VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 5A_225/2017  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 5A_225/2017 vom 05.05.2017
 
5A_225/2017
 
 
Sentenza del 5 maggio 2017
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Comune di X.________,
 
opponente,
 
Ufficio di esecuzione di Locarno,
 
via della Posta 9, 6601 Locarno.
 
Oggetto
 
avviso d'incanto,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 14 marzo 2017 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
 
 
Considerando:
 
che con precetto esecutivo in via di realizzazione di un pegno immobiliare (avente quale oggetto la quota B della PPP n. 3271 del fondo base n. 225 RFD di X.________) il Comune di X.________ ha escusso A.________ e, quale terza proprietaria del pegno, la comunione ereditaria fu B.________ (di cui l'escussa è una dei membri), per l'incasso di fr. 102.35 oltre interessi, di fr. 2.86 e di fr. 60.-- corrispondenti a crediti per tributi pubblici non pagati (imposte comunali 2011, 2012, 2013, interessi e tassa di diffida);
 
che non avendo A.________ interposto opposizione al precetto esecutivo, la creditrice procedente ha chiesto all'UE di realizzare il pegno;
 
che il 5 gennaio 2017 l'Ufficio di esecuzione di Locarno ha trasmesso all'escussa, mediante invio raccomandato al suo domicilio in Germania, l'avviso d'incanto fissato per il 27 marzo 2017 alle ore 11:00;
 
che l'avviso d'incanto è stato poi pubblicato sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino e sul Foglio ufficiale svizzero di commercio;
 
che con sentenza 14 marzo 2017 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto, nella misura della sua ricevibilità, il ricorso presentato da A.________ contro tale avviso;
 
che secondo l'autorità di vigilanza l'avviso d'incanto è conforme al diritto: contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, esso non deve indicare la via di ricorso, il creditore, un eventuale titolo esecutivo, un motivo di diritto e una specifica pretesa (v. art. 138 cpv. 2 LEF e 29 cpv. 2 del regolamento del 23 aprile 1920 del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondi [RFF; RS 281.42]) e non va tradotto in tedesco (al caso in rassegna non applicandosi la Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale [RS 0.274.131], v. in particolare il suo art. 5 cpv. 3);
 
che l'autorità di vigilanza ha inoltre spiegato all'escussa che le questioni di merito esulano dalla procedura di ricorso dell'art. 17 LEF e che le richieste di informazioni circa il debito e le possibilità di una sua estinzione vanno indirizzate all'Ufficio di esecuzione di Locarno;
 
che con ricorso datato 22 marzo 2017, redatto in francese, A.________ ha impugnato la sentenza dell'autorità di vigilanza dinanzi al Tribunale federale, chiedendo il conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso e la concessione dell'assistenza giudiziaria;
 
che il 24 marzo 2017 il Tribunale federale ha chiesto in via rogatoriale alla competente autorità dell'indirizzo germanico indicato dalla ricorrente sul ricorso di notificare a quest'ultima il decreto di medesima data con cui la sua richiesta di effetto sospensivo al ricorso è stata respinta, facendo difetto il requisito delle possibilità di successo del rimedio, ed ella è stata invitata a designare un recapito in Svizzera cui trasmettere le notificazioni a lei destinate;
 
che l'11 aprile 2017 l'autorità richiesta ha comunicato al Tribunale federale di non aver potuto eseguire la notifica perché la ricorrente non ha più un domicilio in Germania, ma soltanto un recapito postale;
 
che con scritto 3 maggio 2017 la ricorrente ha poi, spontaneamente, designato un recapito in Svizzera;
 
che in virtù dell'art. 42 cpv. 1 LTF l'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i motivi;
 
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi il ricorrente deve spiegare, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché l'atto impugnato viola il diritto e che secondo l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;
 
che il gravame all'esame non contiene alcuna proposta di giudizio (salvo le richieste di effetto sospensivo e di assistenza giudiziaria) e non soddisfa i predetti requisiti di motivazione;
 
che la ricorrente si limita infatti a lamentare in modo generico e confuso una violazione dei suoi diritti (segnatamente del diritto di proprietà e dei diritti dell'uomo) da parte dell'amministrazione ticinese, la quale avrebbe ritardato un'iscrizione nel registro fondiario di una donazione/ successione in suo favore, omesso di indicarle le vie di diritto contro l'avviso d'incanto e di spedirle una traduzione in tedesco di tale provvedimento, nonché mancato di fornirle svariati atti ed informazioni;
 
che la ricorrente non si confronta pertanto in alcun modo con le argomentazioni sviluppate dall'autorità di vigilanza e fonda peraltro i suoi argomenti in gran parte su fatti nuovi e quindi inammissibili (v. art. 99 cpv. 1 LTF);
 
che in tali circostanze il ricorso, sprovvisto di conclusioni e manifestamente non motivato in modo sufficiente, si appalesa inammissibile e può essere deciso (nella lingua della decisione impugnata, v. art. 54 cpv. 1 LTF) nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF;
 
che nel caso concreto si può eccezionalmente rinunciare al prelievo di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF);
 
che la richiesta di assistenza giudiziaria della ricorrente diviene pertanto priva di oggetto;
 
 
 per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3. Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione di Locarno e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
 
Losanna, 5 maggio 2017
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Giudice presidente: Escher
 
La Cancelliera: Antonini
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).