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Informationen zum Dokument  BGer 5A_940/2016  Materielle Begründung
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BGer 5A_940/2016 vom 17.08.2017
 
5A_940/2016
 
 
Sentenza del 17 agosto 2017
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudici federali von Werdt, Presidente,
 
Marazzi, Schöbi,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________ SA,
 
patrocinata dall'avv. Giacomo Talleri,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________ AB,
 
patrocinata dall'avv. Giuseppe Mongiovì,
 
opponente.
 
Oggetto
 
exequatur,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 28 ottobre 2016 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
 
Cantone Ticino.
 
 
Fatti:
 
 
A.
 
A.a. La società svedese B.________ AB ha proceduto giudizialmente in Svezia contro la società svizzera A.________ SA. Il 17 ottobre 2014 il tribunale di prima istanza ha condannato A.________ SA a pagare l'importo di EUR 270'558.99 oltre agli interessi di legge; inoltre, A.________ SA è stata condannata a pagare SEK 520'450.-- a titolo di spese processuali, anche questo importo aumentato degli interessi legali. La Corte di appello svedese, con sentenza 11 novembre 2015, ha confermato il giudizio di primo grado, salvo ridurre l'importo dovuto da A.________ SA a EUR 233'558.99 oltre agli interessi; a A.________ SA sono state poste a carico le spese processuali d'appello ammontanti a SEK 222'000.-- oltre agli interessi di legge. In data 22 dicembre 2015, la Corte di appello svedese ha attestato che quest'ultima decisione era esecutiva in Svezia.
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A.b. Il 13 febbraio 2016, B.________ AB ha formulato istanza avanti al Pretore del Distretto di Lugano, chiedendo di riconoscere e dichiarare esecutiva in Svizzera a titolo pregiudiziale la sentenza 11 novembre 2015 della Corte di appello svedese e di rigettare in via definitiva per complessivi fr. 416'412.65 oltre interessi l'opposizione formulata da A.________ SA contro il precetto esecutivo fatto spiccare nel frattempo nei suoi confronti da B.________ AB. Con decisione 15 giugno 2016, in accoglimento dell'istanza, il Pretore ha riconosciuto e dichiarato esecutiva in Svizzera la sentenza 11 novembre 2015 della Corte di appello svedese e ha rigettato in via definitiva l'opposizione, ponendo tassa e spese a carico di A.________ SA.
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B. Il Tribunale di appello del Cantone Ticino è stato adito da A.________ SA con reclamo 18 luglio 2016 relativo al riconoscimento e all'exequatur della sentenza estera. La II Camera civile del Tribunale di appello ha respinto il rimedio con il qui impugnato giudizio 28 ottobre 2016.
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C. Con ricorso in materia civile 7 dicembre 2016, A.________ SA (qui di seguito: ricorrente) postula in via pregiudiziale l'annullamento della sentenza cantonale e il rinvio dell'incarto alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello per nuova sentenza, mentre nel merito chiede, come già in sede di reclamo, la riforma del giudizio impugnato nel senso che la sentenza di appello svedese sia riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera per gli importi dedotti inesecuzione, tranne che per l'importo di SEK 520'450.-- (più interessi) relativo alle spese di prima sede svedese.
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Non sono state chieste determinazioni nel merito.
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Diritto:
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Impugnata è una decisione finale (art. 90 LTF) pronunciata su ricorso da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 75 LTF) in una vertenza di carattere pecuniario con valore di lite superiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) concernente il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione straniera (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 1 LTF; v. anche art. 44 e Allegato IV CLug [RS 0.275.12]). Il ricorso, tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e formulato dalla parte soccombente in istanza cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF), è in linea di principio ammissibile.
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1.2. Con il ricorso in materia civile può in particolare essere censurata la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF); unicamente nella prospettiva dell'arbitrio (art. 9 Cost.) sono per contro riesaminate pretese violazioni del diritto cantonale di rango legislativo (art. 95 lett. c e lett. d e contrario; DTF 142 I 177 consid. 2 con rinvii) e - in vertenze di carattere pecuniario - del diritto estero (art. 96 lett. b e contrario; DTF 133 III 446 consid. 3.1; sentenza 2C_996/2015 del 7 marzo 2017 consid. 3.2 destinato alla pubblicazione). Il Tribunale federale è tenuto ad applicare d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3; 134 III 102 consid. 1.1). Nell'atto di ricorso occorre pertanto spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le esigenze di motivazione sono più rigorose quando è fatta valere la violazione di diritti fondamentali. II Tribunale federale esamina queste censure solo se la parte ricorrente le ha debitamente sollevate e motivate, come prescritto dall'art. 106 cpv. 2 LTF. Ciò significa che il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato con riferimento ai motivi della decisione impugnata in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2).
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1.3. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo d'ufficio solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità cantonale un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 140 III 115 consid. 2) - il ricorrente deve motivare la censura conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 140 III 264 consid. 2.3).
8
 
