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Informationen zum Dokument  BGer 1B_231/2017  Materielle Begründung
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BGer 1B_231/2017 vom 17.08.2017
 
1B_231/2017
 
 
Sentenza del 17 agosto 2017
 
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Merkli, Presidente,
 
Eusebio, Kneubühler,
 
Cancelliere Crameri.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
1. A.________,
 
2. B.________,
 
3. C.________,
 
patrocinati dall'avv. Stefano Pizzola,
 
ricorrenti,
 
contro
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
 
1. D.________,
 
2. E.________,
 
patrocinati dall'avv. dott. Elio Brunetti.
 
Oggetto
 
procedimento penale; assunzione agli atti di un mezzo
 
di prova (CD-ROM),
 
ricorso contro la sentenza emanata il 2 maggio 2017 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
 
del Cantone Ticino.
 
 
Fatti:
 
A. Il 10 marzo 2014 A.________, B.________ e C.________ hanno denunciato D.________ e E.________ per vie di fatto, ingiuria e minaccia. Il procedimento si è concluso con un decreto di non luogo a procedere del 17 giugno 2015.
1
B. Il 18 aprile 2014 E.________ ha sporto querela penale nei confronti di A.________ e C.________ per vie di fatto, ingiuria e violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d'immagine. Anche questo procedimento si è concluso con un decreto di abbandono del 17 giugno 2015.
2
Il primo decreto di non luogo a procedere è stato annullato dalla Corte dei reclami penali del Tribunale di appello (CRP) il 26 ottobre 2015, per violazione del principio dell'unità procedurale.
3
C. Il 29 aprile 2016 A.________, B.________ e C.________ hanno chiesto al Procuratore pubblico (PP) di acquisire agli atti una videoregistrazione (CD-ROM) del litigio avvenuto nella lavanderia comune dello stabile dove abitano le parti. Il PP ha respinto la richiesta di assunzione del mezzo di prova ritenuto inutilizzabile, poiché acquisito illegalmente. Adita dagli istanti, con giudizio del 2 maggio 2017 la CRP ne ha respinto il reclamo.
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D. Contro questa decisione A.________, B.________ e C.________ presentano un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Chiedono di annullarla, unitamente alla decisione del PP, e di acquisire agli atti del procedimento penale il CD-ROM.
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Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
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Diritto:
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi sottopostigli (DTF 142 II 363 consid. 1).
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1.2. Contro la decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza il ricorso in materia penale è ammissibile (art. 80 cpv. 1 LTF). La legittimazione dei ricorrenti è pacifica, come la tempestività del gravame.
8
1.3. I ricorrenti, richiamando la giurisprudenza (DTF 141 IV 284 consid. 2; vedi anche DTF 141 IV 289 consid. 1.1 pag. 291), rilevano rettamente che di principio le decisioni incidentali che autorizzano l'utilizzazione di mezzi di prova (art. 140 e 141 CPP) non causano un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF. Il fatto che mezzi di prova la cui validità è contestata rimangano nell'incarto penale non causa di massima un siffatto pregiudizio, in quanto è possibile riproporre la censura fino alla chiusura definitiva della procedura e sottoporre la questione della loro legalità dapprima al giudice del merito (art. 339 cpv. 2 lett. d CPP), riproporla poi nel quadro di un appello (art. 398 CPP) e, infine, pure sollevarla dinanzi al Tribunale federale (DTF 141 IV 284 consid. 2.2 pag. 287). Secondo la prassi deve trattarsi di un pregiudizio di natura giuridica, ossia di un nocumento che nemmeno una decisione favorevole nel merito permetterebbe di eliminare completamente: semplici pregiudizi di fatto, come il prolungamento della procedura o un suo conseguente maggior costo, non rappresentano un siffatto danno (DTF 136 IV 92 consid. 4 e rinvii pag. 95). Spetta ai ricorrenti addurre i fatti che dimostrerebbero l'esistenza di un pregiudizio irreparabile, qualora questo non sia manifesto (DTF 141 IV 284 consid. 2.3 pag. 287; 289 consid. 1.3 e 1.4 pag. 292; sulle esigenze di motivazione di cui all'art. 42 LTF vedi DTF 142 I 99 consid. 1.7.1 pag. 106). Nella fattispecie i ricorrenti non sostengono, né ciò è ravvisabile, che si sarebbe in presenza di un'eccezione a tale principio, segnatamente nel caso, non realizzato in concreto (art. 141 cpv. 5 CPP), di distruzione immediata di prove illecite (DTF 141 IV 284 consid. 2.3 pag. 287).
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1.4. Si è in presenza di un'altra situazione procedurale quando l'autorità cantonale nell'ambito della procedura preliminare ritenga, contro l'opinione del Ministero pubblico, un mezzo di prova invalido o inutilizzabile e ne ordini la sua estromissione dall'incarto (art. 141 cpv. 5 CPP). Nel caso in cui il Ministero pubblico senza la disponibilità di queste prove fosse costretto ad abbandonare il procedimento, o la sua conclusione si dimostrerebbe particolarmente difficile una siffatta decisione comporta un pregiudizio irreparabile. Ciò non è tuttavia il caso quando il procedimento può essere continuato sulla base di altri mezzi di prova. Incombe al Ministero pubblico allegare e dimostrare l'esistenza delle condizioni di applicazione dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (DTF 141 IV 284 consid. 2.4 e 2.5 pag. 288, 289 consid. 1.4 pag. 292; sentenza 1B_134/2015 del 22 settembre 2015 consid. 3).
10
1.5. I ricorrenti non dimostrano la sussistenza di un pregiudizio irreparabile. Essi si limitano infatti ad addurre l'asserito carattere indefettibile del mezzo di prova da loro raccolto, osservando che la sua estromissione dagli atti, viste le versioni contrastanti rese dagli interessati, comporterebbe "verosimilmente" l'emanazione da parte del PP di un decreto di non luogo a procedere. Ora, l'art. 93 cpv. 1 LTF dev'essere applicato in maniera restrittiva, ricordato che il suo scopo, come parrebbero ritenere a torto i ricorrenti, non è primariamente la tutela degli interessi delle parti, ma di evitare che il Tribunale federale debba occuparsi più volte della medesima procedura (DTF 139 IV 113 consid. 1).
11
1.6. È d'altra parte manifesto che nel caso di specie l'accoglimento del ricorso non comporterebbe immediatamente una decisione finale che consentirebbe di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. b LTF). Sia come che sia, il ricorso è comunque infondato nel merito.
12
 
