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Informationen zum Dokument  BGer 1C_140/2021  Materielle Begründung
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BGer 1C_140/2021 vom 18.03.2021
 
 
1C_140/2021
 
 
Sentenza del 18 marzo 2021
 
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Kneubühler, Presidente,
 
Cancelliere Crameri.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Commissione di mediazione indipendente LIT della Repubblica e Cantone Ticino, via Canonico Ghiringhelli 1, 6501 Bellinzona,
 
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, 6501 Bellinzona.
 
Oggetto
 
Procedura amministrativa; accesso agli atti,
 
ricorso contro la sentenza emanata l'8 febbraio 2021 dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo della Repubblica e Cantone Ticino (52.2021.43).
 
 
Considerando:
 
che B.________ e A.________ hanno inoltrato a C.________ con sede a X.________ e alla Fondazione D.________ due domande distinte di accesso a documenti ufficiali, fondate sulla legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT; RL 162.100), chiedendo di mettere a loro disposizione una serie di atti;
 
che, non avendo ottenuto alcun riscontro positivo alle loro richieste, gli istanti hanno presentato una domanda di mediazione ai sensi dell'art. 18 LIT alla relativa Commissione;
 
che con lettera del 20 gennaio 2021, la Commissione di mediazione indipendente LIT ha comunicato ad A.________ che la sua domanda riguarda una questione che esula dal campo di applicazione della LIT;
 
che A.________ ha impugnato questo scritto dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo;
 
che con decisione dell'8 febbraio 2021 il Giudice delegato ha ritenuto che nessuna norma di legge prevederebbe l'impugnabilità diretta dello scritto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, dichiarando pertanto il ricorso irricevibile e trasmettendo gli atti ai sensi dei considerandi al Consiglio di Stato, eventualmente competente per trattare la vertenza sulla base dell'art. 80 lett. b della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (RL 165.100);
 
che avverso questo giudizio A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale, chiedendo, oltre a numerose conclusioni che esulano manifestamente dall'oggetto del litigio, di annullarla;
 
che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
 
che il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 146 IV 185 consid. 2);
 
che il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura le diverse motivazioni dell'atto impugnato violano il diritto (DTF 143 I 377 consid. 1. 2 e 1.3);
 
che, come noto alla ricorrente, la domanda di "astensione" di giudici e cancellieri del Tribunale federale dall'intervenire nei giudizi che la riguardano è inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LTF, motivo per cui si può prescindere dall'avvio della procedura prevista all'art. 37 LTF, ritenuto che dalla partecipazione a sentenze terminate con un esito a lei sfavorevole, non può essere dedotta alcuna prevenzione (art. 34 cpv. 2 LTF; sentenza 5A_530/2020 del 29 luglio 2020 consid. 4);
 
che, come a lei noto (sentenza 1C_ 266/2019 del 23 maggio 2019), quando l'autorità precedente non esamina un ricorso nel merito, in concreto perché non sarebbe competente, l'oggetto del litigio può essere unicamente la questione dell'irricevibilità del gravame poiché, in caso di accoglimento del ricorso, il Tribunale federale le rinvierebbe la causa per l'esame di merito (DTF 144 II 184 consid. 1.1);
 
che, pertanto, le critiche di merito, come pure quelle inerenti ad altre procedure che esulano dall'oggetto del litigio, sulle quali è incentrato il ricorso, sono inammissibili;
 
che, disattendendo il suo obbligo di motivazione (art. 42 LTF), la ricorrente non si confronta con i motivi posti a fondamento della decisione impugnata, ossia quelli di sapere se il criticato scritto sia qualificabile quale decisione e sia direttamente impugnabile dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, motivo per cui il ricorso, inutilmente prolisso e confuso e che mischia e confonde procedure diverse, è manifestamente inammissibile per carenza di motivazione (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF);
 
che, per di più, la decisione impugnata, trasmettendo gli atti al Consiglio di Stato, non pone fine al procedimento e costituisce pertanto una decisione incidentale ai sensi dell'art. 93 LTF, impugnabile direttamente al Tribunale federale soltanto qualora possa causare un pregiudizio irreparabile (lett. a), o qualora l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b), condizione quest'ultima non adempiuta;
 
che la ricorrente non ha addotto i fatti che dimostrerebbero l'esistenza di un pregiudizio irreparabile (DTF 141 IV 289 consid. 1.3 e 1.4);
 
che anche nella misura in cui il ricorso è presentato nell'interesse di terzi, segnatamente di B.________, esso è inammissibile, come lo è pure in quanto inoltrato nell'interesse generale e astratto a un'asserita, corretta applicazione del diritto, l'azione popolare essendo esclusa (DTF 144 I 43 consid. 2.1 in fine);
 
che il gravame può quindi essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
 
che le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 400.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3. Comunicazione alla ricorrente, alla Commissione di mediazione indipendente LIT, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
 
Losanna, 18 marzo 2021
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Kneubühler
 
Il Cancelliere: Crameri
 
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