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Informationen zum Dokument  BGer 5A_837/2020  Materielle Begründung
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BGer 5A_837/2020 vom 03.03.2021
 
 
5A_837/2020
 
 
Sentenza del 3 marzo 2021
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ufficio d'esecuzione di Lugano, via Bossi 2A, 6901 Lugano,
 
B.________.
 
Oggetto
 
esecuzione del sequestro,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 24 settembre 2020 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2020.70).
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
 
1.
 
1.1. Su istanza di A.________, con decreto 25 giugno 2020 il Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest ha ordinato il sequestro del salario percepito da B.________ presso il Bar C.________ di X.________, sino a concorrenza di fr. 2'968.35 oltre interessi e spese. Nell'ambito dell'esecuzione del sequestro, l'Ufficio di esecuzione di Lugano (UE) ha calcolato il minimo esistenziale di B.________, fissandolo a fr. 1'996.--, e ha quindi sequestrato il salario eccedente tale importo.
 
1.2. Mediante ricorso 8 luglio 2020 A.________ ha impugnato il calcolo del minimo vitale dell'escussa, chiedendone in sostanza una riduzione. 
 
1.3. Con sentenza 24 settembre 2020 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto tale ricorso e ha accertato d'ufficio la nullità di tutti gli atti di esecuzione del sequestro compiuti dall'UE. L'autorità di vigilanza ha osservato che il sequestro è impossibile per il fatto che il terzo debitore Bar C.________ non figur a nel registro di commercio e no n risulta quindi avere alcuna personalità giuridica propria, aggiungendo che il sequestro sarebbe impossibile anche se si trattasse di una ditta individuale non obbligata a iscrizione nel registro di commercio: se fosse gestita da un terzo, mancherebbe infatti l'identificazione di quest'ultimo, mentre se fosse gestita dall'escussa, quest'ultima non potrebbe in ogni modo essere la propria datrice di lavoro. Per l'autorità di vigilanza, inoltre, non occorre esaminare se l'escussa percepisce redditi da attività indipendente, siccome l'UE non può estendere il sequestro a beni non menzionati nel decreto di sequestro né eseguire accertamenti al riguardo (v. DTF 130 III 579 consid. 2.2.3).
 
2. Con " ricorso ai sensi della LEF " 8 ottobre 2020 A.________, rappresentata dalla D.________Sagl Ufficio per servizi d'incasso di Lugano, ha impugnato la sentenza dell'autorità di vigilanza dinanzi al Tribunale federale, chiedendo l'accoglimento del suo ricorso 8 luglio 2020.
 
Con scritto 14 ottobre 2020 la ricorrente ha sanato il vizio della rappresentanza (v. art. 40 cpv. 1 LTF), firmando ella stessa il ricorso.
 
Non sono state chieste determinazioni, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.
 
 
3.
 
L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare in modo conciso, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2).
 
3.1. La ricorrente ritiene innanzitutto che l'autorità di vigilanza avrebbe dovuto pronunciarsi "esclusivamente " sul suo ricorso 8 luglio 2020 e non avrebbe potuto " annulla[re] un sequestro convalidato dalla Giudicatura di Pace del Circolo di Lugano Ovest ".
 
Tale censura non soddisfa le predette esigenze di motivazione: l'insorgente, infatti, non si confronta minimamente con la - pertinente - precisazione dell'autorità di vigilanza secondo cui, in virtù dell'art. 22 cpv. 1 LEF, poteva constatare  d'ufficio la nullità degli atti d'esecuzione del sequestro.
 
3.2. Secondo la ricorrente, poi, l'autorità di vigilanza non avrebbe effettuato " le dovute ricerche per accertarsi se e quale società amministra il Bar C.________ (come è prassi nella gestione di esercizi pubblici) prima di esprimere il dubbio, infondato, che potrebbe trattarsi di una società individuale ". A suo dire, poi " anche nel caso in cui si trattasse di una ditta individuale della debitrice, l'utile netto dell'attività è pignorabile ", altrimenti si creerebbe una disparità di trattamento tra i salariati e gli indipendenti.
 
Ancora una volta, la ricorrente non tiene conto degli argomenti contenuti nella sentenza impugnata (v. supra consid. 1.3) e non si misura con essi. Inoltre, attraverso le sue generiche e apodittiche affermazioni, non sostanzia in che modo la sentenza impugnata violerebbe il diritto.
 
4. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
 
 
Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3. Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
 
Losanna, 3 marzo 2021
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Giudice presidente: Escher
 
La Cancelliera: Antonini
 
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