le predette esigenze di motivazione, la presente sentenza è basata sulla fattispecie riportata nella sentenza impugnata.
 
6.
 
6.1. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, di regola esso considera solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso (DTF 143 I 1 consid. 1.4; 140 III 86 consid. 2; 134 III 102 consid. 1.1). Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi di un ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Per soddisfare l'obbligo di motivazione, il ricorrente deve discutere le considerazioni della decisione impugnata e indicare con precisione in che consiste la violazione del diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2).
 
L'art. 744 CO reca il titolo marginale protezione dei creditori e recita al cpv. 2 che " sarà parimente depositato in giudizio l'importo delle obbligazioni non ancora scadute o litigiose della società, salvo che non sia data ai creditori un'equivalente garanzia o che la ripartizione del patrimonio sociale non sia differita fino all'adempimento delle obbligazioni medesime ".
 
6.2. Nel gravame in esame la ricorrente insiste sul tenore dell'appena citata norma, affermando che la scelta di come procedere spetta al suo liquidatore. Con tale argomentazione essa pare dimenticare che pure i giudici cantonali riconoscono che la scelta fra le predette opzioni spetta in linea di principio al liquidatore della società. L'autorità inferiore ha però - rettamente, visto anche il titolo marginale della norma - indicato che le tre opzioni devono garantire la protezione dei creditori. Ha quindi ritenuto che i creditori potevano chiedere il deposito giudiziale, perché in concreto l'asserita intenzione del liquidatore di differire la ripartizione del patrimonio sociale era del tutto inidonea a raggiungere tale scopo, trattandosi di una promessa fasulla, tanto più che nemmeno dopo 4 anni dall'inosservato ordine cautelare del Pretore gli attivi della società sono conosciuti.
 
La ricorrente non si confronta con quest'ultime considerazioni, ragione per cui ci si può chiedere se il ricorso non debba essere dichiarato inammissibile in ragione della sua carente motivazione. La questione non merita tuttavia maggiore disamina perché, come si dirà, esso si rivela in ogni caso infondato. Infatti, visto che dai vincolanti accertamenti effettuati dalla Corte cantonale risulta che la dichiarazione del liquidatore di differire la ripartizione del patrimonio sociale non è veritiera, la ricorrente non può essere seguita quando afferma che il liquidatore avrebbe effettuato la sua scelta, facendo così decadere le altre misure a tutela dei creditori previste dalla norma in discussione. Alla luce delle predette particolarità pronunciare, come suggerisce la ricorrente per il caso in cui l'opzione non fosse stata esercitata, una sua condanna alternativa nel senso di vietare " al liquidatore di procedere alla ripartizione del patrimonio sociale, salvo che questi non depositi o garantisca adeguatamente il credito " appare una misura del tutto inadatta per tentare di proteggere i creditori. Ne segue che, imponendo un deposito giudiziale, la Corte cantonale non ha violato il diritto federale.
 
7.
 
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela infondato e va respinto. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF).
 
 
per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è respinto.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 6'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3.
 
La ricorrente verserà agli opponenti la somma complessiva di fr. 7'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
 
4.
 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 10 maggio 2021
 
In nome della I Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Hohl
 
Il Cancelliere: Piatti
 
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