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Informationen zum Dokument  BGer 4A_379/2017  Materielle Begründung
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BGer 4A_379/2017 vom 28.08.2017
 
4A_379/2017
 
 
Sentenza del 28 agosto 2017
 
 
I Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Kiss, Presidente,
 
Cancelliere Piatti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________ SA,
 
patrocinata dall'avv. dott. Carlo Fubiani,
 
ricorrente,
 
contro
 
Comunione dei comproprietari B.________,
 
patrocinata dall'avv. Daniel Ponti,
 
opponente.
 
Oggetto
 
contratto d'appalto; difetti; legittimazione attiva,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 12 giugno 2017 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
 
Cantone Ticino.
 
 
Considerando:
 
che il 21 dicembre 2015 il Pretore del distretto di Lugano ha respinto, per carenza di legittimazione attiva, la petizione inoltrata dalla Comunione dei comproprietari B.________ nei confronti della A.________ SA;
 
che con sentenza 12 giugno 2017 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha invece, in riforma del giudizio pretorile, respinto l'eccezione di carenza di legittimazione attiva e ha ritornato l'incarto al primo giudice per l'istruzione della causa;
 
che con ricorso in materia civile del 14 luglio 2017 la A.________ SA postula l'annullamento della predetta sentenza e la conferma del giudizio di primo grado;
 
che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
 
che contrariamente a quanto indicato nel gravame, la sua ammissibilità non può essere dedotta dall'art. 90 LTF;
 
che infatti l'impugnata decisione, rinviando la causa al Pretore per istruzione e nuova decisione, non pone fine al procedimento e non può quindi essere ritenuta finale ai sensi della predetta norma (DTF 135 III 329 consid. 1.2);
 
che essa costituisce invece una decisione incidentale nel senso dell'art. 93 cpv. 1 LTF (DTF 140 V 321 consid. 3.1) unicamente suscettiva di un ricorso in materia civile se può causare un danno irreparabile di natura giuridica (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF) o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. b LTF);
 
che spetta al ricorrente spiegare perché sono date le condizioni di cui all'art. 93 LTF, fatti salvi i casi in cui queste risultano in modo manifesto dalla decisione impugnata o dalla natura della causa (DTF 138 III 46 consid. 1.2);
 
che nella fattispecie il sussistere dei presupposti previsti dalla predetta norma per un ricorso immediato al Tribunale federale non è ravvisabile (segnatamente nulla si sa sul dispendio provocato dall'istruzione per la quale la causa è stata rinviata al primo giudice) né la ricorrente spende una parola per illustrarne l'esistenza;
 
che in tali circostanze il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF);
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
 
 per questi motivi, la Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 28 agosto 2017
 
In nome della I Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Kiss
 
Il Cancelliere: Piatti
 
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