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Informationen zum Dokument  BGer 9C_13/2021  Materielle Begründung
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BGer 9C_13/2021 vom 24.02.2021
 
 
9C_13/2021
 
 
Sentenza del 24 febbraio 2021
 
 
II Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudice federale Parrino, Presidente,
 
Cancelliera Cometta Rizzi.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________, ricorrente,
 
contro
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità
 
del Cantone Ticino,
 
via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Assicurazione per l'invalidità (presupposto processuale),
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 24 novembre 2020 (32.2020.94).
 
 
Visto:
 
il ricorso di A.________ al Tribunale federale del 7 gennaio 2021 (timbro postale contro il giudizio del 24 novembre 2020 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, mediante il quale è stata confermata la decisione del 17 giugno 2020 dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino (di seguito UAI) di non entrata in materia sulla sua nuova domanda di prestazioni AI inoltrata nel marzo 2020,
1
la comunicazione dell'8 gennaio 2021 con cui, per ordine del Presidente della II Corte di diritto sociale, l'interessata è stata tra l'altro informata che, per essere ricevibile, l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali ritiene di poter chiedere un altro giudizio,
2
l'indicazione in tale scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembrano essere soddisfatte e l'avvertimento che il vizio può essere sanato entro il termine di ricorso, non prorogabile, indicato nel querelato giudizio,
3
lo scritto aggiuntivo del 15 gennaio 2021 (timbro postale) della ricorrente,
4
 
considerando:
 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (cfr. DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87),
5
che per l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso, per essere ammissibile, deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF),
6
che per adempiere tali esigenze il ricorrente non deve limitarsi a presentare o ribadire la propria opinione, rinviando agli atti della procedura cantonale, ma deve confrontarsi con i considerandi del giudizio impugnato (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 308 seg.) e dimostrare con precisione dove e perché esso ritenga che l'autorità inferiore abbia violato il diritto (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1 pag. 106 con riferimenti) o sia incorsa in accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 140 III 16 consid. 2.1 pag. 18 seg.),
7
che per confermare la decisione dell'UAI del 17 giugno 2020 di non entrata in materia sulla nuova domanda di prestazioni del 10 marzo 2020 il Tribunale cantonale ha accertato che la ricorrente non ha reso verosimile una notevole modifica del suo stato valetudinario, nel senso tale da incidere sulla capacità lavorativa, rispetto alla situazione esistente al momento dell'ultima decisione formale dell'UAI del 14 dicembre 2018, che le aveva negato il diritto a una rendita d'invalidità,
8
che, per giungere a tale conclusione, il Tribunale cantonale ha ponderato la documentazione medica a disposizione, segnatamente l'unico atto medico presentato in occasione della nuova domanda di prestazioni, ovvero il certificato medico del curante dott. B.________ del 7 maggio 2020 valutato il 10 giugno 2020 dal medico del Servizio Medico Regionale TI/GR dell'UAI (di seguito SMR) dott. C.________, dopo raffronto con le conclusioni della perizia psichiatrica del CPAS del 28 settembre 2018 condivise in seguito dal medico SMR nel suo rapporto finale del 10 ottobre 2018,
9
che la ricorrente ribadisce sostanzialmente il punto di vista del medico curante (sulla cui opinione prudente a causa dei particolari legami che ha con il paziente cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353) già vagliato dal giudice di prime cure, limitandosi dunque a critiche di natura meramente appellatoria (a tal proposito cfr. DTF 145 I 26 consid. 1.3 pag. 30 con riferimenti), senza però dimostrare perché sarebbe stato arbitrario da parte del Tribunale cantonale dare la preferenza alle conclusioni dei medici del SMR sia sullo stato valetudinario che sulle conseguenti ripercussioni sulla capacità lavorativa,
10
che nemmeno sorregge la ricorrente il certificato del dott. B.________ del 23 settembre 2020 in quanto costituisce uno pseudonova (art. 99 cpv. 1 LTF; sulla nozione e sulla distinzione con i nova in senso proprio, cfr. fra tante DTF 143 V 19 consid. 1.2 pag. 23 con riferimenti) per il quale omette di spiegare il motivo per cui non le sarebbe stato possibile allegarlo nella sede precedente ed è pertanto inammissibile,
11
che infine sulla domanda di essere sentita in pubblica udienza nel senso dell'art. 6 CEDU, l'autorità giudiziaria può rinunciare a tale convocazione in caso di ricorso inammissibile (sul tema cfr. sentenza DTF 136 I 279 consid. 1 pag. 281),
12
che, in considerazione dell'assenza di un'argomentazione topica che si confronti con l'esposizione delle ragioni del giudizio impugnato, il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali minime suesposte,
13
che, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, il ricorso deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile,
14
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
15
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 24 febbraio 2021
 
In nome della II Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Parrino
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi
 
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