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Informationen zum Dokument  BGer 4A_7/2021  Materielle Begründung
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BGer 4A_7/2021 vom 09.02.2021
 
 
4A_7/2021
 
 
Sentenza del 9 febbraio 2021
 
 
I Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Hohl, Presidente,
 
Cancelliere Piatti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________ SA,
 
patrocinata dall'avv. Enea Petrini,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________,
 
patrocinata dall'avv. Milca Molteni,
 
opponente.
 
Oggetto
 
mandato,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 26 novembre 2020 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
 
Cantone Ticino (12.2020.71).
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1. Il Pretore del distretto di Lugano ha respinto, con giudizio 28 aprile 2020, la petizione con cui la A.________ SA ha chiesto di condannare B.________ a pagarle fr. 3'635.-- e euro 8'810.-- per onorari e rimborso spese.
 
2. Con sentenza 26 novembre 2020 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ricevibile, l'appello presentato dalla A.________ SA. La Corte cantonale ha rilevato che l'appello era motivato in modo carente e ha considerato che il Pretore aveva rettamente ritenuto che l'attrice non aveva soddisfatto il suo onere di allegazione e specificazione.
 
3. La A.________ SA ha chiesto, con ricorso 5 gennaio 2021 e previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, l'annullamento della sentenza di appello e il rinvio della causa per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
 
La domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è stata respinta il 12 gennaio 2021.
 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
 
 
4.
 
4.1. Nella fattispecie è pacifico che il valore di lite non raggiunge quello di fr. 30'000.-- previsto dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per un ricorso in materia civile. La ricorrente reputa tuttavia tale rimedio di diritto ammissibile, perché la controversia concernerebbe una questione di diritto di importanza fondamentale nel senso dell'art. 74 cpv. 2 lett. a LTF.
 
4.2. La nozione di "questione di diritto d'importanza fondamentale" dev'essere interpretata in maniera molto restrittiva (DTF 133 III 493 consid. 1.1). Nella misura in cui si tratta di applicare a un caso concreto i principi sviluppati dalla giurisprudenza non si è in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale. I presupposti dell'art. 74 cpv. 2 lett. a LTF sono invece soddisfatti se sussiste un interesse generale e impellente che la massima istanza giudiziaria chiarisca una questione controversa al fine di ottenere un'applicazione e interpretazione uniforme del diritto federale, eliminando così una notevole insicurezza giuridica. Incombe alla parte ricorrente, pena l'inammissibilità del rimedio di diritto, esporre le ragioni per cui le predette condizioni sarebbero realizzate (DTF 140 III 501 consid. 1.3, con rinvii; 134 III 267 consid. 1.2).
 
Contrariamente a quanto pare ritenere la ricorrente correggere un apprezzamento delle prove asseritamente arbitrario non costituisce "una questione di diritto di importanza fondamentale" nel senso della predetta giurisprudenza.
 
5. Da quanto precede discende che il gravame può unicamente essere trattato quale ricorso sussidiario in materia costituzionale. Con questo rimedio può solo essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF), ragione per cui nel ricorso, pena la sua inammissibilità, occorre indicare i diritti costituzionali ritenuti violati e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (art. 106 cpv. 2 LTF richiamato dall'art. 117 LTF; DTF 136 I 65 consid. 1.3.1; 134 II 244 consid. 2.1). Il ricorrente che intende dolersi di una violazione del divieto dell'arbitrio non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella dell'autorità cantonale (DTF 145 I 26 consid. 1.3; 137 V 57 consid. 1.3; 134 II 349 consid. 3).
 
Nella fattispecie il ricorso non soddisfa i predetti requisiti di motivazione. Dedicando gran parte del gravame alla decisione di primo grado, la ricorrente pare non avvedersi che il ricorso può solo essere diretto contro la sentenza emanata dall'ultima istanza cantonale (art. 113 LTF). Per il resto, insistendo sul fatto che la Corte cantonale avrebbe valutato in modo arbitrario le prove non considerando le fatture prodotte, la ricorrente nemmeno tenta di far apparire contrarie alla Costituzione le considerazioni della sentenza cantonale secondo cui la pretesa non poteva essere accolta, poiché non validamente allegata e specificata.
 
6. Ne segue che il ricorso si rivela, in ragione della sua motivazione insufficiente, manifestamente inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente che, non essendo stata invitata a determinarsi, non è incorsa in spese per la procedura innanzi al Tribunale federale.
 
 
Per questi motivi, la Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 9 febbraio 2021
 
In nome della I Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Hohl
 
Il Cancelliere: Piatti
 
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