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Informationen zum Dokument  BGer 4A_545/2017  Materielle Begründung
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BGer 4A_545/2017 vom 25.10.2017
 
4A_545/2017
 
 
Sentenza del 25 ottobre 2017
 
 
I Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Kiss, Presidente,
 
Cancelliere Piatti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________ SA,
 
opponente.
 
Oggetto
 
assicurazione complementare contro le malattie,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 7 settembre 2017 dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino (36.2017.67).
 
 
Considerando:
 
che con sentenza 20 gennaio 2014 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha solo parzialmente accolto la petizione inoltrata da A.________ nei confronti della B.________ SA e ha condannato quest'ultima a restituire all'attrice una parte dei premi;
 
che con decisione 7 settembre 2017 il giudice delegato del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto la domanda di revisione inoltrata da A.________ contro la predetta sentenza, non avendo l'istante portato "alcun elemento di novità fattuale o probatoria" a sostegno della sua domanda;
 
che il 16 ottobre 2017 A.________ si è rivolta al Tribunale federale lamentandosi di quanto deciso dal Tribunale cantonale delle assicurazioni e dell'operato della sua cassa malati, nonché della sottrazione di una sua collana da parte di due commercianti e dell'asserita protezione offerta dal Tribunale di appello ticinese ai truffatori;
 
che giusta l'art. 42 LTF un ricorso al Tribunale federale deve contenere, oltre alle conclusioni, i motivi (cpv. 1) e che in questi occorre spiegare in modo conciso, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché questa viola il diritto (cpv. 2; DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1);
 
che in concreto lo scritto della ricorrente non soddisfa le predette esigenze, non contenendo alcuna conclusione e non illustrando i motivi per cui la sentenza impugnata sarebbe contraria al diritto;
 
che in queste circostanze il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF);
 
che viste le particolarità del caso si rinuncia eccezionalmente al prelievo di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF);
 
 
 per questi motivi, la Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3. Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.
 
Losanna, 25 ottobre 2017
 
In nome della I Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Kiss
 
Il Cancelliere: Piatti
 
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