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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1224/2020  Materielle Begründung
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BGer 6B_1224/2020 vom 01.02.2021
 
 
6B_1224/2020
 
 
Sentenza del 1° febbraio 2021
 
 
Corte di diritto penale
 
Composizione
 
Giudice federale Jacquemoud-Rossari, Presidente,
 
Cancelliere Gadoni.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Opposizione al decreto d'accusa,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 16 settembre 2020 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (incarto n. 60.2020.141).
 
 
Considerando:
 
che, con sentenza del 16 settembre 2020, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto in quanto ricevibile un reclamo di A.________ contro un decreto emanato il 14 febbraio 2020 dal giudice della Pretura penale, il quale aveva stralciato dai ruoli la procedura relativa all'opposizione dell'interessato contro un decreto di accusa per la sua mancata comparizione al dibattimento;
 
che, avverso questa sentenza, A.________ ha presentato il 22 ottobre 2020 un ricorso, trasmesso dal Tribunale penale federale per competenza al Tribunale federale;
 
che, con decreto presidenziale del 26 ottobre 2020, il ricorrente è stato invitato a fornire, entro il 9 novembre 2020, un anticipo delle spese giudiziarie presunte di fr. 800.-- (art. 62 cpv. 1 LTF);
 
che, scaduto infruttuoso detto termine, con ulteriore decreto presidenziale del 24 novembre 2020 al ricorrente è stato fissato un termine suppletorio non prorogabile, scadente il 9 dicembre 2020, per versare l'anticipo richiesto, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile (art. 62 cpv. 3 LTF);
 
che il ricorrente non ha versato l'anticipo richiesto, né ha inoltrato alla Cassa del Tribunale federale un'attestazione di Postfinance o della banca che certifichi l'avvenuto addebito;
 
ch'egli ha presentato il 9 dicembre 2020 una domanda di restituzione del termine per il pagamento dell'anticipo, adducendo di essere stato assente all'estero, ove era impossibilitato a fare fronte a tale impegno;
 
che, in virtù dell'art. 50 cpv. 1 LTF, se una parte è impedita senza sua colpa di agire nel termine stabilito, quest'ultimo è restituito in quanto, entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento, la parte ne faccia domanda motivata e compia l'atto omesso;
 
che la domanda di restituzione del termine deve adempiere le esigenze di motivazione dell'art. 42 cpv. 2 LTF, segnatamente per quanto concerne l'indicazione dell'inizio e della fine dell'impedimento, e deve essere accompagnata dai mezzi di prova idonei ad attestare l'impedimento invocato (cfr. JEAN-MAURICE FRÉSARD, in: Commentaire de la LTF, 2aed. 2014, n. 16 all'art. 50 LTF);
 
che, in concreto, il ricorrente si limita ad addurre in modo generico una sua assenza all'estero, senza tuttavia produrre alcun documento giustificativo al riguardo e senza spiegare puntualmente le ragioni per cui, pur essendo consapevole della procedura ricorsuale pendente dinanzi al Tribunale federale, egli non sarebbe stato in grado di pagare per tempo l'anticipo richiesto;
 
che la domanda non è quindi sufficientemente motivata sotto il profilo dell'art. 42 cpv. 2 LTF;
 
che il ricorrente non ha inoltre compiuto l'atto omesso, ossia il pagamento dell'anticipo richiesto, entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento;
 
che il supposto impedimento è infatti cessato al più tardi il 9 dicembre 2020, quando il ricorrente, dal suo domicilio, ha formulato l'istanza, giustificando l'inosservanza del termine con una sua precedente assenza all'estero;
 
che la domanda di restituzione del termine deve pertanto essere dichiarata inammissibile sulla base della procedura semplificata giusta l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF (cfr. sentenze 9C_190/2011 dell'11 maggio 2011; 5F_2/2008 del 7 aprile 2008);
 
che, di conseguenza, visto il mancato pagamento dell'anticipo richiesto, come espressamente indicato nel secondo decreto presidenziale, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile (art. 62 cpv. 3 LTF);
 
che le spese inutili sono messe a carico di chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF);
 
richiamato l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF;
 
 
 per questi motivi, la Presidente pronuncia:
 
1. La domanda di restituzione del termine è inammissibile.
 
2. Il ricorso è inammissibile.
 
3. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
4. Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 1° febbraio 2021
 
In nome della Corte di diritto penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Jacquemoud-Rossari
 
Il Cancelliere: Gadoni
 
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