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Informationen zum Dokument  BGer 5A_894/2020  Materielle Begründung
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BGer 5A_894/2020 vom 28.04.2021
 
 
5A_894/2020
 
 
Sentenza del 28 aprile 2021
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
1. A.________,
 
2. B.________,
 
ricorrenti,
 
contro
 
Ufficio di esecuzione di Lugano, via Bossi 2a, 6900 Lugano.
 
Oggetto
 
precetti esecutivi,
 
ricorso contro l'ordinanza emanata il 13 ottobre 2020
 
dal Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2020.87).
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1. Con ricorso 8 settembre 2020 A.________ e B.________ hanno impugnato quattro precetti esecutivi emanati dall'Ufficio di esecuzione di Lugano nel quadro delle esecuzioni promosse nei loro confronti dal Comune di X.________.
 
Preso atto che due precetti esecutivi erano diretti esclusivamente contro B.________, mentre gli altri due erano diretti esclusivamente contro il marito A.________, con ordinanza 13 ottobre 2020 il Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha osservato che la presentazione di un unico ricorso non era in concreto ammissibile e ha quindi assegnato a B.________ un termine di dieci giorni per emendare il suo ricorso "togliendone tutte le censure riferite alla sola posizione del marito e i relativi documenti, senza nulla aggiungere" e firmarlo in originale, pena l'irricevibilità del gravame.
 
2. Con ricorso 24 ottobre 2020 A.________ e B.________ hanno impugnato l'ordinanza dell'autorità di vigilanza dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di fare ordine al Comune di X.________ di ritirare i precetti esecutivi. Essi hanno anche chiesto di conoscere in via anticipata l'ammontare delle spese giudiziarie e la composizione della Corte giudicante e di essere posti al beneficio dell'assistenza giudiziaria, nonché invitato i Giudici federali Herrmann (Presidente), Escher, von Werdt e Schöbi e la Cancelliera Antonini ad astenersi dal giudizio per avere già partecipato a decisioni precedenti.
 
Le loro ulteriori conclusioni (volte per esempio all'adozione di misure cautelari nell'ambito di una procedura di protezione a favore di A.________, all'assegnazione di un risarcimento danni oppure alla pronuncia di misure disciplinari nei confronti di curatori e magistrati) risultano invece di primo acchito inammissibili, poiché esulano dall'oggetto del presente litigio.
 
Non sono state chieste determinazioni sul ricorso.
 
3. Con il medesimo allegato 24 ottobre 2020 A.________ e B.________ hanno impugnato anche un'altra ordinanza emanata il 13 ottobre 2020 dal Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale l'autorità di vigilanza. Tale ricorso è stato trattato separatamente (v. sentenza 5A_895/2020 pronunciata in data odierna).
 
4. L'esercizio dei diritti civili in ambito giudiziario di A.________ è stato limitato in via cautelare ed è stata istituita una curatela di rappresentanza nel senso dell'art. 394 CC in suo favore con lo scopo di segnatamente rappresentarlo nei procedimenti civili e amministrativi (v. sentenze 5A_649/2020 e 5A_650/2020 del 4 gennaio 2021).
 
Con scritto 9 aprile 2021 l'avv. Pascal Cattaneo, curatore di A.________, ha comunicato al Tribunale federale di non ratificare, limitatamente al suo assistito, il predetto ricorso. Nella misura in cui è introdotto da A.________, il rimedio si rivela pertanto manifestamente inammissibile e può essere evaso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF (v. anche sentenza 5D_243/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3).
 
5. Nella misura in cui il gravame è invece presentato da B.________, va osservato quanto segue.
 
5.1. Per costante giurisprudenza, il Tribunale federale non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione circa la composizione della Corte giudicante (DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 con rinvii).
 
La domanda di " astensione " rivolta ai già menzionati Giudici federali e alla sottoscritta Cancelliera dall'intervenire nel presente giudizio è inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di ricusa ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LTF. Contrariamente a quanto ritiene la ricorrente, dalla partecipazione a decisioni terminate con un esito a lei sfavorevole non può essere dedotta alcuna prevenzione (art. 34 cpv. 2 LTF). In tali circostanze, la domanda può essere evasa dalla Giudice presidente della Corte adita e dalla Cancelliera di cui è chiesta la ricusa, prescindendo dall'avvio della procedura prevista all'art. 37 LTF (v. sentenza 2F_12/2008 del 4 dicembre 2008 consid. 2.1 con rinvii). I Giudici federali Herrmann, von Werdt e Schöbi non sono in ogni modo chiamati a statuire sul rimedio all'esame.
 
5.2. Il ricorso di B.________ va dichiarato di primo acchito irricevibile nella misura in cui non censura la decisione di ultima istanza cantonale (v. art. 75 cpv. 1 LTF), bensì discute l'operato dell'ufficio di esecuzione o di altre autorità in cause distinte.
 
5.3. La contestata ordinanza non pone fine al procedimento (v. art. 90 LTF), ma ha carattere incidentale ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 LTF ed è quindi immediatamente impugnabile dinanzi al Tribunale federale soltanto se può causare un pregiudizio irreparabile (v. art. 93 cpv. 1 lett. a LTF; l'ipotesi dell'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF non entra in considerazione nel caso concreto). Dato che l'esistenza di un danno irreparabile non è stata dimostrata e non appare nemmeno manifesta, il rimedio è irricevibile (v. DTF 141 III 80 consid. 1.2).
 
5.4. Ne discende che anche nella misura in cui è introdotto da B.________ il ricorso risulta manifestamente inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF.
 
6. Considerate le circostanze del caso concreto si può eccezionalmente rinunciare al prelievo di spese giudiziarie per la sede federale (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Ciò rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria. Non si giustifica assegnare né ripetibili né "indennità di inconvenienza".
 
 
Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3. Comunicazione ai ricorrenti, all'Ufficio di esecuzione di Lugano, al Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, e per conoscenza al curatore avv. Pascal Cattaneo.
 
Losanna, 28 aprile 2021
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Giudice presidente: Escher
 
La Cancelliera: Antonini
 
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