VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 6B_142/2021  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 02.03.2021, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 6B_142/2021 vom 18.02.2021
 
 
6B_142/2021
 
 
Sentenza del 18 febbraio 2021
 
 
Corte di diritto penale
 
Composizione
 
Giudice federale Denys, Giudice presidente,
 
Cancelliere Gadoni.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
1. A.________,
 
2. B.________,
 
patrocinati dall'avv. Paolo Tamagni,
 
ricorrenti,
 
contro
 
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
 
2. C.________,
 
3. D.________,
 
patrocinate dall'avv. Diego Olgiati,
 
opponenti.
 
Oggetto
 
Decreto di abbandono,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 7 dicembre 2020 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
 
del Cantone Ticino (incarto n. 60.2020.118).
 
 
Considerando:
 
che l'11 luglio 2017 A.________ e B.________ hanno sporto una denuncia penale al Ministero pubblico del Cantone Ticino nei confronti delle sorelle C.________ e D.________ per i reati di coazione (art. 181 CP), conseguimento fraudolento di una falsa attestazione (art. 253 CP) e falsità in documenti (art. 251 CP);
 
che, dopo una serie di atti che non occorre evocare, con decisione del 21 aprile 2020 il Procuratore pubblico ha decretato l'abbandono del procedimento penale nei confronti di entrambe le denunciate, ritenendo non adempiuti gli elementi costitutivi dei prospettati reati;
 
che A.________ e B.________ hanno impugnato il decreto di abbandono con un reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello;
 
che, con sentenza del 7 dicembre 2020, la Corte cantonale ha respinto il reclamo;
 
che A.________ e B.________ impugnano questa sentenza con un ricorso in materia penale e, subordinatamente, con un ricorso sussidiario in materia costituzionale del 1° febbraio 2021 al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di rinviare gli atti all'autorità inferiore per continuare l'inchiesta;
 
che non sono state chieste osservazioni sul ricorso;
 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 145 V 380 consid. 1; 145 I 239 consid. 2; 145 II 168 consid. 1 e rispettivi rinvii);
 
che, contro la decisione impugnata, che conferma il decreto di abbandono e pone quindi fine al procedimento penale, è di principio aperta la via ordinaria del ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1, 80 cpv. 1 e 90 LTF), sicché il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile (art. 113 LTF);
 
che, secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili;
 
che spetta ai ricorrenti, in virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF, addurre i fatti a sostegno della loro legittimazione, segnatamente quando, tenendo conto della natura dei reati perseguiti, l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili non sia facilmente deducibile dagli atti (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 86 consid. 3; 133 II 353 consid. 1);
 
che la giurisprudenza è restrittiva al riguardo e il Tribunale federale entra nel merito di un ricorso solo quando dalla sua motivazione risulta in modo sufficientemente preciso che le esposte condizioni sono adempiute (cfr. sentenze 6B_107/2016 del 3 febbraio 2017 consid. 3.1 e 6B_993/2015 del 23 novembre 2015 consid. 1.2.1);
 
che la pretesa punitiva spetta infatti allo Stato e che non compete ai denuncianti sostituirsi al Ministero pubblico nel perseguimento penale;
 
che incombe in particolare ai ricorrenti il compito di spiegare puntualmente quali pretese intendono fare valere nei confronti delle controparti e in quale misura la decisione impugnata potrebbe avere un'incidenza sul loro giudizio;
 
che quando, come in concreto, il ricorso è presentato congiuntamente da diversi accusatori privati, essi devono esporre individualmente quale sia il rispettivo danno subito (sentenze 6B_567/2015 dell'8 settembre 2015 consid. 4.1; 6B_901/2013 del 10 aprile 2014 consid. 1.3);
 
che, inoltre, quando sono invocati reati distinti, gli accusatori privati sono tenuti a spiegare con riferimento ai singoli reati in che consisterebbe il danno subito (sentenze 6B_993/2015, citata, consid. 1.2.4; 6B_567/2015, citata, consid. 4.1);
 
che, in concreto, i ricorrenti si limitano ad addurre di essere stati direttamente lesi dai prospettati reati ed a richiamare la loro qualità di parti in sede cantonale;
 
ch'essi invocano genericamente un danno al loro patrimonio a vantaggio delle denunciate, le quali sarebbero state favorite da una contestata donazione riconducibile ai suddetti reati;
 
che, inoltre, riguardo all'ipotizzato reato di falsità in documenti (art. 251 CP), i ricorrenti adducono soltanto che la legittimazione di A.________ sarebbe data, giacché rivestiva qualità di parte nella procedura civile in cui il documento falso sarebbe stato prodotto;
 
che, con tali argomentazioni generiche, i ricorrenti prospettano semplicemente l'esistenza di un imprecisato danno, ma non spiegano individualmente quali pretese civili intendono fare valere contro le denunciate a dipendenza dei singoli reati ipotizzati;
 
che, in particolare, il prospettato reato di falsità in documenti concerne una fattispecie distinta riguardante A.________, la quale, accennando solo alla sua qualità di parte nella relativa procedura, non sostanzia minimamente l'esistenza di un danno in relazione con tale infrazione;
 
che, nelle esposte circostanze, i ricorrenti non spiegano né sostanziano quindi con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF quali pretese civili intendono fare valere contro le denunciate in relazione con i diversi reati prospettati e in quale misura la decisione impugnata potrebbe avere un'incidenza sul loro giudizio;
 
che l'assenza di una motivazione sufficiente sulle eventuali pretese civili comporta pertanto il diniego della legittimazione ricorsuale nel merito giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF;
 
che, indipendentemente dalla legittimazione ricorsuale nel merito, i ricorrenti sono abilitati a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto conferisce loro quali parti nella procedura e la cui disattenzione equivale ad un diniego di giustizia formale (cfr. DTF 146 IV 76 consid. 2 pag. 79; 141 IV 1 consid. 1.1 pag. 5 e rinvii);
 
che questa facoltà di invocare i diritti di parte non permette tuttavia loro di rimettere indirettamente in discussione il giudizio di merito (DTF 141 IV 1 consid. 1.1 pag. 5; 138 IV 248 consid. 2);
 
che, in concreto, i ricorrenti non fanno valere la violazione di simili garanzie con una motivazione conforme alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF;
 
che, laddove lamentano una violazione del diritto di essere sentiti, i ricorrenti chiedono di completare l'istruzione penale mediante l'assunzione di una serie di prove espressamente indicate;
 
ch'essi non sollevano censure di natura formale il cui esame potrebbe essere distinto dalla valutazione di merito, ma mirano a fare rivedere l'esito del procedimento penale oggetto del decreto di abbandono;
 
che, di conseguenza, il ricorso, non motivato in modo rispettoso degli esposti requisiti, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate ai ricorrenti (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
 
per questi motivi, il Giudice presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
 
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 18 febbraio 2021
 
In nome della Corte di diritto penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Giudice presidente: Denys
 
Il Cancelliere: Gadoni
 
© 1994-2021 Das Fallrecht (DFR).