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Informationen zum Dokument  BGer 5D_125/2017  Materielle Begründung
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BGer 5D_125/2017 vom 20.07.2017
 
5D_125/2017
 
 
Sentenza del 20 luglio 2017
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale von Werdt, Presidente,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________, 
 
patrocinata dall'avv. Marina Gottardi,
 
opponente.
 
Oggetto
 
protezione dell'unione coniugale,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 7 giugno 2017
 
dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
 
Cantone Ticino.
 
 
Considerando:
 
che nella causa a protezione dell'unione coniugale promossa da B.________ nei confronti di A.________, con decisione 23 maggio 2017 il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha assegnato l'abitazione coniugale in uso alla moglie e ha condannato il marito a versarle un contributo alimentare di fr. 550.-- mensili per i mesi di agosto, settembre e ottobre 2017;
 
che con sentenza 7 giugno 2017 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile, per insufficiente motivazione, il reclamo presentato da A.________ contro i contributi di mantenimento stabiliti dal Giudice di prime cure;
 
che con scritto 15 luglio 2017 A.________ ha impugnato tale sentenza al Tribunale federale, chiedendo anche (implicitamente) di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
 
che il gravame è stato interposto in una causa pecuniaria (atteso che è soltanto controverso il contributo alimentare dovuto alla moglie) con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-- (art. 51 cpv. 4 e art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) e non concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF);
 
che in tali condizioni è soltanto aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF), con il quale può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF);
 
che il Tribunale federale non procede alla verifica della costituzionalità dell'atto impugnato sotto tutti gli aspetti possibili, ma esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF);
 
che pertanto il ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della decisione querelata, in che misura sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2);
 
che nel gravame all'esame il ricorrente si limita a ribadire di non essere in grado di pagare i contributi di mantenimento stabiliti dal Pretore aggiunto, omettendo del tutto di censurare la violazione di garanzie costituzionali e di confrontarsi con i ragionamenti posti a fondamento della decisione di irricevibilità qui impugnata;
 
che il rimedio si rivela quindi inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF;
 
che in concreto si può rinunciare al prelievo di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), per cui la domanda di assistenza giudiziaria formulata dal ricorrente diviene in ogni modo priva di oggetto;
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3. Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 20 luglio 2017
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: von Werdt
 
La Cancelliera: Antonini
 
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