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Informationen zum Dokument  BGer 1C_720/2020  Materielle Begründung
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BGer 1C_720/2020 vom 20.01.2021
 
 
1C_720/2020
 
 
Sentenza del 20 gennaio 2021
 
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Kneubühler, Presidente,
 
Jametti, Müller,
 
Cancelliere Crameri.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________ Inc.,
 
patrocinata dall'avv. Lucien W. Valloni,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ministero pubblico della Confederazione, via Sorengo 3, 6900 Lugano.
 
Oggetto
 
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Angola; consegna di mezzi di prova,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 14 dicembre 2020 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (RR.2020.134).
 
 
Fatti:
 
A. Il 18 settembre 2017 il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha proceduto a una trasmissione spontanea di informazioni inerenti a relazioni bancarie in Svizzera riconducibili a B.________; ha inoltre aperto un procedimento penale nei suoi confronti. Anche le autorità angolane hanno aperto un procedimento penale contro l'interessato per titolo di riciclaggio di denaro, corruzione attiva e passiva e altri reati. Il 16 novembre 2017 esse hanno presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, completata il 16 giugno 2019. Sospettano che i conti dell'indagato sarebbero in relazione con attività corruttive e di riciclaggio connesse con le attività imprenditoriali del gruppo C.________. L'inquisito ricopriva diverse funzioni pubbliche in Angola, ma il provento di tali attività non giustificherebbe le ingenti somme depositate su conti bancari svizzeri, in particolare uno intestato a A.________ Inc. presso D.________ SA, del quale l'indagato era l'avente diritto economico, alimentato con valori provenienti da conti riconducibili all'indagato e da società riferibili al gruppo C.________, che si garantiva l'aggiudicazione di importanti appalti pubblici grazie alla costituzione di fondi neri, mediante i quali ricompensava con tangenti politici e dirigenti di società statali e parastatali.
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B. Con decisione del 4 novembre 2019 il MPC ha acquisito la documentazione del citato conto, già in suo possesso nell'ambito del procedimento interno. Con decisione di chiusura del 30 aprile 2020, il MPC ha ordinato la trasmissione di parte dei documenti bancari. Adita dall'interessato, con giudizio del 14 dicembre 2020 la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (CRP) ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancanza di una procura valida.
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C. Avverso questa sentenza A.________ Inc. presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede di annullarla, unitamente a quella di chiusura del MPC, di rifiutare la domanda di assistenza e il suo complemento, di consegnargli la documentazione bancaria sequestrata, subordinatamente di rinviare la causa alla CRP per nuovo giudizio. Postula inoltre di richiamare l'incarto della CRP e di concedere l'effetto sospensivo al gravame.
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Non è stato ordinato uno scambio di scritti, né è stato richiamato l'incarto della CRP.
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Diritto:
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Il ricorso è redatto, legittimamente, in lingua tedesca (art. 42 cpv. 1 LTF). Non vi è tuttavia motivo di scostarsi dalla regola secondo cui il procedimento si svolge di massima nella lingua della decisione impugnata, in concreto quella italiana (art. 54 cpv. 1 LTF).
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1.2. Contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne, come in concreto, un sequestro e la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e, inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 145 IV 99 consid. 1.2 pag. 105).
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1.3. L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale in quest'ambito. Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 145 IV 99 consid. 1.2 pag. 104). Spetta alla ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall'art. 84 LTF sono adempiute (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 145 IV 99 consid. 1.5 pag. 107). Secondo l'art. 109 LTF, la Corte giudica nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi che non riguardano un caso particolarmente importante (cpv. 1); la decisione è motivata sommariamente e può rinviare in tutto o in parte alla decisione impugnata (cpv. 3).
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Erwägung 2
 
2.1. La CRP, accertato che il ricorso era stato inoltrato con una procura firmata dal citato indagato, già avente diritto economico del conto litigioso ma che non figura tra le persone indicate nel registro pubblico di Panama abilitate a rappresentare la ricorrente, l'ha invitata a fornire svariati documenti. Dopo due proroghe del termine per inoltrarli, è stata prodotta una nuova procura da parte di E.________ SA a favore del legale della ricorrente. L'istanza precedente ha osservato che tale società è la proprietaria delle azioni della ricorrente, detenute a titolo fiduciario per conto del menzionato indagato, ma che neppure essa figura nel citato registro tra le persone legittimate a rappresentarla, motivo per cui ha dichiarato irricevibile il ricorso per mancanza di una procura valida.
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2.2. La ricorrente si diffonde sul fatto che, all'epoca, la E.________ SA era l'azionaria unica della ricorrente e che a determinate condizioni essa sarebbe stata legittimata, secondo il diritto panamense, sulla base di una procura degli azionari, a inoltrare il ricorso. La questione non dev'essere esaminata oltre, ritenuto che il quesito della validità o no di procure non costituisce di massima un caso particolarmente importante nell'ambito dell'assistenza internazionale in materia penale, trattandosi di una mera questione di valutazione delle prove (sentenza 1C_302/2020 del 10 agosto 2020 consid. 2.3).
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In effetti, sia come che sia, non si sarebbe comunque in presenza di un caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 cpv. 2 LTF. Le censure addotte dalla ricorrente sono infatti praticamente identiche a quelle sollevate dal citato imputato nel quadro di altri ricorsi paralleli presentati dallo stesso legale, decisi con sentenze odierne (cause 1C_721 e 722/2020), alle quali, per brevità, si rinvia.
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3. Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di concessione dell'effetto sospensivo, dato per legge (art. 103 cpv. 2 lett. c LTF; DTF 142 IV 250 consid. 8.2 pag. 261).
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 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3. Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione, alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale nonché all'Ufficio federale di giustizia, Settore assistenza giudiziaria.
 
Losanna, 20 gennaio 2021
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Kneubühler
 
Il Cancelliere: Crameri
 
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