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Informationen zum Dokument  BGer 4D_100/2017  Materielle Begründung
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BGer 4D_100/2017 vom 18.12.2017
 
 
4D_100/2017
 
 
Sentenza 18 dicembre 2017
 
 
I Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Kiss, Presidente,
 
Cancelliere Piatti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________,
 
opponente.
 
Oggetto
 
pigione,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 6 novembre 2017 dalla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (16.2017.29).
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1. il 2 dicembre 2009 B.________ ha locato ad A.________ un appartamento con un posteggio coperto.
 
2. Con decisione del 1° marzo 2017 il Giudice di pace del circolo di Lugano Est ha rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta dal conduttore al precetto esecutivo fattogli notificare dalla locatrice per l'incasso di canoni di locazione arretrati per il posteggio di fr. 1940.--.
 
3. Il 14 marzo 2017 A.________ ha incoato presso il predetto tribunale un'azione di disconoscimento del debito, chiedendo pure di condannare B.________ a restituirgli fr. 3'900.-- per pigioni pagate in eccesso. Il Giudice di pace ha respinto la petizione con giudizio del 5 settembre 2017.
 
4. La Camera civile dei reclami del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile, con sentenza 6 novembre 2017, il reclamo presentato da A.________ contro quest'ultima pronunzia. La Corte cantonale, dopo aver lasciato aperto il quesito a sapere se il reclamante era validamente rappresentato nella procedura ricorsuale, gli ha rimproverato di limitarsi a contrapporre la propria interpretazione del contratto di locazione a quella del giudice di prima istanza senza pretendere che questa sia manifestamente errata o contraria al diritto. Ha poi indicato che le censure attinenti alla procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione andavano fatte valere in un reclamo contro la decisione del 1° marzo 2017. Ha pure ritenuto che, in ogni caso, la specificazione nel contratto di locazione di un importo di fr. 70.-- a fianco dell'indicazione della messa a disposizione di un posteggio coperto poteva unicamente essere compresa come un supplemento alla pigione dell'appartamento e ha aggiunto che la decisione dell'Ufficio di sostegno sociale e dell'inserimento del Cantone Ticino di riconoscere al conduttore solo fr. 820.-- per spese di abitazione non vincolava il giudice civile.
 
5. Con ricorso dell'11 dicembre 2017 A.________ postula l'annullamento della sentenza di secondo grado, l'accoglimento della sua richiesta di condanna della locatrice al pagamento di fr. 3'900.-- e di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
 
6. Poiché il valore di lite non raggiunge quello previsto dall'art. 74 cpv. 1 lett. a LTF per un ricorso in materia civile, la sentenza impugnata è unicamente suscettiva di un ricorso sussidiario in materia costituzionale. Con questo rimedio può solo essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF), ragione per cui nel gravame, pena la sua inammissibilità, occorre indicare i diritti costituzionali ritenuti violati e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (art. 106 cpv. 2 LTF richiamato dall'art. 117 LTF; DTF 136 I 65 consid. 1.3.1; 134 II 244 consid. 2.1). Il ricorrente che lamenta una violazione del divieto dell'arbitrio non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella dell'autorità cantonale (DTF 134 II 349 consid. 3).
 
In concreto il ricorso non soddisfa i predetti requisiti di motivazione. Giova innanzi tutto rilevare che, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, il reclamo non è stato dichiarato irricevibile per un vizio nella rappresentanza processuale. Ribadendo la propria personale interpretazione del contratto di locazione, il ricorrente non formula poi alcuna valida censura di arbitrio. Non soccorre il ricorrente neppure la ripresentazione delle lamentele concernenti la procedura con cui è stata rigettata in via provvisoria l'opposizione da lui interposta al precetto esecutivo: in tal modo egli non si confronta con le considerazioni della sentenza impugnata secondo cui tali doglianze andavano invece fatte valere in un ricorso contro la sentenza emanata in tale procedura, ricordato inoltre che la pretesa nullità della decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione è inconferente per la decisione del presente ricorso.
 
7. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF). In queste circostanze la domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente, indipendentemente dalla sua pretesa indigenza, va respinta, facendo difetto il requisito delle possibilità di esito favorevole del gravame (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF). Le spese giudiziarie seguono pertanto la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
 
3. Le spese giudiziaria di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
4. Comunicazione alle parti e alla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 18 dicembre 2017
 
In nome della I Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Kiss
 
Il Cancelliere: Piatti
 
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