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Informationen zum Dokument  BGer 9C_58/2021  Materielle Begründung
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BGer 9C_58/2021 vom 17.02.2021
 
 
9C_58/2021
 
 
Sentenza del 17 febbraio 2021
 
 
II Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudice federale Parrino, Presidente,
 
Cancelliera Cometta Rizzi.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Cassa cantonale di compensazione, Ufficio delle prestazioni,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Prestazione complementare all'AVS/AI (presupposto processuale),
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 21 dicembre 2020 (33.2020.17).
 
 
Visto:
 
il giudizio del 21 dicembre 2020 con cui il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il ricorso mediante il quale A.________ aveva chiesto il riconoscimento del diritto a prestazioni complementari non riuscendo più a vivere con soli fr. 2169.- di rendita AVS,
1
il ricorso al Tribunale federale del 22 gennaio 2021 (timbro postale) presentato dal ricorrente contro il suddetto giudizio,
2
la comunicazione del 26 gennaio 2021 con cui, per ordine del Presidente della II Corte di diritto sociale, l'interessato è stato tra l'altro informato che, per essere ricevibile, l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali ritiene di poter chiedere un altro giudizio,
3
l'indicazione in tale scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembrano essere soddisfatte e l'avvertimento che il vizio può essere sanato entro il termine di ricorso, non prorogabile, indicato nel querelato giudizio,
4
l'atto aggiuntivo del 3 febbraio 2021 (timbro postale) del ricorrente,
5
 
considerando:
 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (cfr. DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87),
6
che per l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso, per essere ammissibile, deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF),
7
che per adempiere tali esigenze il ricorrente non deve limitarsi a presentare o ribadire la propria opinione, rinviando agli atti della procedura cantonale, ma deve confrontarsi con i considerandi del giudizio impugnato (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 308 seg.) e dimostrare precisamente dove e perché esso ritenga che l'autorità inferiore abbia violato il diritto (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1 pag. 106 con riferimenti) o sia incorsa in accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 140 III 16 consid. 2.1. pag. 18 seg.),
8
che la Corte cantonale ha confermato l'assenza del diritto a prestazioni complementari all'AVS/AI, in quanto i redditi computabili eccedono le spese riconosciute,
9
che con il ricorso del 22 gennaio 2021 il ricorrente, allegando un plico di non meglio precisati documenti, si limita a domandare comprensione per il suo stato e dichiara di restare in attesa di una risposta positiva,
10
che l'atto integrativo del 3 febbraio 2021 non sorregge il ricorrente, in quanto tardivo perché oltre il termine di ricorso (il giudizio cantonale, stando all'attestazione postale, è pervenuto al ricorrente il 23 dicembre 2020 e dunque il termine di ricorso di 30 giorni al Tribunale federale per l'art. 100 cpv. 1 LTF è giunto a scadenza il 1° febbraio 2021, considerata la sospensione dei termini nel periodo dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso, art. 46 cpv. 1 lett. c LTF) e dunque sfugge a ogni altro esame,
11
che, in considerazione dell'assenza di un'argomentazione topica che si confronti con l'esposizione delle ragioni del giudizio impugnato, il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali minime suesposte,
12
che, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, il ricorso deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile,
13
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
14
 
 per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 17 febbraio 2021
 
In nome della II Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Parrino
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi
 
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