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Informationen zum Dokument  BGer 2C_506/2017  Materielle Begründung
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BGer 2C_506/2017 vom 19.06.2017
 
2C_506/2017
 
 
Sentenza del 19 giugno 2017
 
 
II Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Seiler, Presidente,
 
Aubry Girardin, Stadelmann,
 
Cancelliera Ieronimo Perroud.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 6500 Bellinzona,
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
 
Residenza governativa, 6500 Bellinzona.
 
Oggetto
 
rifiuto del rinnovo del permesso di dimora UE/AELS,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 5 maggio 2017
 
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2017.214).
 
 
Fatti:
 
A. Il 4 agosto 2014 A.________ (1991), cittadina italiana, si è vista rilasciare un permesso di dimora UE/AELS, rinnovato poi fino al 3 agosto 2016, per frequentare la Scuola B.________ al fine di ottenere un Bachelor. Il 9 agosto 2016 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, dopo averle concesso la facoltà di esprimersi, le ha negato il rinnovo del citato permesso, fissandole nel contempo un termine per lasciare la Svizzera. A sostegno della sua decisione l'autorità ha osservato che l'interessata non fruiva più dei mezzi finanziari necessari per il proprio sostentamento, in quanto dal mese di giugno 2016 percepiva, assieme al padre presso il quale alloggiava, prestazioni assistenziali.
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B. Detta decisione è stata confermata su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato, il 22 marzo 2017, e poi dal Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 5 maggio 2017. La Corte cantonale ha osservato in primo luogo che l'insorgente nulla poteva dedurre dall'art. 6 dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione o ALC; RS 0.142.112.681) combinato con l'art. 24 cpv. 1 Allegato I ALC, disposti che disciplinano il rilascio di un permesso di dimora senza attività lucrativa come quello concessole per studiare. Ella infatti non disponeva di mezzi finanziari sufficienti rispettivamente non aveva apportato la prova, neppure nell'ambito dell'istruttoria esperita a tal fine, che disponeva di fonti proprie o di terzi per mantenersi nel nostro Paese (cfr. art. 16 cpv. 1 e 2 dell'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione del 22 maggio 2002 [OLCP; RS 142.203]). Considerato poi che nemmeno suo padre fruiva di mezzi finanziari, non poteva neppure appellarsi ai combinati art. 7 lett. d ALC e 3 cpv. 1 lett. a Allegato I ALC (che tutelano il ricongiungimento familiare). La Corte cantonale ha poi osservato che neanche in applicazione del diritto interno il gravame era destinato a miglior sorte (art. 27 cpv. 1 in relazione con l'art. 62 cpv. 1 lett. d ed e della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 [LStr; RS142.20]; art. 23 cpv. 1 e 24 cpv. 2 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa [OASA; RS 142.201]). Infine ha giudicato che il provvedimento contestato non disattendeva il principio della proporzionalità né l'art. 8 CEDU, qualora applicabile.
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C. Il 23 maggio 2017 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso con cui chiede che la sentenza cantonale sia annullata e che il suo permesso le venga rinnovato.
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Non è stato ordinato alcun atto istruttorio.
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Diritto:
 
1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 140 IV 57 consid. 2 pag. 59; 139 V 42 consid. 1 pag. 44; 138 I 367 consid. 1 pag. 369).
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Erwägung 2
 
2.1. Contro le decisioni finali emanate da un'autorità di ultima istanza cantonale con natura di tribunale superiore in cause di diritto pubblico è, di principio, dato ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). In virtù dell'art. 83 lett. c n. 2 LTF, in ambito di diritto degli stranieri tale rimedio è tuttavia escluso contro decisioni concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto.
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2.2. La causa verte sul rifiuto del rinnovo del permesso rilasciato alla ricorrente, quindi sulla questione di sapere se siano davvero venuti a mancare i requisiti per riconoscerle un permesso di dimora in base all'ALC, al quale come cittadina italiana può, di principio, appellarsi, motivo per cui l'eccezione di cui all'art. 83 lett. c n. 2 LTF non trova applicazione in concreto (sentenza 2C_397/2011 del 10 ottobre 2011 consid. 1.1 e rinvio), la questione dell'effettivo diritto venendo esaminata quale aspetto di merito (DTF 136 II 177 consid. 1.1 pag. 179; sentenza 2C_558/2009 del 26 aprile 2010 consid. 1 non pubblicato in DTF 136 II 329). L'impugnativa, diretta contro una decisione finale (art. 90 LTF) e presentata in tempo utile (art. 100 cpv. 1 LTF) è, quindi, in linea di principio, ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico.
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2.3. Nuovi fatti e nuovi mezzi di prova possono essere addotti soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore (art. 99 cpv. 1 LTF; cfr. anche DTF 129 I 49 consid. 3 pag. 57; 128 I 354 consid. 6c pag. 357). La memoria ricorsuale deve esporre le ragioni per cui questa condizione risulterebbe adempiuta (DTF 133 III 393 consid. 3 pag. 395). È comunque esclusa l'allegazione di fatti accaduti dopo la pronuncia del giudizio impugnato così come di prove non ancora esistenti a tale momento (cosiddetti veri nova, DTF 133 IV 342 consid. 2.1 pag. 343; 130 II 493 consid. 2 p. 497; 128 II 145 consid. 1.2.1 pag. 150).
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La ricorrente afferma che a suo padre sarebbe stato riconosciuto un diritto ad una rendita d'invalidità. Detta dichiarazione, non documentata, si riferisce tuttavia a fatti accaduti dopo l'emanazione della sentenza impugnata e non va pertanto considerata.
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Erwägung 3
 
