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Informationen zum Dokument  BGer 8C_275/2017  Materielle Begründung
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BGer 8C_275/2017 vom 29.05.2017
 
8C_275/2017
 
 
Sentenza del 29 maggio 2017
 
 
I Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudice federale Maillard, Presidente,
 
Cancelliere Bernasconi.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
ricorrenti,
 
contro
 
Ufficio del sostegno sociale
 
e dell'inserimento del Cantone Ticino,
 
viale Officina 6, 6500 Bellinzona,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Assistenza sociale (presupposto processuale),
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale
 
delle assicurazioni del Cantone Ticino
 
del 15 marzo 2017.
 
 
Visto:
 
il ricorso del 14 aprile 2017 (timbro postale) contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino emanato il 15 marzo 2017,
1
la comunicazione del 20 aprile 2017 con la quale i ricorrenti sono stati informati che l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali ritiene di poter chiedere un altro giudizio,
2
l'indicazione in detto scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembravano essere soddisfatte e l'avviso che il vizio poteva essere sanato entro il termine, non prorogabile, di ricorso indicato nel giudizio impugnato,
3
il silenzio dei ricorrenti,
4
 
considerando:
 
che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere le conclusioni e la loro motivazione,
5
che a norma dell'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 95 e 96 LTF) o contiene accertamenti manifestamente errati (art. 97 cpv. 1 LTF),
6
che il diritto dell'assistenza sociale, eccezion fatte per la legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (LAS; RS 851.1) e alcune disposizioni della legge federale concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (LSEst; RS 195.1), peraltro non invocate, è retto dal diritto cantonale,
7
che le disposizioni del diritto federale riferite nel giudizio impugnato non sono direttamente applicabili,
8
che, fatta eccezione di eventualità non realizzate in concreto (art. 95 lett. c e d LTF), la violazione del diritto cantonale, segnatamente della legge ticinese sull'assistenza sociale, non è un motivo di ricorso al Tribunale federale, potendo tutt'al più essere censurata soltanto un'applicazione arbitraria della normativa (art. 9 Cost.; DTF 138 V 67 consid. 2.2 pag. 69),
9
che l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura preferibile a quella contestata (DTF 140 III 16 consid. 2.1 pag. 18 seg.; 138 I 332 consid. 6.2 pag. 239),
10
che la sola ripetizione o il rinvio a conclusioni o scritti in sede cantonale non è sufficiente per adempiere i requisiti di motivazione dinanzi al Tribunale federale (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 309),
11
che le esigenze di motivazione sono accresciute, laddove è (o deve essere) invocata la violazione di diritti fondamentali (art. 106 cpv. 2 LTF),
12
che in tale evenienza il ricorso deve esporre in maniera chiara e dettagliata, confrontandosi puntualmente con tutti i considerandi del giudizio impugnato, in quale misura sarebbero violati i diritti fondamentali (DTF 139 I 229 consid. 2.2 pag. 232),
13
che i ricorrenti non solo non invocano l'arbitrio, ma nemmeno si confrontano con i diffusi considerandi del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale ha confermato la non entrata in materia sulla domanda, siccome i ricorrenti più volte sollecitati non hanno presentato tutta la documentazione necessaria ed indispensabile per decidere le prestazioni assistenziali,
14
che nemmeno si comprendono completamente le censure dei ricorrenti, i quali da un lato rimproverano a diverse autorità amministrative l'assenza di ogni aiuto a causa della loro lingua madre tedesca, ma da un altro lato ignorano le richieste di prova e di incontro dell'amministrazione,
15
che a titolo puramente abbondanziale si ricorda comunque ai ricorrenti come la legislazione cantonale imponga ai richiedenti di prestazioni assistenziali di fornire ogni informazione utile sulle condizioni personali e finanziarie, producendo ogni documento e permettendo anche l'accesso all'abitazione (art. 67 della legge ticinese sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971; Laf/TI; RL 6.4.11.1),
16
che tale obbligo si estende anche nel tempo, l'assistito essendo tenuto a segnalare immediatamente ogni cambiamento intervenuto nelle sue condizioni personali o finanziarie tali da implicare la modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni assistenziali, come anche eventuali cambiamenti di domicilio o l'eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati fuori del luogo di domicilio (art. 68 Laf/TI),
17
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
18
che si prescinde dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 LTF seconda frase),
19
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3. Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.
 
Lucerna, 29 maggio 2017
 
In nome della I Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Maillard
 
Il Cancelliere: Bernasconi
 
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