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Informationen zum Dokument  BGer 8C_289/2017  Materielle Begründung
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BGer 8C_289/2017 vom 09.06.2017
 
8C_289/2017
 
 
Sentenza del 9 giugno 2017
 
 
I Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudice federale Maillard, Presidente,
 
Cancelliere Bernasconi.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________, Italia, patrocinato da B.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
AXA Assicurazioni SA, General Guisan-Strasse 40, 8400 Winterthur, patrocinata dall'avv. Riccardo Schuhmacher,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Assicurazione contro gli infortuni (pressupposto processuale),
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 23 marzo 2017.
 
 
Visto:
 
il ricorso del 25 aprile 2017 (timbro postale) contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino emanato il 23 marzo 2017,
1
la comunicazione del 27 aprile 2017 con la quale il ricorrente è stato informato che l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali ritiene di poter chiedere un altro giudizio,
2
l'indicazione in detto scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembravano essere soddisfatte e l'avviso che il vizio poteva essere sanato entro il termine, non prorogabile, di ricorso indicato nel giudizio impugnato,
3
l'atto complementare del'11 maggio 2017 (timbro postale),
4
 
considerando:
 
che a norma dell'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere delle conclusioni e la loro motivazione,
5
che per l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in maniera concisa perché l'atto impugnato viola il diritto,
6
che nella fattispecie il ricorso non soddisfa queste esigenze formali, perché non spiega in quale misura l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF) o conterrebbe accertamenti inesatti (art. 97 cpv. 2 LTF),
7
che dinanzi al Tribunale federale possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore (art. 99 cpv. 1 LTF), aspetto su cui il ricorrente non si pronuncia come dovrebbe (DTF 133 III 393 consid. 3 pag. 395),
8
che la sola ripetizione o il rinvio a conclusioni o scritti dinanzi ai gradi di giudizio precedenti non è sufficiente per adempiere i requisiti di motivazione dinanzi al Tribunale federale (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 309),
9
che il ricorrente si dilunga nel criticare l'operato dell'assicuratore, quando oggetto di impugnazione dinanzi al Tribunale federale non è né la decisione amministrativa, né tantomeno la decisione su opposizione, ma soltanto il giudizio del Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 86 cpv. 1 lett. d e art. 86 cpv. 2 LTF),
10
che il ricorrente si limita a contestare la vetustà dei rapporti medici, senza però confrontarsi con le diffuse considerazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale ha escluso sia la valenza probante dei documenti medici presentati in sede cantonale sia un effetto vincolante per la decisione del giudizio C-7111/2016 emesso il 17 febbraio 2017 dal Tribunale amministrativo federale in ambito AI,
11
che anche per quanto attiene alla facoltà di essere ascoltato personalmente dalla Corte cantonale, il ricorrente non pretende l'esistenza di un diritto al riguardo,
12
che il ricorrente cita alla rinfusa disposizioni della PA e della legge ticinese sulla procedura amministrativa (LPAmm; RL 3.3.1.1), quest'ultima trattandosi di diritto cantonale peraltro nemmeno censurabile dinanzi al Tribunale federale (art. 95 LTF),
13
che per il resto la possibilità di completare la motivazione di un ricorsoè permessa peraltro a restrittive condizioni soltanto in ambito di assistenza giudiziaria in materia penale (art. 43 LTF),
14
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
15
che si prescinde dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
16
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
 
Lucerna, 9 giugno 2017
 
In nome della I Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Maillard
 
Il Cancelliere: Bernasconi
 
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