VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 5F_15/2017  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 5F_15/2017 vom 21.11.2017
 
5F_15/2017
 
 
Sentenza del 21 novembre 2017
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudici federali Escher, Giudice presidente,
 
Herrmann, Schöbi,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
istante,
 
contro
 
1. B.________,
 
2. C.________,
 
3. Comune di X.________,
 
controparti,
 
Ufficio di esecuzione di Locarno, via della Posta 9, 6601 Locarno,
 
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
 
d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di
 
vigilanza, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
 
Oggetto
 
revisione,
 
domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 5A_439/2017 del 17 luglio 2017.
 
 
Considerando:
 
che con sentenza 5A_439/2017 del 17 luglio 2017 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile, perché manifestamente non motivato in modo sufficiente, il ricorso inoltrato da A.________ contro la decisione 2 giugno 2017 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, in materia di aggiudicazione di un bene all'asta pubblica;
 
che il 30 agosto 2017 A.________ ha chiesto la revisione della sentenza 17 luglio 2017;
 
che l'istante ha pure postulato la ricusa dei Giudici federali von Werdt e Escher, nonché la concessione dell'assistenza giudiziaria;
 
che con decreto 12 settembre 2017 la domanda di ricusa della Giudice federale Escher è stata dichiarata inammissibile (poiché manifestamente abusiva) e la richiesta di assistenza giudiziaria è stata respinta (siccome l'istanza di revisione appariva priva di possibilità di successo);
 
che con decreto 15 settembre 2017 l'istante è stata invitata a versare un anticipo spese di fr. 1'000.-- (entro 14 giorni dalla notifica del decreto);
 
che con decreto 19 ottobre 2017, dato il mancato versamento dell'anticipo spese, a A.________ è stato concesso un termine suppletorio non prorogabile scadente il 2 novembre 2017 per provvedere al pagamento;
 
che con scritti datati 21, 22 e 23 ottobre 2017 A.________ ha contestato i decreti 12 e 15 settembre 2017 e ha chiesto di annullare l'anticipo spese o di ridurlo a fr. 200.--, senza tuttavia addurre motivi che giustifichino un riesame dei decreti, ma limitandosi invece ad allegare un formulario per attestare la propria pretesa indigenza, nonché a genericamente e confusamente lamentare un'asserita violazione di norme procedurali ed un'asserita discriminazione per il fatto di non poter ricevere le comunicazioni all'estero ed in una lingua a lei conosciuta;
 
che peraltro tali richieste di riesame sono giunte per posta al Tribunale federale soltanto il 2 novembre 2017, per cui non era possibile comunicarne l'esito all'istante prima della scadenza del termine suppletorio non prorogabile scadente proprio lo stesso giorno;
 
che il 15 novembre 2017 la cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo spese non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale;
 
che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito dell'istanza di revisione (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF);
 
che la domanda di ricusa del Giudice federale von Werdt, Presidente della II Corte di diritto civile, risulta priva d'oggetto poiché non è chiamato a statuire sulla presente causa;
 
che in virtù dell'art. 54 cpv. 1 LTF questa sentenza è redatta in italiano, benché la domanda di revisione sia scritta in tedesco (come era diritto dell'istante, v. art. 42 cpv. 1 LTF);
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
 
 per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. La domanda di ricusa del Giudice federale von Werdt, Presidente della II Corte di diritto civile, è priva d'oggetto.
 
2. La domanda di revisione è inammissibile.
 
3. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico dell'istante.
 
4. Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione di Locarno e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
 
Losanna, 21 novembre 2017
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Giudice presidente: Escher
 
La Cancelliera: Antonini
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).