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Informationen zum Dokument  BGer 1C_168/2021  Materielle Begründung
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BGer 1C_168/2021 vom 19.04.2021
 
 
1C_168/2021
 
 
Sentenza del 19 aprile 2021
 
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Kneubühler, Presidente,
 
Cancelliere Crameri.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Presidente dell'Ufficio patriziale di Villa Luganese, 6966 Villa Luganese.
 
Oggetto
 
Elezioni patriziali; stralcio di una candidatura,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 1° marzo 2021
 
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2021.50).
 
 
Considerando:
 
che l'Ufficio patriziale di Villa Luganese ha convocato l'Assemblea patriziale per domenica 18 aprile 2021 in vista dell'elezione del suo organo esecutivo per il periodo 2021-2024;
 
che il decreto precisava che le proposte di candidature dovevano essere depositate a mano presso la sede dell'amministrazione patriziale entro le ore 18:00 del 25 gennaio 2021, sottoscritte dal necessario numero di proponenti;
 
che entro detto termine, A.________ ha depositato davanti alla porta dell'Ufficio patriziale una busta contenente la sua dichiarazione di accettazione della proposta di candidatura alla carica di Presidente dell'Ufficio patriziale, senza che la stessa fosse stata sottoscritta da alcun proponente;
 
che con decisione del 27 gennaio 2021 il Presidente dell'Ufficio patriziale gli ha comunicato che la proposta non poteva essere accettata, poiché depositata in modo irrito e non sottoscritta da nessun proponente;
 
che, adita dall'interessato, la Divisione della giustizia del Dipartimento delle istituzioni ha trasmesso, per competenza, lo scritto al Tribunale cantonale amministrativo, che con sentenza del 1° marzo 2021 ha respinto il ricorso del candidato, in quanto non divenuto privo d'oggetto visto ch'egli non ha impugnato la revoca della convocazione dell'Assemblea in seguito all'avvenuta elezione in forma tacita;
 
che avverso questo giudizio A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale: non postula l'annullamento della decisione impugnata, ma chiede soltanto di trasmettere gli atti alla Corte cantonale per una nuova decisione e di ordinare alla Sezione degli enti locali di annullare l'elezione litigiosa;
 
che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
 
che il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 146 IV 185 consid. 2);
 
che il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura le diverse motivazioni dell'atto impugnato violano il diritto (DTF 143 I 377 consid. 1. 2 e 1.3);
 
che la Corte cantonale ha stabilito che il ricorrente, come da lui ammesso, non ha consegnato direttamente nelle mani dell'amministrazione patriziale la sua proposta di candidatura e che quest'ultima non era stata firmata da nessun proponente, ciò in violazione degli art. 4 e 5 della legge sulle elezioni patriziali del 10 novembre 2008 (RL 188.200), ragione per cui lo stralcio della sua candidatura era corretto, accertando inoltre ch'egli non ha impugnato tempestivamente il decreto di convocazione, motivo per cui le asserite irregolarità dello stesso non potevano essere esaminate;
 
che quando la decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 142 III 364 consid. 2.4 in fine; 138 I 97 consid. 4.1.4);
 
che, disattendendo il suo obbligo di motivazione (art. 42 LTF), il ricorrente si limita in sostanza a criticare una mancata risposta del Dipartimento delle istituzioni, ma non si confronta con le differenti argomentazioni dei giudici cantonali, né tenta di dimostrarne l'arbitrarietà (su questa nozione vedi DTF 143 I 321 consid. 6.1);
 
che la Corte cantonale, ritenendo lacunoso il decreto di convocazione, questione che esulava dall'oggetto della vertenza poiché non era stato impugnato, ha nondimeno notificato una copia della propria sentenza alla Sezione degli enti locali, quale autorità di vigilanza sui patriziati;
 
che con scritto del 23 marzo 2021, allegato dal ricorrente, la Cancelleria dello Stato, Servizi dei diritti politici, accertata la lacunosità del decreto, ha invitato il Patriziato di Villa Luganese a prestare maggiore attenzione nell'allestire i documenti ufficiali in ambito di elezioni;
 
che questo scritto esula tuttavia dall'oggetto della presente procedura;
 
che il gravame, manifestamente non motivato in modo sufficiente, non può essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
 
che le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 400.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3. Comunicazione al ricorrente, al Presidente dell'Ufficio patriziale di Villa Luganese, al Tribunale cantonale amministrativo e, per conoscenza, alla Cancelleria dello Stato della Repubblica e Cantone Ticino, Servizio dei diritti politici.
 
Losanna, 19 aprile 2021
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Kneubühler
 
Il Cancelliere: Crameri
 
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