Erwägung 2
 
2.1. B.________ AB (qui di seguito: opponente) ha formulato la propria richiesta di riconoscimento e di exequatur della sentenza di appello svedese contestualmente con una domanda di rigetto definitivo dell'opposizione interposta dalla ricorrente. Essa ha adito in prima istanza il giudice del rigetto (art. 39 e Allegato II CLug). Il Tribunale di appello ha constatato che, con il proprio reclamo 18 luglio 2016, la ricorrente ha chiesto la riforma del giudizio di prima sede unicamente nella misura in cui questo concerne il riconoscimento e l'exequatur della sentenza estera. Secondo l'autorità cantonale - concorde la ricorrente -, contro il rigetto dell'opposizione la ricorrente ha presentato un reclamo separato. L'autorità inferiore ha pertanto ritenuto che il reclamo 18 luglio 2016 era di competenza della II Camera civile in applicazione dell'art. 48 lett. b n. 5 della legge del Cantone Ticino sull'organizzazione giudiziaria (LOG; RL 3.1.1.1), posto che esso verte su una questione di diritto delle obbligazioni. Il secondo reclamo, per contro, è stato attribuito alla Camera di esecuzione e fallimenti in virtù dell'art. 48 lett. e n. 1 LOG.
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2.2. La ricorrente censura l'attribuzione del suo reclamo alla II Camera civile e afferma l'incompetenza materiale della medesima. Riconoscimento e dichiarazione di esecutività di sentenza estera non sarebbero temi di diritto delle obbligazioni, bensì di "diritto internazionale pubblico e segnatamente degli artt. 1 e ss., 33 e ss. 38 e ss. CLug". Il suo gravame avrebbe pertanto dovuto venire attribuito alla Camera di esecuzione e fallimenti, poiché rivolto contro una decisione del giudice dell'esecuzione. È da presumere che la conclusione pregiudiziale in annullamento della sentenza cantonale e rinvio dell'incarto alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello (supra consid. in fatto C) sia stata formulata a corollario di questa censura.
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2.3. La censura verte sull'applicazione erronea dell'art. 48 LOG.
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2.3.1. La LOG è diritto cantonale di rango legislativo; a ragione la ricorrente rammenta che un'errata applicazione di tale diritto cantonale può essere censurata unicamente nell'ottica del divieto dell'arbitrio (supra consid. 1.2). Ora, una censura di questo genere deve soddisfare le esigenze di motivazione poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF: il Tribunale federale esamina tali censure solo se motivate in modo chiaro e preciso (DTF 139 III 225 consid. 2.3; 138 I 171 consid. 1.4; 133 III 462 consid. 2.3). Critiche appellatorie, argomentazioni vaghe e semplici rinvii agli atti non sono ammissibili. La parte ricorrente non può limitarsi a criticare la decisione impugnata opponendovi semplicemente la propria opinione, come in una procedura d'appello, ma deve dimostrare con un'argomentazione chiara e dettagliata (DTF 134 II 349 consid. 3) che essa è manifestamente insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, gravemente lesiva di una norma o di un chiaro e indiscusso principio giuridico o in contrasto intollerabile con il sentimento di giustizia e di equità. Infatti, l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata (DTF 141 III 564 consid. 4.1 con rinvii).
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2.3.2. La ricorrente non si conforma alle esigenze di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF. Si limita infatti ad affermare perentoriamente la pretesa arbitrarietà della decisione cantonale, senza nemmeno accennare ad una spiegazione delle ragioni per le quali l'attribuzione separata dei due reclami inoltrati non sia semplicemente errata, bensì insostenibile; inoltre, nemmeno tematizza perché, secondo lei, l'attribuzione dell'incarto ad una Camera del Tribunale di appello piuttosto che all'altra contrasti in maniera insostenibile con una norma o un chiaro e indiscusso principio giuridico, oppure possa essere di qualsiasi pregiudizio per i suoi diritti, né pretende che la disgiunta trattazione dei due reclami possa esserle di nocumento.
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2.3.3. La presente censura è pertanto inammissibile.
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3. Nel merito, la ricorrente contesta che la sentenza di appello svedese possa fungere da titolo per il rigetto della sua opposizione contro l'ordine di pagare anche l'importo di SEK 520'450.-- a titolo di spese della procedura svedese di primo grado.
