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Informationen zum Dokument  BGer 5A_416/2017  Materielle Begründung
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BGer 5A_416/2017 vom 12.06.2017
 
5A_416/2017
 
 
Sentenza del 12 giugno 2017
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale von Werdt, Presidente,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________,
 
patrocinato dall'avv. Francesco Adami,
 
opponente.
 
Oggetto
 
effetto sospensivo (protezione dell'unione coniugale),
 
ricorso contro il decreto emanato il 28 aprile 2017
 
dal Presidente della I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
 
Considerando:
 
che nel quadro della causa a protezione dell'unione coniugale promossa da B.________ contro A.________, con sentenza 2 novembre 2016 il Pretore della Giurisdizione di Locarno Campagna ha, tra l'altro, attribuito l'uso dell'abitazione familiare al marito e ha ordinato alla moglie di liberarla entro il 30 aprile 2017 (dispositivo n. 3);
 
che con appello 14 novembre 2016 la moglie ha chiesto in via principale di posticipare il termine per liberare l'abitazione coniugale al 31 agosto 2017 e in via subordinata di rinviare l'incarto al Giudice di prime cure per nuovo giudizio;
 
che con istanza 11 aprile 2017 A.________ ha chiesto di concedere effetto sospensivo al suo appello, nel senso di sospendere l'esecutività della sentenza pretorile, per quanto riguarda la liberazione dell'abitazione coniugale, fino al 31 agosto 2019;
 
che con decreto 28 aprile 2017 il Presidente della I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino - osservando come con l'istanza di effetto sospensivo la moglie non possa pretendere più di quanto sollecita con l'appello e tenendo conto del pregiudizio difficilmente riparabile (nel senso dell'art. 315 cpv. 5 CPC [RS 272]) suscettivo di derivare ai figli delle parti, affidati alla madre, i quali frequentano due asili nido nel quartiere dove è situata l'abitazione coniugale - ha parzialmente accolto la richiesta di effetto sospensivo " nel senso che l'esecutività del dispositivo n. 3 della sentenza impugnata è sospesa fino al 31 agosto 2017";
 
che con ricorso in materia civile 3 giugno 2017 (redatto in italiano e in tedesco, e al quale ha fatto seguito un ulteriore scritto 6 giugno 2017) A.________ ha impugnato tale decreto dinanzi al Tribunale federale chiedendone in via principale la riforma nel senso di autorizzarla a risiedere nell'abitazione coniugale " fino al termine del periodo di asilo obbligatorio, vale a dire fino al 31 agosto 2019" e in via subordinata l'annullamento con retrocessione dell'incarto al Pretore;
 
che la decisione impugnata è stata emanata in materia di misure cautelari (DTF 137 III 475 consid. 2 con rinvii), per cui la parte ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF);
 
che pertanto nel suo gravame la parte ricorrente deve indicare i diritti costituzionali ritenuti violati e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla decisione impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 136 I 65 consid. 1.3.1; 135 III 232 consid. 1.2);
 
che nell'impugnativa all'esame la ricorrente, pur prevalendosi della lesione di garanzie costituzionali, non si confronta minimamente con l'argomento contenuto nell'impugnato decreto secondo cui con la sua istanza di effetto sospensivo ella non può pretendere una dilazione del termine superiore a quella chiesta con il suo appello;
 
che del resto, a ben guardare, la ricorrente sembra partire dall'errato presupposto secondo cui l'autorità inferiore si sia già pronunciata nel merito e non soltanto sulla sospensione dell'esecutività del dispositivo n. 3 della sentenza pretorile;
 
che inoltre la richiesta (formulata nei motivi del ricorso) di un "risarcimento dei danni morali" esula dall'oggetto del decreto qui impugnato e si appalesa pertanto di primo acchito irricevibile;
 
che in tali circostanze il ricorso, manifestamente inammissibile e non motivato in modo sufficiente, può essere deciso (nella lingua della decisione impugnata; v. art. 54 cpv. 1 LTF) nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF;
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
 
 per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3. Comunicazione alle parti e al Presidente della I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 12 giugno 2017
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: von Werdt
 
La Cancelliera: Antonini
 
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