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Informationen zum Dokument  BGer 5D_266/2020  Materielle Begründung
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BGer 5D_266/2020 vom 02.03.2021
 
 
5D_266/2020
 
 
Sentenza del 2 marzo 2021
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinato dal solicitor Danica M. T. Gianola,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________,
 
opponente.
 
Oggetto
 
rigetto definitivo dell'opposizione,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 31 agosto 2020 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2020.45).
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
 
1.
 
1.1. B.________ (nata nel 1999) è figlia di A.________ e C.________. B.________ ha escusso il padre per l'incasso di fr. 14'045.-- (oltre interessi). L'escusso ha interposto opposizione al precetto esecutivo.
 
1.2. Con istanza 5 febbraio 2020 B.________, rappresentata dalla madre sulla base di una procura generale 9 gennaio 2019, ha chiesto il rigetto definitivo dell'opposizione. Nel termine impartito per rispondere, con allegato 6 marzo 2020 A.________ si è opposto all'istanza contestando la legittimazione della madre a rappresentare la figlia.
 
Mediante decisione 12 marzo 2020 il Pretore del Distretto di Lugano, in accoglimento dell'istanza, ha rigettato in via definitiva l'opposizione. Il Giudice di prime cure ha ritenuto che le decisioni prodotte da B.________ costituiscono valido titolo di rigetto definitivo per i contributi alimentari e l'assegno di formazione da lei reclamati e ha respinto l'eccezione di irricevibilità dell'istanza per vizio nella rappresentanza.
 
1.3. A.________ è insorto alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino con reclamo 22 marzo 2020, chiedendo di rinviare la causa al Pretore affinché provveda a dichiarare irricevibile l'istanza o in via alternativa sani giusta l'art. 132 cpv. 1 CPC [RS 272] la procura alla base dell'istanza, precisando che "a ottenimento della sanatoria il convenuto entrerà nel merito".
 
Con sentenza 31 agosto 2020 la Corte cantonale ha dichiarato il reclamo irricevibile per carente motivazione, ritenendo in sostanza che A.________ si sia limitato a ribadire quanto già detto in prima sede in relazione alla procura, senza confrontarsi con gli argomenti sviluppati dal Pretore a sostegno della sua validità, e non abbia spiegato perché il Giudice di prime cure avrebbe dovuto concedergli ulteriore tempo per rispondere anche sul merito dell'istanza, benché gli avesse già impartito un termine in tal senso. La Corte cantonale ha inoltre precisato, nella sua motivazione, che il reclamo sarebbe in ogni modo da ritenere infondato: da un lato, perché alla luce delle circostanze risultanti dagli atti e dell'inconsistenza delle critiche formaliste e speculative mosse da A.________ non si possono avere dubbi sulla validità della procura generale 9 gennaio 2019 e, dall'altro, perché la nuova procura 8 giugno 2020 prodotta (in modo ammissibile) con le osservazioni al reclamo sanerebbe in ogni modo a posteriori gli atti già intrapresi ai sensi dell'art. 38 cpv. 1 CO.
 
2. Mediante ricorso sussidiario in materia costituzionale datato 7 ottobre 2020 (spedito il giorno dopo), A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, di rinviare la causa all'autorità inferiore "per nuovo giudizio nel senso dell'accoglimento del petitum di cui al reclamo di data 22 marzo 2020".
 
Con decreto 12 ottobre 2020 la richiesta di conferire effetto sospensivo al ricorso è stata respinta.
 
Non sono state chieste determinazioni, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.
 
 
3.
 
3.1. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni e i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).
 
Il gravame all'esame è stato interposto in una causa di carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) e non concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). In tali condizioni è soltanto aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF). Con un tale rimedio può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il Tribunale federale non procede alla verifica della costituzionalità dell'atto impugnato sotto tutti gli aspetti possibili, ma esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF). Il ricorrente deve pertanto spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della decisione querelata, in che misura sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4; 134 II 244 consid. 2.2).
 
Quando, come in concreto, la sentenza impugnata (o parte di essa) si fonda su più motivazioni indipendenti (alternative o sussidiarie), la parte ricorrente deve confrontarsi con ognuna di esse in modo conforme agli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, pena l'inammissibilità (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii).
 
3.2. Nel gravame all'esame, il ricorrente lamenta la violazione degli art. 9 Cost. (protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede) e 29 cpv. 2 Cost. (diritto di essere sentito).
 
3.2.1. Il ricorrente sostiene di essersi sufficientemente confrontato, nel suo reclamo, con la motivazione pretorile in punto alla contestata validità della procura generale 9 gennaio 2019. Egli ribadisce poi i motivi per i quali, a suo dire, era lecito avere dubbi sulla legittimazione della madre a rappresentare la figlia nella presente procedura.
 
Ora, così facendo il ricorrente si confronta (peraltro in modo generico) unicamente con la prima argomentazione sviluppata dalla Corte cantonale di inammissibilità del reclamo per insufficiente motivazione e con la sua seconda argomentazione di infondatezza del reclamo alla luce della validità della procura generale 9 gennaio 2019. Il ricorrente omette però di misura rsi con la terza argomentazione (indipendente e sussidiaria) contenuta nella sentenza impugnata, e cioè quella di infondatezza del rimedio cantonale data la ratifica a posteriori, attra-verso la procura 8 giugno 2020, degli atti già intrapresi. In tali condizioni, il rimedio non soddisfa le esigenze previste dai combinati art. 117 e 106 cpv. 2 LTF.
 
3.2.2. Il ricorrente pretende poi di avere sufficientemente sostanziato nel reclamo, "pur in un'ottica di più ampio respiro di quanto sembri richiedere la Camera di esecuzione e fallimenti", la violazione del suo diritto di essere sentito per non essere stato nuovamente invitato dal Giudice di prime cure a prendere posizione sull'istanza, ciò che gli avrebbe permesso di esprimersi anche sul merito.
 
Attraverso la sua vaga censura il ricorrente non riesce però minimamente a dimostrare che la Corte cantonale sarebbe incorsa in una violazione dei suoi diritti costituzionali per aver ritenuto il reclamo, anche su questo aspetto, carente di motivazione. I presupposti dei combinati art. 117 e 106 cpv. 2 LTF non possono ritenersi adempiuti nemmeno in questo caso.
 
4. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere evaso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF.
 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
 
 
Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3. Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 2 marzo 2021
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Giudice presidente: Escher
 
La Cancelliera: Antonini
 
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