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Informationen zum Dokument  BGer 5D_167/2017  Materielle Begründung
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BGer 5D_167/2017 vom 20.09.2017
 
5D_167/2017
 
 
Sentenza del 20 settembre 2017
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale von Werdt, Presidente,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
1. A.________,
 
2. B.________,
 
entrambi patrocinati dall'avv. C.________,
 
3. C.________,
 
ricorrenti,
 
contro
 
III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6900 Lugano,
 
opponente.
 
Oggetto
 
sanzione disciplinare,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 26 luglio 2017
 
dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
 
Considerando:
 
che con petizione 28 settembre 2015 D.________ ha promosso nei confronti di E.________, A.________ e B.________ un'azione di divisione della successione relitta della defunta F.________ dinanzi al Pretore del Distretto di Lugano;
 
che con sentenza 26 luglio 2017 la III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura della sua ammissibilità, il reclamo presentato da D.________ contro l'ordinanza pretorile sulle prove del 18 aprile 2017 (dispositivo n. 1) e ha anche inflitto a A.________, a B.________ e al loro patrocinatore avv. C.________ la misura disciplinare dell'ammonimento per le affermazioni contenute nelle loro osservazioni al reclamo (dispositivo n. 2);
 
che con ricorso sussidiario in materia costituzionale 14 settembre 2017 A.________, B.________ e l'avv. C.________ hanno impugnato il dispositivo n. 2 di tale sentenza dinanzi al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della sanzione disciplinare;
 
che il giudizio impugnato non pone fine al procedimento civile e costituisce pertanto una decisione incidentale ai sensi dei combinati art. 117 e 93 LTF (v. sentenza 4A_510/2014 del 23 giugno 2015 consid. 2.2.1, non pubblicato in DTF 141 III 265), la quale è unicamente suscettiva di un ricorso immediato al Tribunale federale se può causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF) oppure se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. b LTF);
 
che spetta alla parte ricorrente spiegare perché sono date le condizioni di cui all'art. 93 cpv. 1 LTF, fatti salvi i casi in cui queste risultano in modo manifesto dalla decisione impugnata o dalla natura della causa (DTF 138 III 46 consid. 1.2 con rinvii);
 
che nella presente fattispecie il sussistere dei presupposti previsti dalla predetta norma per un ricorso immediato al Tribunale federale non è ravvisabile né i ricorrenti spendono una parola per illustrarne l'esistenza;
 
che il ricorso si rivela quindi manifestamente inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. a LTF;
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 400.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
 
3. Comunicazione ai ricorrenti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 20 settembre 2017
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: von Werdt
 
La Cancelliera: Antonini
 
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