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Informationen zum Dokument  BGer 9C_533/2020  Materielle Begründung
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BGer 9C_533/2020 vom 04.03.2021
 
 
9C_533/2020
 
 
Sentenza del 4 marzo 2021
 
 
II Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudici federali Parrino, Presidente,
 
Stadelmann, Moser-Szeless,
 
Cancelliera Cometta Rizzi.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinato dall'avv. Brenno Martignoni Polti,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Assicurazione per l'invalidità (obbligo di collaborazione),
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 6 luglio 2020 (32.2019.186).
 
 
Fatti:
 
 
A.
 
A.a. A.________, nato nel 1964, di professione macchinista edile, ha presentato nel dicembre 2002 una domanda di prestazioni AI, lamentando un'ernia discale con frequenti dolori consecutivi a un infortunio sul lavoro avvenuto il 27 agosto 2002, per il quale è intervenuto anche l'istituto nazionale svizzero di assicurazioni contro gli infortuni (INSAI). Con decisione del 10 luglio 2007 l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino (di seguito UAI) gli ha riconosciuto dal 1° agosto 2003 una rendita intera con grado d'invalidità del 100%.
1
A.b. Nell'ambito di una revisione avviata d'ufficio nel maggio 2008, l'UAI, aggiornato l'incarto LAINF e constatato un miglioramento, con decisione del 5 ottobre 2010 ha soppresso la rendita d'invalidità con effetto dal 1° dicembre 2010, in considerazione di un grado AI del 29%.
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A.c. Il 7 febbraio 2014 A.________ ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni AI per un disturbo alla colonna vertebrale L3/S1, oggetto di un'operazione il 20 gennaio 2014. L'UAI ha esperito gli accertamenti valetudinari ed economici del caso, considerando altresì l'incarto LAINF relativo alla ricaduta annunciata il 19 dicembre 2013, a cui ha fatto seguito la decisione su opposizione del 5 luglio 2016 dell'INSAI con cui veniva accordata una rendita d'invalidità del 26% dal 1° ottobre 2014. In fase d'istruttoria, l'UAI è venuto a conoscenza nel dicembre 2017 di una segnalazione avvenuta il 10 novembre 2014 all'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro per presunto abuso per non aver dichiarato un'attività lavorativa, dal 1° novembre 2013, nell'osteria gestita dalla moglie. Dal gennaio 2018 l'UAI ha richiesto a A.________ informazioni su un'eventuale attività lucrativa, rispettivamente su come egli provvedesse al suo sostentamento, sollecitate il 28 marzo 2018. Sempre in ambito istruttorio, nel luglio 2018 l'UAI ha appreso che A.________ figurava nel Registro di Commercio del Cantone Grigioni come socio e gerente con firma individuale della B.________ Sagl, che gestiva un albergo a U.________. Con raccomandata dell'11 gennaio 2019, non ritirata da A.________, l'UAI l'ha nuovamente interpellato per avere delucidazioni sulla società, per valutare la sua situazione economica. Il 6 giugno 2019 l'UAI ha sollecitato una risposta all'assicurato con un secondo invio raccomandato, fissando un ultimo termine di 10 giorni per fornire le informazioni necessarie per l'accertamento del diritto a prestazioni AI, avvisandolo che in caso di mancati ragguagli verrà emanato un progetto di rifiuto o di soppressione delle prestazioni. La raccomandata rimasta giacente, l'UAI l'ha ritrasmessa a A.________ per posta semplice il 27 giugno 2019. Con progetto di decisione del 28 giugno 2019 l'UAI ha rifiutato le prestazioni AI per mancata collaborazione da parte dell'assicurato. Il 5 luglio 2019 A.________ ha comunicato le sue osservazioni, preannunciando l'invio della documentazione detenuta dal suo contabile. L'UAI con raccomandata del 10 luglio 2019, rispettivamente con lettera semplice del 2 agosto 2019 vista l'assenza di ritiro, ha concesso un ultimo termine scadente 12 settembre 2019 per fornire tutti gli elementi richiesti ancora mancanti. L'11 settembre 2019 A.________ ha trasmesso all'UAI per posta elettronica il bilancio della ditta. Con decisione del 16 settembre 2019 l'UAI ha confermato il rifiuto a prestazioni AI per mancata collaborazione da parte di A.________.
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B. Con giudizio del 6 luglio 2020 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il ricorso di A.________ del 16 ottobre 2019, con cui egli ha domandato l'annullamento della decisione dell'UAI e una corretta valutazione del caso in considerazione del suo effettivo stato di salute.
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C. L'8 agosto 2020 (timbro postale) A.________ inoltra un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento del giudizio cantonale e della decisione del 16 settembre 2019 dell'UAI e il rinvio dell'incarto all'amministrazione per nuova decisione in merito alla richiesta di prestazioni AI.
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Diritto:
 
1. Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF (sulle esigenze di motivazione cfr. DTF 140 III 86 consid. 2 pag. 88 seg. con riferimenti), il cui mancato rispetto conduce all'inammissibilità del gravame (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), esso considera di regola solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso (DTF 140 III 86 consid. 2 pag. 89 con riferimenti). Quanto ai fatti, in linea di principio il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti fattuali operati dall'autorità inferiore (art.105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo se è stato effettuato in modo manifestamente inesatto (DTF 140 III 16 consid. 2.1 pag. 18 con riferimenti, rispettivamente 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62 seg.) o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).
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2. La controversia s'iscrive nel contesto del rifiuto di prestazioni AI quale sanzione per la violazione dell'obbligo di collaborazione del ricorrente, segnatamente per non avere reso tutte le informazioni necessarie per l'analisi del suo diritto a prestazioni.
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Erwägung 3
 
3.1. La Corte cantonale ha riscontrato che l'UAI ha richiesto al ricorrente più volte, nei termini previsti dalla legge, le informazioni, segnatamente quelle di natura economica, necessarie per la determinazione di un suo eventuale diritto a prestazioni AI. Dagli accertamenti del Tribunale cantonale è emerso che non è stata trasmessa una documentazione completa, come pure non è stata provata l'assenza di una potenziale colpa nel non dare seguito a tali richieste, e pertanto esso ha confermato la sanzione applicata dall'UAI, ovvero la decisione di rifiuto delle prestazioni AI.
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3.2. Il ricorrente afferma per contro di avere intrapreso tutto il suo possibile per fornire le informazioni e la documentazione all'UAI e censura un errato accertamento dei fatti, ovvero la violazione del divieto dell'arbitrio. Egli contesta il riconoscimento di una sua colpa, pretendendo tutt'al più l'ammissione solamente di una colpa di lieve entità, in considerazione della sua continua disponibilità a un incontro personale per eventuali chiarimenti. La presunta infrazione non sarebbe tale da giustificare una sanzione come quella del rifiuto delle prestazioni. Egli rimprovera all'amministrazione pure un ritardo d'indagine di quattro anni, allorquando egli avrebbe ottemperato a tutte le richieste di informazione nel limite delle sue possibilità, in particolare in relazione alla documentazione economica della propria ditta.
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4. Tutte le censure del ricorrente sono destinate all'insuccesso per i motivi che seguono.
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4.1. Se l'assicurato che richiede prestazioni non rispetta in modo ingiustificato gli obblighi d'informazione o di collaborazione, l'istituto assicurativo può decidere sulla base degli atti o interrompere le indagini e decidere di non entrare in materia (art. 43 cpv. 3 frase 1 LPGA; cfr. sentenza 9C_477/2018 del 28 agosto 2018 consid. 2 con riferimenti). L'art. 7b cpv. 2 lett. d LAI prevede poi che, in deroga all'art. 21 cpv. 4 LPGA, le prestazioni possono essere ridotte o rifiutate senza diffida e senza termine di riflessione se l'assicurato non fornisce all'UAI le informazioni necessarie all'adempimento dei suoi compiti legali.
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4.2. 
12
4.2.1. Nel caso concreto il Tribunale cantonale ha accertato quanto già ampiamente menzionato ai fatti A.c. In concreto è emerso che da ultimo l'UAI, da un controllo spontaneo nel RC del Cantone Grigioni, è venuto a conoscenza del fatto che il ricorrente figurava quale socio e gerente di una Sagl con sede legale presso un albergo a U.________. Di conseguenza con scritto dell'11 gennaio 2019 l'UAI ha richiesto informazioni in merito, sollecitate con raccomandata del 6 giugno 2019 - spedita anche per posta semplice il 27 giugno 2019 in considerazione del mancato ritiro - in cui gli veniva assegnato un termine di 10 giorni, con l'avvertenza esplicita delle conseguenze legali in caso di mancata collaborazione. Il progetto di decisione di rifiuto di prestazioni del 28 giugno 2019 è la conseguenza della mancata collaborazione. Dagli accertamenti della Corte cantonale è pure emerso che il ricorrente, con osservazioni del 5 luglio 2019, ha preannunciato l'invio della documentazione richiesta nel termine di una settimana, in quanto ancora presso il contabile. Egli ha inoltre specificato che la sua attività presso l'albergo, ristorante, bar era cominciata nel maggio 2018 e che si sarebbe occupato solo dell'andamento senza svolgere alcuna attività lavorativa all'interno e senza retribuzione. Egli ha riferito anche che la sua situazione medica si sarebbe aggravata. Dalle risultanze della Corte cantonale emerge pure che l'UAI con raccomandata del 10 luglio 2019 - ancora una volta trasmessa per posta semplice il 2 agosto 2019 in quanto non ritirata - ha appurato l'assenza delle informazioni richieste necessarie per l'analisi dell'eventuale diritto a prestazioni e gli ha concesso un ultimo termine non prorogabile per il 12 settembre 2019 per porvi rimedio. Con messaggio di posta elettronica dell'11 settembre 2019 il ricorrente si è limitato a trasmettere il bilancio e il conto economico dell'albergo per l'anno 2018. Il 16 settembre 2019 l'UAI ha confermato il rifiuto di prestazioni AI per mancata collaborazione.
