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Informationen zum Dokument  BGer 8C_659/2017  Materielle Begründung
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BGer 8C_659/2017 vom 24.10.2017
 
8C_659/2017
 
 
Sentenza del 24 ottobre 2017
 
 
I Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudice federale Maillard, Presidente,
 
Cancelliere Bernasconi.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.A.________ e B.A.________,
 
ricorrenti,
 
contro
 
Dipartimento della sanità e della socialità, Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio, Residenza governativa, 6500 Bellinzona,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Assistenza sociale (presupposto processuale),
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale cantonale amministrativo del 29 agosto 2017 (52.2017.393).
 
 
Fatti:
 
A. L'Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio del Cantone Ticino, preso atto della spesa a consuntivo di fr. 17'638.15, con decisione del 13 gennaio 2017, confermata su reclamo il 3 febbraio 2017, ha concesso a A.A.________, nata nel 1930, a causa di gravi problemi di mobilità, un contributo di fr. 10'473.-, pari al 75% della spesa riconosciuta a preventivo (fr. 13'694.60), quale partecipazione dello Stato alle spese relative all'eliminazione delle barriere architettoniche (spostamento in parete del wc verso il lavabo e la formazione di una doccia) nella casa ove risiede con il marito B.A.________, nato nel 1925. Le maggiori spese non sono state considerate, poiché erano determinate dalla ripiastrellatura totale del locale e da altri lavori non preventivati, lavori non necessari per migliorare l'accessibilità. Con risoluzione governativa dell'11 luglio 2017 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha respinto il ricorso di A.A.________ e B.A.________ contro la decisione su reclamo.
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B. Il Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, dopo che è stato fissato un termine per il versamento dell'anticipo spese e che tale importo non è stato saldato, con giudizio del 29 agosto 2017 ha dichiarato irricevibile il ricorso.
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C. A.A.________ e B.A.________ presentano un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale con cui chiedono sostanzialmente l'annullamento del giudizio cantonale e la concessione di un sussidio integrale per la spesa finale di fr. 17'638.15.
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Non sono state chieste osservazioni al ricorso.
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Diritto:
 
1. Il Tribunale federale, in qualità di Corte suprema della Confederazione (art. 1 cpv. 1 LTF), verifica la corretta applicazione del diritto federale. Il diritto cantonale (ticinese), salvo eccezioni non realizzate in concreto (art. 95 lett. e e d LTF), non costituisce un motivo di ricorso. Tuttavia, è possibile fare valere che l'errata applicazione del diritto cantonale costituisce una violazione del diritto federale - in particolare perché arbitraria ai sensi dell'art. 9 Cost. Secondo giurisprudenza, l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura preferibile a quella contestata; il Tribunale federale annulla la pronuncia criticata solo se il giudice del merito ha emanato un giudizio che appare - e ciò non solo nella motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 140 III 16 consid. 2.1 pag. 18 seg.; 138 I 332 consid. 6.2 pag. 239). Le esigenze in queste evenienze sono accresciute (art. 106 cpv. 2 LTF) e i ricorrenti devono esporre in maniera chiara e dettagliata, confrontandosi puntualmente con tutti i considerandi del giudizio impugnato, in quale misura sarebbero violati i diritti fondamentali (DTF 139 I 229 consid. 2.2 pag. 232; 138 V 67 consid. 2.2 pag. 69).
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2. I ricorrenti censurano al giudice cantonale, come altre autorità coinvolte, di "non essere stati incapaci di decidere o assumere qualche responsabilità", ma di aver sempre gettato "la palla nell'altro campo, usando terminologie da 'Carbonari delle catacombe' ", ma non censurano alcun arbitrio. La procedura dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo non solo è soggetta a tassa, ma prevede "in ogni caso" il versamento anticipato dell'importo delle spese presumibili, pena la non entrata nel merito del ricorso (art. 47 cpv. 4 della legge ticinese sulla procedura amministrativa; RL 3.3.1.1). Effettivamente i ricorrenti non hanno saldato l'importo richiesto nel termine impartito. Senza alcuna censura al riguardo, il ricorso sfugge quindi a ogni esame di merito.
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3. A titolo abbondanziale, mal si comprendono le altre critiche espresse dai ricorrenti. Infatti, l'aiuto diretto di sostegno al manitenimento a domicilio e per la rimozione di barriere architettoniche ammonta al massimo al 75% delle spese riconosciute e documentabili (art. 44 cpv. 4 della legge ticinese sull'assitenza e cura a domicilio; RL 6.4.5.5), partecipazione al sussidio effettivamente accordata. L'ammontare delle spese, come emergerebbe dalla decisione del Consiglio di Stato, deriva da ulteriori opere eseguite su espressa volontà dei ricorrenti, che non erano tese ad aumentare la mobilità degli interessati (come previsto dalla legge), ma finalizzate a compiere una miglioria dei servizi dell'abitazione (rimozione totale delle piastrelle, sistemazione delle pareti per la posa delle piastrelle a tutta altezza e altri interventi). In tutta logica, non si può pretendere che lavori di abbellimento, senza una reale necessità sull'accessibilità ai servizi, siano messi a carico della collettività (4/5 a carico dei Comuni e il rimanente quinto del Cantone; art. 44 cpv. 5 e 6 della legge sull'assistenza e cura a domicilio). Nella misura in cui i ricorrenti lamentano una carente informazione sia sui preventivi e sui sussidi o un'infelice modalità di esecuzione dei lavori, si tratta di aspetti che esulano dalla procedura di concessione dell'aiuto diretto, ma riguardano esclusivamente le relazioni giuridiche particolari fra i ricorrenti e le persone che hanno operato nell'esecuzione delle opere edili. Le critiche esulano in ogni caso dall'oggetto litigioso.
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4. Ne segue che il ricorso deve essere dichiarato manifestamente inammissibile secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF. Non si percepiscono spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).
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Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale cantonale amministrativo e al Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino.
 
Lucerna, 24 ottobre 2017
 
In nome della I Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Maillard
 
Il Cancelliere: Bernasconi
 
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