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3.1. Il dispositivo n. 2 della sentenza 11 novembre 2015 della Corte di appello svedese riforma la sentenza di primo grado "esclusivamente in merito alla somma che A.________ S.A. deve pagare a B.________ AB", riducendola. Il dispositivo n. 3 fissa le spese processuali di appello e le mette a carico della qui ricorrente, soccombente. Riguardo alle spese processuali di prima istanza, si legge al considerando intitolato "Spese processuali" della sentenza di appello testualmente (nella sua traduzione in italiano) : "B.________, fatta eccezione per la questione relativa alla buonuscita, ha avuto pienamente successo nella sua azione legale. La parte in cui B.________ non ha avuto successo può essere ragionevolmente ritenuta di poco conto; inoltre il processo è stato incentrato sulle altre questioni in oggetto. B.________ deve pertanto ottenere il risarcimento completo delle proprie spese processuali in Tribunale di prima istanza ed in Corte d'Appello. La Corte d'Appello concorda con il giudizio del Tribunale di prima istanza per quanto concerne la legittimità della somma di risarcimento rivendicata lì. A.________ ha riconosciuto la legittimità della somma di risarcimento rivendicata qui. B.________ deve quindi ottenere il risarcimento delle spese processuali con la somma rivendicata."
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3.2. L'autorità inferiore ha preliminarmente constatato che la ricorrente medesima aveva dato atto che la sentenza di appello svedese adempisse le condizioni formali di riconoscimento e di exequatur poste dagli art. 38, 53 e 54 CLug.
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3.2.1. Azzardando un sunto della censura ricorsuale, invero di non chiara lettura, a giudizio della ricorrente l'istanza inferiore avrebbe, per l'essenziale, riconosciuto e dichiarato esecutiva in Svizzera non soltanto la sentenza di appello svedese, bensì anche la cifra del dispositivo di prima istanza concernente le spese di quel grado di giudizio pari a SEK 520'450.--. Ora, il dispositivo della sentenza di appello svedese non farebbe menzione alcuna di tale importo, mentre la documentazione prodotta dalla qui opponente concernente il giudizio svedese di primo grado consisterebbe unicamente nella fotocopia del frontespizio di tale sentenza, dunque non rispecchierebbe le esigenze formali della CLug. Commetterebbe pertanto un grossolano errore, il Tribunale di appello, affermando di non vedere "come mai per alcuni dei suoi dispositivi la decisione di riconoscimento e di exequatur [sottinteso: della decisione svedese di appello] dovrebbe essere diversa".
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Per quanto sia dato di capire, la censura ricorsuale sembra dare per scontato che il giudizio cantonale abbia voluto riconoscere, oltre alla sentenza svedese di appello, anche una parte del dispositivo della sentenza svedese di primo grado. Ora, tale conclusione pare avventata e frutto del fraintendimento del giudizio impugnato. Quest'ultimo, invero, non brilla per chiarezza: segnatamente il suo considerando 7, dove i Giudici cantonali parlano di un differenziato riconoscimento ed exequatur della sentenza di appello svedese a seconda di suoi singoli dispositivi, risulta incomprensibile, se non - a sua volta - il frutto di un fraintendimento della censura ricorsuale. In realtà, per dirla in modo semplice, la ricorrente pare censurare l'esplicito riconoscimento e la dichiarazione di esecutività di un dispositivo di prima istanza prodotto senza rispettare le forme della CLug (ovvero quale allegato alla sentenza di appello), mentre il Tribunale di appello disquisisce senza motivo su di una lettura dei singoli dispositivi della sentenza  di appello svedese.
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3.2.2. Sia come sia, quanto precede è in concreto irrilevante. Al considerando 8, il giudizio impugnato spiega che la discussione relativa alla possibilità di riconoscere e dichiarare esecutivo in Svizzera il dispositivo della sentenza 17 ottobre 2014 del tribunale svedese di prima istanza concernente le spese di quel grado di giudizio esula dal tema della presente procedura, incentrata unicamente sulla possibilità di riconoscere e dichiarare esecutiva in Svizzera la sentenza di appello svedese. Indifferente sarebbe invece in questo contesto sapere se, una volta riconosciuta e dichiarata esecutiva la sentenza di appello svedese, l'opponente possa così ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione anche per l'importo di SEK 520'450.-- messo a carico della ricorrente dal giudice di prima istanza a titolo di spese processuali. Il Tribunale di appello, con queste parole, sembra voler porre in evidenza che la delimitazione della portata della sentenza di appello svedese e il suo riconoscimento/exequatur in Svizzera sono invero due problemi distinti; solo il secondo sarebbe qui pertinente, mentre il primo sarebbe semmai di rilievo per il giudizio di rigetto definitivo dell'opposizione al precetto esecutivo.
