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Informationen zum Dokument  BGer 1C_581/2020  Materielle Begründung
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BGer 1C_581/2020 vom 21.01.2021
 
 
1C_581/2020
 
 
Sentenza del 21 gennaio 2021
 
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Kneubühler, Presidente,
 
Cancelliere Gadoni.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________e B.________,
 
ricorrenti,
 
contro
 
Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza, Feldeggweg 1, 3003 Berna.
 
Oggetto
 
procedura amministrativa,
 
ricorso contro la decisione emanata il 10 settembre 2020 dalla Corte I del Tribunale amministrativo federale (incarto n. A-4455/2020).
 
 
Considerando:
 
che il 7 settembre 2020 A.________ e B.________ hanno impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) uno scritto dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT), che comunicava loro di non potere entrare nel merito di una richiesta di mediazione;
 
che, con decisione incidentale del 10 settembre 2020, il TAF ha invitato i ricorrenti a versare, entro il 1° ottobre 2020, un anticipo delle spese processuali presunte di fr. 1'000.--;
 
che A.________ e B.________ impugnano questa decisione incidentale con un ricorso del 17 ottobre 2020 al Tribunale federale;
 
che non sono state chieste osservazioni sul ricorso;
 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 145 V 380 consid. 1; 145 I 239 consid. 2; 145 II 168 consid. 1 e rispettivi rinvii);
 
che, secondo la costante prassi, nota ai ricorrenti (sentenza 1F_18/2020 del 24 agosto 2020), il Tribunale federale non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione sulla composizione della Corte giudicante (DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 pag. 43);
 
che, con decisione cautelare del 9/10 dicembre 2019, l'autorità regionale di protezione 9 di Torricella-Taverne ha istituito in favore del ricorrente A.________ un co-curatore di rappresentanza ai sensi dell'art. 394 CC nella persona dell'avv. Pascal Cattaneo, limitandolo nell'esercizio dei suoi diritti civili negli ambiti giudiziari e amministrativi di qualsiasi natura e grado e davanti a ogni autorità civile, amministrativa e penale, ritenuto che soltanto il co-curatore potrà validamente rappresentarlo e obbligarlo in tale ambito (sentenza 5A_854/2019 del 12 dicembre 2019 consid. 6);
 
che, con giudizio del 15 luglio 2020, il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello ha confermato il citato legale quale unico curatore di A.________;
 
che, con sentenza 5A_650/2020 del 4 gennaio 2021, la II Corte di diritto civile del Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso presentato da A.________ contro detta decisione;
 
che, invitato a esprimersi sul gravame, con scritto del 4 novembre 2020 il curatore avv. Pascal Cattaneo ha comunicato al Tribunale federale di non ratificare - in quanto presentato da A.________ - il ricorso in esame, chiedendo di esentare il ricorrente dal pagamento di spese giudiziarie;
 
che, nella misura in cui è presentato personalmente da A.________, il gravame è pertanto manifestamente inammissibile e può di conseguenza essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF;
 
che, in accoglimento della richiesta del curatore, si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie a carico di A.________;
 
che il Tribunale federale si riserva il diritto di non trattare e di archiviare senza risposta nuovi scritti inoltrati dal ricorrente senza l'indispensabile ratifica del curatore (cfr. art. 42 cpv. 7 LTF; cfr. sentenza 1C_604/2020 del 15 gennaio 2021);
 
che, in quanto introdotto da B.________, trattandosi di un'impugnativa contro una decisione incidentale concernente un anticipo delle spese processuali, la ricorrente deve dimostrare l'esistenza di un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, che la minacci effettivamente perché non sarebbe finanziariamente in grado di fornire l'anticipo richiesto (DTF 142 III 798 consid. 2);
 
che, in concreto, la ricorrente non si esprime puntualmente sull'adempimento di questo presupposto e non dimostra di non potere fare fronte al pagamento dell'anticipo;
 
che il ricorso al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF;
 
che, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 142 I 99 consid. 1.7.1; 134 II 244 consid. 2.1);
 
che la ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni della decisione impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1);
 
che, nella fattispecie, l'oggetto del litigio è infatti circoscritto alla questione dell'anticipo delle spese processuali presunte di fr. 1'000.--;
 
che le argomentazioni ricorsuali riguardanti il merito della controversia e le ulteriori critiche rivolte in generale alle autorità cantonali e federali esulano dal tema litigioso e sono quindi manifestamente inammissibili;
 
che la ricorrente adduce di avere chiesto al TAF di essere ammessa al beneficio del gratuito patrocinio, ritenendo genericamente sproporzionato l'anticipo richiesto;
 
che, in realtà, nel ricorso dinanzi al TAF la ricorrente non ha chiesto di essere ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, non ha sostanziato una sua eventuale indigenza, né ha invocato l'art. 65 PA (RS 172.021), che disciplina questa materia;
 
che in quella sede, come dinanzi al Tribunale federale, la ricorrente si è limitata ad invocare genericamente l'art. 63 PA, in particolare l'art. 63 cpv. 4 terza frase PA, che consente all'autorità di ricorso di rinunciare interamente o in parte ad esigere l'anticipo se sussistono motivi particolari;
 
che, richiamando semplicemente la possibilità per il TAF di rinunciare per motivi particolari a prelevare un anticipo, la ricorrente non dimostra che l'importo stabilito in concreto (fr. 1'000.--) sarebbe lesivo del diritto federale;
 
che la ricorrente non considera tale ammontare ponendolo in relazione con l'importo massimo di fr. 5'000.-- per le tasse di giustizia nelle controversie senza interesse pecuniario (cfr. art. 63 cpv. 4bis lett. a PA; art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale, del 21 febbraio 2008 [TS-TAF; RS 173.320.2]), e non spiega quindi, con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF, per quali ragioni esso violerebbe il diritto federale;
 
che, parimenti, esulano dall'oggetto del litigio, e sono di conseguenza manifestamente inammissibili, le considerazioni della ricorrente in tema di ripetibili (art. 64 PA) ritenuto che, in questa fase della procedura, il TAF si è limitato a chiedere il versamento di un anticipo e non ha statuito sulla fondatezza o meno del ricorso;
 
che, pertanto, il ricorso non è motivato in modo conforme alle esposte esigenze e può essere deciso sulla base della procedura semplificata in virtù dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
 
che, nella misura in cui il ricorso è presentato da B.________, le relative spese giudiziarie di questa sede seguono la soccombenza e devono perciò essere poste a suo carico (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico di B.________.
 
3. Comunicazione ai ricorrenti, al curatore avv. Pascal Cattaneo, all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza nonché alla Corte I del Tribunale amministrativo federale.
 
Losanna, 21 gennaio 2021
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Kneubühler
 
Il Cancelliere: Gadoni
 
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