Erwägung 2
 
2.1. La CRP, esposti in esteso i contenuti degli art. 140 e 141 CPP ha rilevato ch'essi regolano i mezzi di prova raccolti dalle autorità penali: il CPP non disciplina per contro l'utilizzabilità di quelli procurati, come in concreto, da privati. I mezzi di prova ottenuti illegalmente da privati sono ammissibili solo qualora l'autorità penale avesse potuto raccoglierli legalmente e, cumulativamente, se la ponderazione dei contrapposti interessi permetta di concludere a favore di una loro ammissione, ossia se l'interesse dello Stato e/o del privato all'accertamento della verità materiale prevalga su quello dell'imputato a salvaguardare la sua personalità (sentenze 6B_1241/2016 del 17 luglio 2017 consid. 1.2.2, 6B_667/2016 del 25 gennaio 2017 consid. 1.2 e 1B_76/2016 del 30 marzo 2016 consid. 2.2).
13
La CRP ha ritenuto che, affinché l'autorità penale possa avvalersi della registrazione di una conversazione privata senza il consenso dell'interessato, oltre alla ponderazione degli interessi a favore della sua utilizzazione, essa già al momento della registrazione avrebbe dovuto poter disporre di sufficienti indizi di reato (art. 197 cpv. 1 lett. b e art. 280 CPP; sentenze 6B_1241/2016, citata, consid. 1.2.2 e 1B_22/2012 dell'11 maggio 2012 consid. 2.2 e 2.4.4). Ha poi osservato che nel decreto di non luogo a procedere cresciuto in giudicato è stata ammessa una lesione dell'art. 179quater CP, relativo alla violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d'immagini, ma che l'autorità ha "abbandonato" il procedimento nei confronti di A.________, poiché la sua colpa e le conseguenze del suo agire erano di lieve entità (art. 52 CP).
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I giudici cantonali hanno accertato che la registrazione litigiosa è stata effettuata da A.________ nella lavanderia del palazzo dove abitano sia i denuncianti sia i querelati, con lo scopo iniziale di dimostrare che gli interessati avevano lasciato appesi panni anche se non era il loro giorno di bucato. L'ipad sarebbe poi rimasto accesso e avrebbe registrato anche il seguente battibecco fra le parti, per cui la prova non avrebbe potuto essere ottenuta dall'autorità penale.
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2.2. I ricorrenti, richiamando l'art. 179quater cpv. 1 CP e citando passaggi dottrinali su questo tema, adducono che la lavanderia sarebbe un locale accessibile senza particolari problemi, non solo agli inquilini ma a ogni altra persona che si trova nell'immobile, deducendone che le conversazioni ivi condotte non riguarderebbero la sfera segreta o privata. Con quest'argomentazione essi disattendono tuttavia, come accertato nella decisione impugnata e da loro non contestato, che nel decreto di non luogo a procedere nei confronti di A.________ sono stati ritenuti adempiuti i presupposti soggettivi e oggettivi della richiamata norma. Per lo stesso motivo, priva di fondamento è pure la tesi secondo cui E.________, accortasi che A.________ stava inizialmente filmando i maglioni appesi, avrebbe implicitamente dato il proprio assenso. Chiaramente nemmeno l'accenno al fatto che la polizia avrebbe senz'altro potuto ascoltare, e addirittura filmare le discussioni sviluppatesi in una lavanderia di un immobile privato, prima della commissione delle pretese infrazioni, regge, senza necessità di ulteriore approfondimento.
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Erwägung 3
 
3.1. La Corte cantonale ha poi rilevato che in concreto non sussiste un interesse pubblico prevalente all'accertamento della verità materiale e pertanto a verificare quale sia stato l'effettivo ruolo e gli intendimenti delle persone coinvolte, ritenendo che si è in presenza di reati minori di natura bagatellare, in relazione ai quali l'interesse pubblico è limitato.
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3.2. Al riguardo i ricorrenti accennano semplicemente a un loro interesse privato volto alla salvaguardia della loro personalità, adducendo che un'affermazione del denunciato, seppure già per le concrete circostanze parrebbe comunque inverosimile a chiunque, potrebbe ulteriormente essere crassamente smentita solo mediante la visione del filmato litigioso, del resto utile anche per dimostrare pretesi insulti. Ne concludono che, in assenza di questo mezzo di prova, il magistrato inquirente potrebbe confrontare soltanto le affermazioni contrastanti dei denunciati e dei querelati e potrebbe pertanto valutare di non procedere nei confronti dei denunciati. Ciò non dimostra tuttavia la sussistenza di un pregiudizio irreparabile (DTF 141 IV 289 consid. 1.4 pag. 292), né un'applicazione lesiva della giurisprudenza posta a fondamento del giudizio impugnato.
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4. Il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
 
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 17 agosto 2017
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Merkli
 
Il Cancelliere: Crameri
 
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