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L'assunto pare corretto. Il riconoscimento di una sentenza estera, e l'attribuzione alla medesima di esecutività in Svizzera, è il risultato di un suo esame puramente formale nella prospettiva della sua esecuzione (da ultimo DTF 135 III 670 consid. 1.3.2; sentenza 5A_818/2014 del 29 luglio 2015 consid. 5.2); in nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito (art. 36 CLug). Lo scopo che l'exequatur persegue è di estendere allo Stato richiesto l'efficacia che un giudizio ha nello Stato di pronuncia (SCHULER/MARUGG, in Basler Kommentar, Lugano-Übereinkommen, 2a ed. 2016, n. 7 ad art. 33 CLug); l'efficacia di un giudizio è data dalla sua interpretazione secondo il diritto dello Stato di pronuncia (SCHULER/MARUGG, op. cit., n. 8 ad art. 33 CLug). La sentenza estera viene in tal modo equiparata ad una svizzera in vista della sua esecuzione forzata. Ora, quand'anche il riconoscimento sia esaminato e l'esecutività sia conferita, come nel caso concreto, a titolo incidentale in una procedura di rigetto definitivo dell'opposizione, si tratta pur sempre di una decisione che risponde a criteri propri; ne è prova il fatto che riconoscimento e dichiarazione di esecutività possono essere concessi pure a titolo indipendente (v. art. 38 n. 1 CLug; p. es. DTF 139 III 232). Se la parte ricorrente decide di sottoporre le proprie censure con due rimedi di diritto disgiunti, essa costringe il giudice a delimitare quelle ricevibili con l'uno da quelle ricevibili con l'altro ricorso. In tale prospettiva, appare corretto considerare nel quadro del presente procedimento unicamente quelle censure concernenti il rispetto delle condizioni formali di riconoscimento e di exequatur previste dalla CLug, come ha ritenuto il Tribunale di appello, e demandare al giudice del rigetto la trattazione delle censure specifiche della procedura esecutiva. Fra queste, è senz'altro da annoverare la questione della portata materiale della sentenza di cui sono chiesti il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività, poiché è appunto prerogativa del giudice del rigetto determinare se, ed eventualmente in quale misura, la sentenza proposta quale titolo esecutivo dal creditore soddisfi le condizioni dell'art. 81 cpv. 1 LEF.
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Non può pertanto essere condivisa l'opinione ricorsuale, secondo la quale la portata materiale della sentenza 11 novembre 2015 della Corte di appello svedese dovrebbe essere esaminata sia nel quadro del presente procedimento sia in quello di rigetto definitivo della sua opposizione: come spiegato, riconoscibilità ed esecutività in Svizzera di detta sentenza dipendono esclusivamente dal rispetto delle condizioni formali poste dalla CLug, mentre la sua valenza quale titolo esecutivo è tema della procedura di rigetto in senso stretto. Peraltro, la ricorrente non spiega - né è dato da vedere - come un ulteriore esame potrebbe distinguersi da quello che dovrà effettuare comunque il giudice del rigetto nel quadro del parallelo reclamo ancora pendente in sede cantonale.
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3.2.3. Coerentemente con quanto appena esposto, va da sé che la decisione di reiezione del reclamo cantonale ha quale unico effetto che la sentenza 11 novembre 2015 della Corte di appello svedese può essere riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera come tale. Quale sia la valenza di questa sentenza in quanto 
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4. Il ricorso va, in conclusione, respinto nella misura della sua ammissibilità, con conseguenza di tassa e spese a carico della ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF). L'opponente, che non è stata invitata a determinarsi in sede federale, non può pretendere ripetibili (art. 68 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 17 agosto 2017
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: von Werdt
 
La Cancelliera: Antonini
 
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