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Informationen zum Dokument  BGer 5A_499/2017  Materielle Begründung
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BGer 5A_499/2017 vom 12.07.2017
 
5A_499/2017
 
 
Sentenza del 12 luglio 2017
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale von Werdt, Presidente,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
1. B.________,
 
patrocinato dall'avv. Véronique Droz Gianolli,
 
2. C.________,
 
patrocinata dall'avv. Emanuela Agustoni,
 
opponenti.
 
Oggetto
 
contestazione di paternità,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 1° giugno 2017 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
 
Cantone Ticino.
 
 
Considerando:
 
che A.________ e C.________ si sono sposati nel 1997 e nell'ottobre del 1999 è nato B.________;
 
che i coniugi si sono separati nel 2008 e la causa di divorzio intentata dalla moglie nel 2010 è attualmente sospesa;
 
che l'11 agosto 2014 A.________ ha convenuto C.________ e B.________ con un'azione di disconoscimento di paternità;
 
che con decisione 22 aprile 2015 il Pretore del Distretto di Lugano ha respinto tale petizione per tardività;
 
che con sentenza 1° giugno 2017 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto l'appello introdotto da A.________ avverso la decisione pretorile;
 
che la Corte cantonale ha ricordato come, scoperto un "grave motivo" ai sensi dell'art. 256c cpv. 3 CC per poter introdurre l'azione dopo la scadenza dei termini previsti all'art. 256c cpv. 1 CC, l'interessato deve agire senza indugio;
 
che anche per i Giudici cantonali in concreto la petizione non è tempestiva: A.________ motiva il suo ritardo con il fatto di essersi trovato in errore circa la procedura da seguire per ottenere il disconoscimento di paternità (a suo dire per colpa dell'operato delle autorità e dei patrocinatori d'ufficio e di fiducia), ma dagli atti risulta che comunque al più tardi nel giugno 2013 egli disponeva di cognizioni sufficienti sul modo in cui contestare la sua paternità e non poteva più ignorare che nell'ambito del divorzio non avrebbe potuto ottenere un disconoscimento, e malgrado ciò egli ha atteso ancora oltre un anno prima di introdurre l'azione;
 
che con ricorso in materia civile 1° luglio 2017 A.________ ha impugnato tale sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale chiedendo di accogliere la sua petizione o in subordine di rinviare l'incarto al Pretore per l'esecuzione della perizia sul DNA;
 
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF in un ricorso al Tribunale federale il ricorrente deve spiegare nei motivi, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché l'atto impugnato viola il diritto e che in virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;
 
che in concreto il gravame manifestamente non soddisfa tali esigenze di motivazione;
 
che, in gran parte del rimedio, il ricorrente si limita infatti a riproporre l'argomento secondo cui il suo ritardo sarebbe in realtà dovuto all'inazione e alla carenza di informazione da parte delle autorità e dei suoi patrocinatori (tanto che fino a luglio/agosto 2014 egli sarebbe stato "sempre convinto che il test DNA di filiazione poteva essere fatto nell'ambito del divorzio invece che in una causa separata di disconoscimento"), omettendo di seriamente confrontarsi con i ragionamenti mediante i quali i Giudici cantonali hanno già trattato e respinto tale argomento;
 
che per il resto il ricorrente si limita ad accennare in modo del tutto generico ad un'asserita violazione dell'art. 2 cpv. 2 CC (accusando la controparte di avere come "vero fine" quello di "assicurarsi, anche dopo il divorzio, il dovere al mantenimento da parte del padre sul presunto figlio") e dell'art. 8 CEDU;
 
che in tali condizioni il ricorso si appalesa inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
 
 per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3. Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 12 luglio 2017
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: von Werdt
 
La Cancelliera: Antonini
 
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