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Informationen zum Dokument  BGer 5A_821/2020  Materielle Begründung
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BGer 5A_821/2020 vom 16.04.2021
 
 
5A_821/2020
 
 
Sentenza del 16 aprile 2021
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Herrmann, Presidente,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
1. A.________,
 
2. B.________,
 
ricorrenti,
 
contro
 
Autorità regionale di protezione 9
 
sede di Torricella-Taverne, via alla Chiesa, 6808 Torricella.
 
Oggetto
 
misure di protezione, perizia sullo stato di salute psichico,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 24 agosto 2020
 
dal Presidente della Camera di protezione del
 
Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2020.92).
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1. Nel quadro delle misure di protezione adottate in favore di A.________ e degli accertamenti in atto per B.________, in data 19 agosto 2020 gli interessati hanno introdotto un reclamo contro l'operato dell'Autorità regionale di protezione 9 sede di Torricella-Taverne.
 
Mediante sentenza 24 agosto 2020 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, dopo aver ritenuto inammissibile la richiesta di ricusa formulata nei suoi confronti, ha dichiarato irricevibile tale reclamo. Secondo il Presidente, nella misura in cui veniva impugnata una decisione incidentale 10 agosto 2020 con cui l'autorità di protezione aveva in sostanza ordinato a B.________ di sottoporsi a una perizia medica sul suo stato di salute psichica, l'esistenza di un pregiudizio irreparabile non era stata dimostrata e non risultava manifesta, mentre nella misura in cui gli interessati avevano introdotto ulteriori richieste (relative, segnatamente, alle misure di protezione adottate in favore di A.________), esse erano palesemente irricevibili poiché già state evase, di competenza di altre autorità, rispettivamente dettate da condotta processuale querulomane e abusiva.
 
2. Con ricorso 1° ottobre 2020 A.________ e B.________ hanno impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di annullarla. Essi hanno anche chiesto di conoscere in via anticipata l'ammontare delle spese giudiziarie e la composizione della Corte giudicante, di richiamare l'incarto cantonale e di rinunciare al prelievo di spese giudiziarie, nonché invitato i Giudici federali Herrmann (Presidente) e von Werdt e la Cancelliera Antonini ad astenersi dal giudizio per avere già partecipato a decisioni precedenti.
 
Le loro ulteriori conclusioni (volte per esempio all'assegnazione di un risarcimento danni oppure alla pronuncia di misure disciplinari nei confronti dei curatori di A.________) risultano invece di primo acchito inammissibili, poiché esulano dall'oggetto del presente litigio.
 
Non sono state chieste determinazioni sul ricorso.
 
3. Per costante giurisprudenza, il Tribunale federale non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione circa la composizione della Corte giudicante (DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 con rinvii).
 
La domanda di " astensione " rivolta ai già menzionati Giudici federali e alla sottoscritta Cancelliera dall'intervenire nel presente giudizio è inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di ricusa ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LTF. Contrariamente a quanto ritengono i ricorrenti, dalla partecipazione a decisioni terminate con un esito a loro sfavorevole non può essere dedotta alcuna prevenzione (art. 34 cpv. 2 LTF). In tali circostanze, la domanda può essere evasa dal Presidente e dalla Cancelliera di cui è chiesta la ricusa, prescindendo dall'avvio della procedura prevista all'art. 37 LTF (v. sentenza 2F_12/2008 del 4 dicembre 2008 consid. 2.1 con rinvii). Il Giudice federale von Werdt non è, in ogni modo, chiamato a statuire sul rimedio all'esame.
 
4. Si pone il problema della capacità processuale di A.________, il quale ha inoltrato personalmente il ricorso all'esame. In suo favore, infatti, sono stati nominati un curatore di rappresentanza giusta l'art. 394 CC nella persona dell'avv. Pascal Cattaneo con il compito, in particolare, di " rappresentare l'interessato in ogni procedimento giudiziario civile o amministrativo " e un curatore di rappresentanza giusta l'art. 449a CC nella persona dell'avv. Daniele Jörg " con il compito di tutela re i suoi interessi nelle procedure davanti all'Autorità regionale di protezione 9 sede di Torricella-Taverne e alla Camera di protezione del Tribunale d'appello" (v. sentenze 5A_649/2020 e 5A_650/2020 del 4 gennaio 2021). La questione a sapere se il ricorso all'esame debba essere trasmesso per ratifica (art. 42 cpv. 5 LTF) può tuttavia essere lasciata aperta, dato che esso, come si vedrà in seguito, sfugge comunque a un esame di merito.
 
 
5.
 
5.1. Il ricorso va dichiarato di primo acchito irricevibile nella misura in cui non censura la sentenza di ultima istanza cantonale, bensì discute l'operato dell'autorità di protezione o di altre autorità in cause distinte (v. art. 75 cpv. 1 LTF).
 
5.2. Nella misura in cui dichiara inammissibile l'impugnazione dell'ordinanza sulle prove 10 agosto 2020 dell'autorità di protezione, la sentenza cantonale ha carattere incidentale. Dato che l'esistenza di un pregiudizio irreparabile non appare manifesta e non è stata dimostrata (nel gravame all'esame vi è soltanto un accenno al rischio, per B.________, di "essere esposta ad un licenziamento"), il rimedio risulta inammissibile poiché rivolto contro una decisione che non è immediatamente impugnabile dinanzi al Tribunale federale (v. art. 93 cpv. 1 lett. a LTF; DTF 143 III 416 consid. 1.3 con rinvii; 141 III 80 consid. 1.2).
 
5.3. Il ricorso appare in ogni modo insufficientemente motivato. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve infatti contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2).
 
Nel confuso e prolisso rimedio all'esame, i ricorrenti si limitano a genericamente formulare critiche di merito (inammissibili, alla luce del giudizio di irricevibilità pronunciato dall'autorità precedente; v. DTF 144 II 184 consid. 1.1) e a genericamente rimproverare all'autorità precedente svariate inadeguatezze procedurali o inesattezze nell'accertamento dei fatti. Omettendo di confrontarsi con l'argomentazione posta a fondamento della sentenza cantonale (v. supra consid. 1 in fine), essi non spiegano perché il loro reclamo avrebbe dovuto essere considerato ricevibile. Il ricorso non soddisfa pertanto le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF.
 
6. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a-b LTF. La richiesta di richiamare l'incarto cantonale diviene quindi priva di oggetto.
 
Considerate le circostanze del caso concreto si può eccezionalmente rinunciare al prelievo di spese giudiziarie per la sede federale (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Non si giustifica assegnare né ripetibili né " inden nità di inconvenienza".
 
 
 Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3. Comunicazione ai ricorrenti, all'Autorità regionale di protezione 9 sede di Torricella-Taverne, al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e per conoscenza ai curatori avv. Pascal Cattaneo e avv. Daniele Jörg.
 
Losanna, 16 aprile 2021
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Herrmann
 
La Cancelliera: Antonini
 
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