VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 9C_818/2017  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 9C_818/2017 vom 05.12.2017
 
9C_818/2017
 
 
Sentenza del 5 dicembre 2017
 
 
II Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudice federale Pfiffner, Presidente,
 
Cancelliera Cometta Rizzi.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Cassa cantonale di compensazione Ufficio dei contributi,
 
via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (presupposto processuale),
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 4 ottobre 2017 (30.2017.30).
 
 
Visto:
 
il giudizio del 4 ottobre 2017 con il quale il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha ritenuto irricevibile il ricorso di A.________ contro la decisione del 17 ottobre 2016 della Cassa cantonale di compensazione, che confermava la trattenuta mensile di fr. 400.- dalla rendita di vecchiaia,
1
il ricorso di A.________ del 23 ottobre 2017 (timbro postale) contro il giudizio cantonale, con cui chiede di riesaminare il suo caso,
2
 
considerando:
 
che per l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF; DTF 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF),
3
che la motivazione, pur non dovendo essere necessariamente corretta, deve in ogni modo essere riferita al tema della causa (cfr. DTF 123 V 335 consid. 1a pag. 336), in particolare il ricorso contro una decisione di irricevibilità deve contenere l'indicazione della specifica contestazione dei motivi su cui è stata fondata,
4
che nel caso in rassegna il Tribunale cantonale ha ritenuto irricevibile il ricorso del 26 settembre 2017 - completato con scritto del 2 ottobre 2017 - considerata l'assenza di provvedimento impugnabile, ossia di decisione su opposizione,
5
che nel caso concreto l'atto ricorsuale è privo del necessario riferimento al tenore, di natura formale, della decisione di irricevibilità emessa dall'autorità giudiziaria cantonale, considerato che il ricorrente ritorna sulla questione di merito già decisa - e peraltro già divenuta effettiva - della restituzione alla Cassa cantonale di disoccupazione dell'importo di fr. 40'350.-, oggetto ora della trattenuta mensile di fr. 400.- sulla rendita AVS, limitandosi infine a domandare il riesame del caso, senza confrontarsi con i motivi che ne hanno determinato l'inammissibilità,
6
che un gravame contenente censure di merito avverso un giudizio d'inammissibilità non soddisfa le esigenze formali di motivazione riferite allo specifico oggetto del litigio (art. 42 cpv. 2 LTF),
7
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, il ricorso deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile,
8
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dall'addossare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
9
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 5 dicembre 2017
 
In nome della II Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Pfiffner
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).