VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 8C_177/2021  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 26.03.2021, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 8C_177/2021 vom 12.03.2021
 
 
8C_177/2021
 
 
Sentenza del 12 marzo 2021
 
 
I Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudice federale Maillard, Presidente,
 
Cancelliere Bernasconi.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Sezione del lavoro del Cantone Ticino, Ufficio giuridico, Piazza Governo, 6500 Bellinzona,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Assicurazione contro la disoccupazione (presupposto processuale),
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 1° febbraio 2021 (38.2020.49).
 
 
Visto:
 
la decisione del 22 giugno 2020 della Sezione del lavoro del Cantone Ticino, confermata su opposizione il 3 settembre 2020, che ha negato a A.________ il diritto alle indennità di disoccupazione per mancato adempimento del criterio della residenza in Svizzera (art. 8 cpv. 1 lett. c LADI),
1
il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 1° febbraio 2021 che ha respinto il ricorso di A.________ contro la decisione su opposizione,
2
il ricorso contro il giudizio cantonale presentato il 22 febbraio 2021 (timbro postale),
3
la comunicazione del 24 febbraio 2021 con la quale il ricorrente è stato informato che l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali ritiene di poter chiedere un altro giudizio,
4
l'indicazione in detto scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembravano essere soddisfatte e l'avviso che il vizio poteva essere sanato entro il termine, non prorogabile, di ricorso indicato nel giudizio impugnato,
5
l'atto complementare del 1° marzo 2021 (timbro postale),
6
 
considerando:
 
che il ricorso al Tribunale federale è ammissibile soltanto per violazione del diritto svizzero (art. 95 e 96 LTF) o accertamento manifestamente inesatto dei fatti (art. 97 cpv. 1 LTF),
7
che a norma dell'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto o contiene accertamenti manifestamente errati,
8
che la sola ripetizione o il rinvio a conclusioni o scritti in sede cantonale non è sufficiente per adempiere i requisiti di motivazione dinanzi al Tribunale federale (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 309),
9
che il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha spiegato come per residenza sia determinante il centro delle relazioni personali (e non solo di quelle professionali) e come tale luogo nel caso concreto fosse a U.________ (Italia), ove il ricorrente aveva sottoscritto un contratto di locazione per una porzione di casa di 6.5 locali a suo nome e ove risiedevano sia sua moglie sia sua madre, poi deceduta,
10
che la Corte cantonale ancora ha stabilito come il ricorrente in Svizzera disponesse tutt'al più di una residenza secondaria, essendo ospitato da amici e non versando alcuna locazione, in modo particolare a V.________ in un appartamento di 4 locali già abitato da una coppia di coniugi,
11
che per il resto il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha negato le prestazioni anche in base all'ALC,
12
che il ricorrente sia con il ricorso sia con l'atto complementare rimprovera alla Corte cantonale di non avere considerato la circostanza di non aver mai svolto né cercato alcuna attività professionale in Italia, di essere rimasto bloccato in Italia a causa del lockdown, di non avere tenuto conto della residenza in Italia soltanto per sua moglie e sua madre, della sua volontà di rimanere sempre in Svizzera,
13
che tuttavia il ricorrente non censura un accertamento manifestamente inesatto dei fatti relativamente al centro delle proprie relazioni personali stabilito in Italia dal Tribunale cantonale delle assicurazioni, solo aspetto determinante ai fini dell'esito della controversia,
14
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
15
che si prescinde in via eccezionale dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 LTF seconda frase),
16
che la domanda di assistenza giudiziaria perde quindi di interesse giuridico,
17
 
 per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).
 
Lucerna, 12 marzo 2021
 
In nome della I Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Maillard
 
Il Cancelliere: Bernasconi
 
© 1994-2021 Das Fallrecht (DFR).