3.1. La ricorrente non rimette in discussione le conclusioni alle quali è giunta la Corte cantonale riguardo al fatto che nulla può dedurre dall'Accordo sulla libera circolazione rispettivamente che il mancato rinnovo del proprio permesso di dimora è giustificato dal profilo del diritto interno, segnatamente dell'art. 62 cpv. 1 lett. e e d LStr. In merito a questi aspetti, che non occorre più di conseguenza riesaminare in questa sede, ci si limita a rinviare ai pertinenti considerandi del giudizio contestato (cfr. sentenza cantonale pag. 4 a 7, consid. 3.1 - 4.2) ai quali questa Corte si allinea.
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3.2. Nel suo gravame, dal contenuto a dire il vero alquanto confuso, la ricorrente si richiama ad una vertenza che l'opporrebbe alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG in materia di esenzione dall'obbligo di assicurazione ai sensi dell'art. 2 cpv. 4 dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal; RS 803.102), esenzione che le sarebbe stata rifiutata a torto siccome beneficerebbe di una copertura assicurativa in Italia ove vive e lavora la madre. Tale problematica esula tuttavia dall'oggetto del litigio e non va pertanto esaminata oltre.
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3.3. La ricorrente censura in seguito la violazione del principio della proporzionalità di cui all'art. 96 LStr, siccome il rifiuto di rinnovarle il permesso di dimora UE/AELS le precluderebbe la possibilità di portare a termine la propria formazione universitaria. A torto.
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Come ben rilevato dal Tribunale cantonale amministrativo un trasferimento della ricorrente in Italia non è per niente improponibile, anzi risulta perfettamente esigibile. In primo luogo si rileva che risiede in Svizzera dall'agosto 2014 (dove la sua presenza è solo tollerata dall'agosto 2016 in attesa di una decisione definitiva sul rinnovo del suo permesso di dimora) quindi da pochi anni. Va poi osservato che la cultura e lo stile di vita della vicina Penisola le sono noti, avendovi vissuto con la madre e le sorelle, tuttora lì domiciliate, prima di venire in Svizzera all'età di 23 anni e non si discostano del resto in maniera sostanziale da quelli del nostro Paese. Infine, contrariamente a quanto addotto, un suo rientro in Italia non dovrebbe nuocere ai suoi studi dato che, come emerge dalla sentenza cantonale, dovrebbe averli già terminati siccome doveva sostenere la tesi di Bachelor nel mese di febbraio 2017. Ma quand'anche ciò non fosse il caso, un trasloco nella fascia di confine le permetterebbe comunque di continuare la formazione iniziata in Svizzera.
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3.4. Infine la ricorrente lamenta la disattenzione dell'art. 8 CEDU siccome l'allontanamento dal padre pregiudicherebbe in modo inammissibile i propri equilibri familiari.
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3.5. Dal profilo dell'applicabilità dell'art. 8 n. 1 CEDU è determinante l'età del figlio quando il Tribunale federale si pronuncia (DTF 136 II 497 consid. 3.2 pag. 500 e numerosi richiami). La ricorrente, nata nel 1991, è maggiorenne, motivo per cui nulla può essere dedotto dal citato disposto convenzionale. Inoltre, non ha preteso né dimostrato che si trova in uno stato di qualificata dipendenza dal padre, suscettibile di permetterle di richiamarvisi nonostante la maggiore età (DTF 137 I 154 consid. 3.4.2 pag. 159; 129 II 11 consid. 2 pag. 13 seg.). Ma quand'anche gli elementi necessari per validamente richiamarsi all'art. 8 n. 1 CEDU fossero per ipotesi dati, va ricordato che i diritti in esso garantiti non sono assoluti e che la politica d'immigrazione restrittiva praticata dalle autorità costituisce una misura legittima ai sensi dell'art. 8 n. 2 CEDU che permette di limitare il diritto alla vita familiare (DTF 137 I 284 consid. 2.1 pag. 287 seg. con rinvii), motivo per cui il rifiuto opposto alla ricorrente non viola l'art. 8 CEDU.
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4. Per i motivi illustrati il ricorso si avvera pertanto manifestamente infondato e può quindi essere respinto in base alla procedura semplificata dell'art. 109 LTF.
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5. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e vengono addossate alla ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
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 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Il ricorso è respinto.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3. Comunicazione alla rappresentante della ricorrente, al Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM.
 
Losanna, 19 giugno 2017
 
In nome della II Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Seiler
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud
 
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