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Informationen zum Dokument  BGer 9C_540/2017  Materielle Begründung
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BGer 9C_540/2017 vom 30.10.2017
 
9C_540/2017
 
 
Sentenza del 30 ottobre 2017
 
 
II Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudice federale Pfiffner, Presidente,
 
Cancelliera Cometta Rizzi.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
ricorrente,
 
contro
 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Assicurazione per l'invalidità (presupposto processuale),
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 10 luglio 2017 (C_2706/2017).
 
 
Visto:
 
il giudizio del 10 luglio 2017 con il quale il Tribunale amministrativo federale, III Corte, ha respinto la domanda di A.________ del 19 aprile 2017 "intesa quale domanda di restituzione del termine per il versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali" nella procedura di ricorso da lui promossa l'11 novembre 2016 contro la decisione del 28 settembre 2016, con cui l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) aveva respinto la sua domanda di rendita AI,
1
il ricorso del 19 agosto 2017 (timbro postale) di A.________ al Tribunale federale,
2
lo scritto del 23 settembre 2017 (timbro postale) con il quale il ricorrente trasmette documentazione valetudinaria,
3
 
considerando:
 
che per l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso, per essere ammissibile, deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF; DTF 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF),
4
che pur non dovendo essere necessariamente corretta, la motivazione deve in ogni modo essere riferita al tema della causa (cfr. DTF 123 V 335 consid. 1a pag. 336 con riferimenti),
5
che oggetto dinanzi al Tribunale amministrativo federale era la - implicita - domanda di restituzione del termine per effettuare il pagamento dell'importo di fr. 800.- quale anticipo delle presumibili spese processuali nella causa C_7245/2016, assegnato con decisione incidentale il 14 febbraio 2017, scadente il 22 marzo 2017 ed effettuato dalla nipote del ricorrente in ritardo (incontestato che il versamento è pervenuto a Post Finance in Svizzera a favore del Tribunale federale amministrativo solo il 4 aprile 2017),
6
che il Tribunale amministrativo federale, vagliata la documentazione agli atti, ha accertato l'assenza di impedimenti - senza colpa del ricorrente, rispettivamente della nipote - ad agire nel termine impartito, concludendo per la reiezione dell'istanza di restituzione del termine per il pagamento dell'anticipo spese,
7
che nel ricorso il ricorrente si limita a evidenziare che, essendo sprovvisto dei mezzi di sopravvivenza, il pagamento - tardivo - era stato effettuato da una sua nipote, ponendo invece l'accento del gravame sul suo preteso diritto a una rendita d'invalidità completa,
8
che pertanto il ricorrente non si confronta minimamente con il tema oggetto della lite,
9
che neppure sorregge il ricorrente la nuova documentazione valetudinaria trasmessa il 23 settembre 2017, in quanto inammissibile perché inoltrata dopo il termine di ricorso, scadente il 14 settembre 2017,
10
che pertanto in considerazione dell'assenza di un'argomentazione topica che si confronti con l'esposizione delle ragioni del giudizio impugnato, il ricorso non soddisfa in tutta evidenza le esigenze formali di motivazione suesposte,
11
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, il ricorso deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile,
12
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
13
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 30 ottobre 2017
 
In nome della II Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Pfiffner
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi
 
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