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Informationen zum Dokument  BGer 8C_470/2017  Materielle Begründung
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BGer 8C_470/2017 vom 02.08.2017
 
8C_470/2017
 
 
Sentenza del 2 agosto 2017
 
 
I Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudice federale Viscione, in qualità di giudice unica,
 
Cancelliere Bernasconi.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone
 
Ticino, Via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Assicurazione per l'invalidità (presupposto processuale),
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 26 aprile 2017.
 
 
Visto:
 
il giudizio del 26 aprile 2017 emesso dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il quale ha respinto un ricorso contro una decisione di non entrata in materia su una domanda di nuove prestazioni AI,
1
la lettera del 1° giugno 2017 con cui l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino (UAI) ha impartito un termine di 20 giorni al Patronato INAS a Locarno, chiedendo se la documentazione pervenuta all'amministrazione fosse da considerare un ricorso al Tribunale federale,
2
il messaggio di posta elettronica del 23 giugno 2017 inviato dal Patronato INAS Locarno, allora rappresentante della ricorrente, all'UAI con cui si invitava a trasmettere la documentazione al Tribunale federale, poiché "l'interessata ha intenzione di continuare con il ricorso",
3
la comunicazione del 28 giugno 2017 con cui l'UAI ha trasmesso una documentazione a lui pervenuta a "valere quale ricorso al Lodevole Tribunale federale",
4
 
considerando:
 
che a norma dell'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere conclusioni e la loro motivazione,
5
che per l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in maniera concisa per quale ragione l'atto viola il diritto,
6
che nella fattispecie il ricorso non soddisfa queste esigenze formali, perché non spiega in quale misura l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF) o conterrebbe accertamenti di fatto manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF),
7
che la sola ripetizione o il rinvio a conclusioni o scritti in sede cantonale non è sufficiente per adempiere i requisiti di motivazione dinanzi al Tribunale federale (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 309),
8
che nella fattispecie, peraltro in data ignota, la ricorrente si è limitata a presentare dopo l'emanazione del giudizio cantonale alcuni rapporti medici, verosimilmente già presentati in sede cantonale, senza confrontarsi in alcun modo con la pronuncia del Tribunale cantonale delle assicurazioni,
9
che la Corte cantonale ha peraltro precisato come gli aspetti di cui alla nuova domanda di prestazioni fossero già stati esaminati in occasione di una decisione del 23 ottobre 2014, passata in giudicato incontestata,
10
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
11
che il presidente della Corte può delegare questo compito a un altro giudice (art. 108 cpv. 2 LTF),
12
che si prescinde dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
13
 
per questi motivi, la Giudice unica pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 2 agosto 2017
 
In nome della I Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Giudice unica:  Il Cancelliere:
 
Viscione  Bernasconi
 
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