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4.2.2. Non vi è alcun accertamento arbitrario da parte del Tribunale cantonale, che ha descritto in maniera completa e corretta tutte le circostanze che emergono dagli atti e che sono state peraltro confermate dal ricorrente medesimo. Conformemente alle conclusioni del Tribunale cantonale, il ricorrente non ha fornito tutte le informazioni economiche e dunque l'UAI poteva rifiutare il diritto alle prestazioni nel senso dell'art. 7b LAI a titolo di sanzione per la mancata collaborazione. Il ricorrente, a più riprese e malgrado le notifiche con comminatorie, non ha ottemperato alle richieste di informazioni dell'UAI necessarie all'analisi del suo caso. A prescindere dalla difficoltà tecnica evocata dal ricorrente nell'allestimento della documentazione economica della ditta, egli non ha fornito, malgrado le continue proroghe, le informazioni riguardanti la struttura dell'azienda, il tipo di attività, i dipendenti (anche non stipendiati) e il genere di attività da lui svolta nell'azienda. Del resto, la critica del ricorrente sulla proporzionalità della sanzione emessa dall'UAI e confermata dai primi giudici, ovvero il rifiuto delle prestazioni, non è pertinente. La mancata collaborazione poteva essere sanzionata solamente con un rifiuto dal momento che non vi erano altre prestazioni AI già attribuite al ricorrente, suscettibili di essere eventualmente ridotte conformemente all'art. 7b cpv. 2 lett. d LAI.
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4.2.3. Come ha pure ritenuto il Tribunale cantonale, l'atteggiamento del ricorrente non era giustificabile. In particolare si evidenzia che non sorregge il ricorrente tentare di discolparsi dal l'obbl igo di informare sulla costituzione della ditta dal momento che l'attività è durata poco tempo e non generava più profitti. Non spetta difatti a lui decidere quali sono le informazioni necessarie alla determinazione del diritto a prestazioni AI. Si rileva che in relazione alle indicazioni economiche, l'amministrazione già a partire dal gennaio 2018 - in considerazione anche della segnalazione su una presunta attività lavorativa non dichiarata già in precedenza (cfr. fatti A.c) - ha tentato invano di avere un quadro completo della situazione economica del ricorrente, segnatamente quale attività effettivamente svolgesse, rispettivamente di quali prestazioni beneficiasse per vivere. Ora, i dati economici, contestualmente a quelli di natura medica, sono fondamentali per potere vagliare il diritto o meno di prestazioni dell'AI.
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4.2.4. Anche la censura circa un preteso ritardo di quattro anni nella richiesta di delucidazione non è condivisibile, in quanto, oltre che esulante dall'oggetto della vertenza, è da contestualizzare. Non va dimenticato che oltre alla procedura AI, nel caso in rassegna vi è anche quella parallela ad opera dell'assicuratore contro gli infortuni INSAI e che da un punto di vista medico il ricorrente ha più volte rivendicato che il suo stato di salute non era ancora stabilizzato, in particolar modo per la presenza dei dolori alla schiena. Pertanto visto che vi erano terapie mediche in corso, la questione economica è passata in secondo piano, determinando così la lungaggine della vertenza, che non può essere rimproverata ora all'UAI.
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4.2.5. Meritano pertanto conferma le conclusioni della Corte cantonale secondo cui il ricorrente è in modo ingiustificato venuto meno al suo dovere di collaborare e d'informare, malgrado i termini fissati dal convenuto per adempiere al suo obbligo e l'avvertimento delle conseguenze del suo atteggiamento. L'UAI era dunque in diritto di rifiutare le prestazioni nel senso dell'art. 7b LAI a titolo di sanzione.
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5. Ne consegue che il ricorso deve essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF) e sono poste a carico del ricorrente.
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 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Il ricorso è respinto.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente.
 
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 4 marzo 2021
 
In nome della II Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Parrino
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi
 
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