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Informationen zum Dokument  BGer 5A_1047/2018  Materielle Begründung
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BGer 5A_1047/2018 vom 04.03.2019
 
 
5A_1047/2018
 
Decreto del 4 marzo 2019
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
B.________,
 
patrocinato dall'avv. Marco Cocchi,
 
ricorrente,
 
contro
 
A.________,
 
patrocinato dall'avv. Fabio Soldati,
 
opponente.
 
Oggetto
 
opposizione al sequestro,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 14 novembre 2018 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2018.143).
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1. Il 18 luglio 2018 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Nord ha decretato a favore di A.________ il sequestro del salario percepito da B.________ (pari a fr. 3'100.-- mensili), sino a concorrenza di fr. 31'064.55 oltre interessi e nei limiti di pignorabilità ex art. 93 LEF. Mediante decisione 28 agosto 2018 il Pretore della medesima giurisdizione ha però accolto l'opposizione interposta da B.________ e ha annullato il sequestro.
 
Con sentenza 14 novembre 2018 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha poi accolto il reclamo di A.________, respingendo l'opposizione di B.________ e mantenendo il sequestro.
 
2. Avverso tale sentenza, il 21 dicembre 2018 B.________ ha presentato un ricorso in materia civile al Tribunale federale, postulando - previo conferimento dell'effetto sospensivo al rimedio - la reiezione del reclamo, subordinatamente il rinvio della causa all'istanza precedente per nuova decisione. Il ricorrente ha anche chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
 
Con osservazioni 3 gennaio 2019 l'opponente si è pronunciato sull'istanza di effetto sospensivo.
 
Con scritto 26 febbraio 2019 il ricorrente ha chiesto al Tribunale federale di stralciare la causa in seguito ad un accordo transattivo raggiunto con la parte opponente, secondo il quale, segnatamente, "[l]e procedure ancora pendenti verranno stralciate a cura delle Parti, con la formula spese a carico di chi le ha anticipate, compensate le ripetibili". Il ricorrente ha anche chiesto al Tribunale federale di rinunciare a riscuotere le spese giudiziarie ai sensi dell'art. 66 cpv. 2 LTF.
 
3. La Giudice presidente della Corte adita, competente in virtù dell'art. 32 cpv. 1 e 2 LTF, non può far altro che prendere atto del ritiro del ricorso e disporre lo stralcio della causa dai ruoli.
 
In seguito al ritiro del ricorso, sono divenute prive d'oggetto sia la domanda di assistenza giudiziaria (v. decreto 5A_363/2015 del 28 maggio 2015) sia l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo (v. decreto 5A_869/2018 del 25 ottobre 2018 consid. 3).
 
Come concordato fra le parti nel predetto accordo transattivo, le spese giudiziarie della presente procedura (tuttavia ridotte in applicazione dell'art. 66 cpv. 2 LTF) sono poste a carico della parte ricorrente e non si assegnano ripetibili per la procedura dinanzi al Tribunale federale.
 
 
Per questi motivi, la Giudice presidente decreta:
 
1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 100.-- sono poste a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
 
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 4 marzo 2019
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Giudice presidente: Escher
 
La Cancelliera: Antonini
 
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