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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1236/2017  Materielle Begründung
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BGer 6B_1236/2017 vom 06.12.2017
 
6B_1236/2017
 
 
Sentenza del 6 dicembre 2017
 
 
Corte di diritto penale
 
Composizione
 
Giudice federale Denys, Presidente,
 
Cancelliere Gadoni.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
 
2. B.________,
 
3. C.________,
 
opponenti.
 
Oggetto
 
Decreto di non luogo a procedere (violazione di domicilio),
 
ricorso contro la sentenza emanata il 2 ottobre 2017 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
 
del Cantone Ticino (incarto n. 60.2017.158).
 
 
Considerando:
 
che il 30 dicembre 2016 A.________ ha querelato due giardinieri, poi identificati in B.________ e C.________, per il titolo di violazione di domicilio, in relazione al fatto ch'essi erano entrati il 20 dicembre 2016 nel suo giardino allo scopo di eseguire la manutenzione di una siepe appartenente alla vicina;
 
che, con decisione del 13 giugno 2017, il Procuratore pubblico ha decretato un non luogo a procedere, ritenendo chiaramente escluso l'elemento soggettivo costitutivo del reato;
 
che contro il decreto di non luogo a procedere A.________ ha presentato un reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP);
 
che, con sentenza del 2 ottobre 2017, la CRP ha respinto in quanto ricevibile il reclamo, confermando la decisione del Ministero pubblico;
 
che A.________ impugna, tra altre, questa sentenza con un ricorso del 20 ottobre 2017 al Tribunale federale;
 
che non sono state chieste osservazioni sul gravame;
 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 e rinvii);
 
che sulla base dell'art. 33 lett. c del regolamento del Tribunale federale del 20 novembre 2006 (RTF), la Corte di diritto penale è competente per trattare i ricorsi contro decisioni finali di procedura penale (compresi i decreti di non luogo a procedere e di abbandono del procedimento);
 
che tra le molte doglianze contenute nel gravame del 20 ottobre 2017, questa Corte è quindi tenuta a vagliare unicamente le censure contro i decreti di abbandono e di non luogo a procedere, tra i quali quello emanato nei confronti di B.________ e di C.________, qui in oggetto, nella misura in cui il gravame adempie i requisiti di ammissibilità;
 
che solo il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi alla Corte cantonale (cfr. art. 81 cpv. 1 lett. a LTF), sicché la sua richiesta, invero poco chiara, di considerare quale partecipante alla procedura in questa sede anche la moglie, comproprietaria dell'appartamento condominiale, appare d'acchito infondata;
 
che, secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili;
 
che spetta al ricorrente, in virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF, addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione, segnatamente quando, tenendo conto della natura dei reati perseguiti, l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili non sia facilmente deducibile dagli atti (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 86 consid. 3; 133 II 353 consid. 1);
 
che la giurisprudenza è restrittiva al riguardo e il Tribunale federale entra nel merito di un ricorso solo quando dalla sua motivazione risulta in modo sufficientemente preciso che le esposte condizioni sono adempiute (cfr. sentenze 6B_107/2016 del 3 febbraio 2017 consid. 3.1 e 6B_993/2015 del 23 novembre 2015 consid. 1.2.1);
 
che il ricorrente non si esprime sulla sua legittimazione ricorsuale giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF;
 
che, in particolare, egli non sostiene, né rende minimamente verosimile, di avere subito a seguito del reato prospettato un danno alla sua parte di proprietà;
 
ch'egli non fa nemmeno valere la violazione di garanzie procedurali conferitegli dal diritto quale parte nella procedura, in particolare non lamenta una lesione del suo diritto di essere sentito (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1 pag. 5);
 
che pertanto il ricorso, non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate al ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
 
 per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3. Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 6 dicembre 2017
 
In nome della Corte di diritto penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Denys
 
Il Cancelliere: Gadoni
 
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