VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 1C_604/2020  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 02.02.2021, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 1C_604/2020 vom 15.01.2021
 
 
1C_604/2020
 
 
Sentenza del 15 gennaio 2021
 
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Kneubühler, Presidente,
 
Cancelliere Crameri.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Commissione cantonale per la protezione dei dati della Repubblica e Cantone Ticino, via F. Zorzi 13, 6501 Bellinzona,
 
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, residenza governativa, 6501 Bellinzona,
 
Incaricato della protezioni dei dati della Repubblica e Cantone Ticino, via Canonico Ghiringhelli 1, 6501 Bellinzona.
 
Oggetto
 
Procedura amministrativa; protezione dei dati;
 
ritardata e denegata giustizia,
 
ricorso contro le sentenze emanate il 23 settembre 2020 dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo
 
del Cantone Ticino (52.2020.333 e 52.2020.336).
 
 
Considerando:
 
che con decisione del 4 maggio 2020 (n. LIT.2019.2) la Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza (CC-PDT) ha stralciato dai ruoli, in quanto divenuta priva d'oggetto, un'impugnativa per denegata e ritardata giustizia presentata da A.________ inerente all'evasione di una domanda di accesso agli atti da lui presentata al Consiglio di Stato nel 2018;
 
che con decisione del 23 settembre 2020 (52.2020.333), il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo, accertata la mancata ratifica del ricorso da parte del co-curatore, ha dichiarato irricevibile il gravame presentato da A.________;
 
che con decisione del 4 maggio 2020 (n. LPD.2019.3-8) la CC-PDT ha dichiarato irricevibili 6 reclami ai sensi dell'art. 31a della legge ticinese sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (RL 163.100) nonché per ritardata e denegata giustizia presentati da A.________ nel 2019;
 
che con decisione del 23 settembre 2020 (52.2020.336), il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo, accertata la mancata ratifica del ricorso da parte del co-curatore, ha dichiarato irricevibile il gravame presentato da A.________;
 
che avverso queste due decisioni, e altre sentenze, A.________ presenta, con un unico allegato, un ricorso del 22 ottobre 2020 al Tribunale federale, completato con uno scritto del 5 novembre 2020;
 
che non sono state chieste osservazioni al gravame;
 
che il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 145 I 239 consid. 2 pag. 241);
 
che, come noto al ricorrente, per ovvi motivi procedurali occorre disgiungere e trattare separatamente le diverse procedure, mischiate in maniera confusa in un unico allegato, trattandosi di cause diverse e che non concernono le stesse parti (sentenza 1B_456/2017 del 6 dicembre 2017 consid. 1.3 che lo concerne);
 
che la domanda di "astensione" di giudici e cancellieri della I Corte di diritto pubblico dall'intervenire nel presente giudizio è inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LTF, motivo per cui si può prescindere dall'avvio della procedura prevista all'art. 37 LTF;
 
che, in effetti, come noto al ricorrente, dalla partecipazione a sentenze terminate con un esito a lui sfavorevole, non può essere dedotta alcuna prevenzione (art. 34 cpv. 2 LTF; sentenza 5A_530/2020 del 29 luglio 2020 consid. 4 nei suoi confronti);
 
che secondo la costante prassi, nota al ricorrente (sentenza 1F_18/2020 del 24 agosto 2020), il Tribunale federale non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione sulla composizione della Corte giudicante (DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 pag. 43);
 
che, come rettamente accertato dal giudice delegato, con decisione cautelare del 9/10 dicembre 2019 l'autorità regionale di protezione 9 di Torricella-Taverne ha istituito in favore del ricorrente un co-curatore di rappresentanza ai sensi dell'art. 394 CC nella persona dell'avv. Pascal Cattaneo, limitandolo nell'esercizio dei suo diritti civili negli ambiti giudiziari e amministrativi di qualsiasi natura e grado e davanti a ogni autorità civile, amministrativa e penale, ritenuto che soltanto il co-curatore potrà validamente rappresentarlo e obbligarlo in tale ambito (sentenza 5A_854/2019 del 12 dicembre 2019 consid. 6);
 
che con giudizio del 15 luglio 2020 il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello ha confermato il citato legale quale unico curatore di A.________;
 
che con sentenza 5A_650/2020 del 4 gennaio 2021 la II Corte di diritto civile del Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso presentato da A.________ contro detta decisione;
 
che, i nvitato a esprimersi sul gravame, con scritto del 4 novembre 2020 il curatore avv. Pascal Cattaneo ha comunicato al Tribunale federale di non ratificare il ricorso in esame, chiedendo di esentare il ricorrente dal pagamento di spese giudiziarie;
 
che, pertanto, il ricorso è manifestamente inammissibile, motivo per cui la causa può essere decisa sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF;
 
che, in accoglimento della richiesta del curatore, si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie;
 
che il Tribunale federale si riserva il diritto di non trattare e di archiviare senza risposta nuovi scritti inoltrati dal ricorrente senza l'indispensabile ratifica del curatore (cfr. art. 42 cpv. 7 LTF; cfr. sentenze 4A_500/2020 del 9 novembre 2020, 4F_8/2020 del 4 novembre 2020 consid. 4, 5F_5/2020 del 7 aprile 2020 consid. 8 e 5A_771/2019 dell'11 novembre 2019 tutte nei suoi confronti);
 
 
per questi motivi, il Presidente decreta:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3. Comunicazione al ricorrente, al curatore avv. Pascal Cattaneo, alla Commissione cantonale per la protezione dei dati, all'Incaricato della protezioni dei dati, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
 
Losanna, 15 gennaio 2021
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Kneubühler
 
Il Cancelliere: Crameri
 
© 1994-2021 Das Fallrecht (DFR).