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Informationen zum Dokument  BGer 5D_206/2017  Materielle Begründung
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BGer 5D_206/2017 vom 01.11.2017
 
5D_206/2017
 
 
Sentenza del 1° novembre 2017
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
Fondazione A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Clinica B.________SA,
 
opponente.
 
Oggetto
 
effetto sospensivo (rigetto definitivo dell'opposizione),
 
ricorso contro il decreto emanato il 4 ottobre 2017
 
dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2017.158).
 
 
Considerando:
 
che la Fondazione A.________ ha escusso la Clinica B.________SA per l'incasso di fr. 11'000.-- oltre interessi;
 
che con decisione 28 agosto 2017 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud ha rigettato in via definitiva, limitatamente a fr. 6'000.-- oltre interessi, l'opposizione interposta dall'escussa al precetto esecutivo;
 
che con decreto 4 ottobre 2017 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha concesso effetto sospensivo al reclamo presentato dalla Clinica B.________SA contro la decisione pretorile e annullato la comminatoria di fallimento nel frattempo notificata alla reclamante;
 
che con ricorso in materia civile 20 ottobre 2017 la Fondazione A.________ ha impugnato tale decreto dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di togliere l'effetto sospensivo al reclamo (e implicitamente di revocare l'annullamento della comminatoria di fallimento);
 
che non occorre determinare se in concreto sia effettivamente aperta la via del ricorso in materia civile: il decreto contestato costituisce infatti una decisione in materia di misure cautelari, contro la quale puņ in ogni modo soltanto essere fatta valere - come nell'ambito di un ricorso sussidiario in materia costituzionale - la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF; in relazione all'effetto sospensivo v. DTF 137 III 475 consid. 2);
 
che giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e costituzionali (DTF 133 III 638 consid. 2) soltanto se la parte ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;
 
che il rimedio all'esame manifestamente non soddisfa tali esigenze di motivazione: la ricorrente, infatti, omette di indicare un qualsiasi diritto costituzionale reputato violato;
 
che pertanto il ricorso si rivela inammissibile e puņ essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
 
per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso č inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3. Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 1° novembre 2017
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Giudice presidente: Escher
 
La Cancelliera: Antonini
 
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