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Informationen zum Dokument  BGer 4A_166/2017  Materielle Begründung
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BGer 4A_166/2017 vom 03.05.2017
 
4A_166/2017
 
 
Sentenza del 3 maggio 2017
 
 
I Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudici federali Kiss, Presidente,
 
Cancelliere Piatti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6900 Lugano,
 
opponente
 
B.________,
 
patrocinato dall'avv. Luca Pagani.
 
Oggetto
 
gratuito patrocinio,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 13 febbraio 2017 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
 
Cantone Ticino.
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1. Con sentenza 29 settembre 2016 la Pretora del distretto di Lugano ha accolto la petizione presentata da B.________ nei confronti di A.________ e ha condannato quest'ultimo a versare all'attore fr. 22'464.--, oltre interessi, per prestazioni di architetto, mentre ha integralmente respinto l'azione riconvenzionale con cui il convenuto aveva chiesto di condannare l'attore a pagargli fr. 24'000.-- per ritardi nei lavori.
 
2. Il 4 novembre 2016 A.________ è insorto al Tribunale di appello del Cantone Ticino, postulando la riforma della sentenza pretorile nel senso che la petizione sia respinta e la domanda riconvenzionale accolta. Egli ha pure chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria nella procedura di seconda istanza. La II Camera civile del Tribunale di appello ticinese ha respinto quest'ultima domanda con decisione del 13 febbraio 2017, perché le condizioni di cui all'art. 117 CPC non erano date, l'istante non essendo indigente e l'appello non avendo possibilità di esito favorevole.
 
3. Con ricorso del 22 marzo 2017 A.________ contesta le conclusioni del Tribunale di appello ticinese e chiede al Tribunale federale di modificare la predetta decisione nel senso che gli sia concesso il gratuito patrocinio.
 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
 
4. La decisione che rifiuta la concessione del gratuito patrocinio è una decisione incidentale atta a causare un danno irreparabile nel senso dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (DTF 129 I 129 consid. 1.1). La via di impugnazione di decisioni incidentali segue essenzialmente quella della causa di fondo (DTF 137 III 261 consid. 1.4), che in concreto concerne un'azione creditoria e una domanda riconvenzionale che non raggiungono il valore litigioso minimo di fr. 30'000.-- previsto dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per l'inoltro di un ricorso in materia civile (art. 53 cpv. 1 LTF). Ne segue che la decisione impugnata è unicamente suscettiva di un ricorso sussidiario in materia costituzionale. Poiché essa è stata emanata nel quadro della procedura di appello innanzi al Tribunale supremo del Cantone Ticino sussiste un'eccezione al principio della doppia istanza (DTF 137 III 424 consid. 2.2).
 
5. Con un ricorso sussidiario in materia costituzionale può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il Tribunale federale esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 106 cpv. 2 LTF richiamato dall'art. 117 LTF) e fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 118 cpv. 1 LTF). Può rettificare o completare l'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore se è stato svolto in violazione di un diritto costituzionale (art. 116 e 118 cpv. 2 LTF combinati). Il ricorrente deve pertanto indicare i diritti costituzionali ritenuti violati e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (DTF 136 I 65 consid. 1.3.1; 134 II 244 consid. 2.1).
 
5.1. Dopo aver richiamato l'art. 117 CPC, la Corte cantonale ha proceduto all'esame del primo requisito (assenza dei mezzi necessari) previsto da tale norma per la concessione del gratuito patrocinio. Ha stimato le spese processuali del giudizio di appello in fr. 4'000.-- e ha indicato che l'appellante rivendica pure un'indennità di fr. 2'500.-- per la consulenza giuridica di cui si era avvalso " per la redazione degli atti scritti e dell'appello ". Per quanto attiene al reddito dell'istante, essa ha stabilito che questi percepisce rendite annue di complessivi fr. 33'392.-- (previdenza professionale di fr. 12'236.-- e AVS di fr. 21'156.--) a cui ha aggiunto la rendita AVS della moglie di fr. 12'236.--. Con riferimento al fabbisogno ha dapprima spiegato di aver aumentato del 25 % il minimo di esistenza della LEF per coniugi di fr. 1'700.-- mensili e ha riconosciuto a questo titolo fr. 25'200.-- annui. A tale importo ha aggiunto la pigione indicata dall'istante di fr. 600.-- mensili (fr. 7'200.-- annui), imposte di fr. 1'422.20 annui, i premi di cassa malati dei coniugi di fr. 702.70 mensili (fr. 8'432.40 annui) risultanti da un verbale di pignoramento agli atti e fr. 1'800.-- annui per i costi cagionati dall'auto a loro disposizione. L'autorità inferiore ha quindi ritenuto che i coniugi dispongano di un'eccedenza annua di fr. 10'403.40 (entrate di fr. 54'458.-- da cui ha dedotto un fabbisogno complessivo di fr. 44'054.60) che consente al ricorrente di far fronte alle spese processuali e legali della procedura di appello in meno di un anno.
 
5.2. Il ricorrente assevera invece di essere sprovvisto dei mezzi finanziari necessari, perché determinando il suo fabbisogno l'autorità inferiore sarebbe incorsa in "errori arbitrari". Egli afferma che il minimo vitale per coniugi ammonterebbe a fr. 2'411.-- mensili, che aumentato del 25 % porterebbe a una cifra annua di fr. 36'160.--. Sostiene poi, producendo in questa sede un contratto di locazione, che il canone mensile ammonta a fr. 600.-- per coniuge, ossia a una pigione annua di complessivi fr. 14'400.--. Ritiene infine che a tali importi vadano aggiunti almeno fr. 2'500.-- per costi di elettricità, oltre ai premi di cassa malati, ragione per cui il suo fabbisogno supererebbe " ampiamente la somma di CHF 54.548.- ".
 
5.3. In concreto il ricorrente si prevale apoditticamente del minimo vitale utilizzato dall'AVS nell'ambito della determinazione del diritto a prestazioni complementari, senza spiegare perché sarebbe incostituzionale basarsi, come invece fatto dalla Corte cantonale, sul minimo di esistenza del diritto esecutivo, il quale include del resto pure le spese di elettricità (CONFERENZA DEGLI UFFICIALI DI ESECUZIONE E FALLIMENTI DELLA SVIZZERA, Direttive per il calcolo del minimo d'esistenza agli effetti del diritto esecutivo giusta l'art. 93 LEF (minimo vitale) del 01.07.2009, Rivista di esecuzione e fallimento 2009 pag. 200). Per quanto attiene invece alla pigione, il ricorrente non contesta di averla indicata in soli fr. 600.-- mensili, né afferma di aver prodotto il contratto di locazione al tribunale di appello ticinese. Così stando le cose non è possibile rimproverare alla Corte cantonale un accertamento arbitrario dei fatti, ricordato inoltre che giusta l'art. 99 cpv. 1 LTF innanzi al Tribunale federale è unicamente ammissibile produrre nuovi mezzi di prova se ne dà motivo la sentenza impugnata, circostanza che non si verifica in concreto, atteso che il ricorrente avrebbe senz'altro potuto presentare tale contratto già all'autorità inferiore (DTF 134 V 223 consid. 2.2.2). Per il medesimo motivo pure i documenti attinenti ai premi di cassa malati, prodotti per la prima volta in questa sede, si rivelano irricevibili e le relative censure inammissibili. Poiché il ricorrente non formula alcuna ammissibile censura contro i considerandi con cui l'autorità cantonale ha negato l'esistenza di un'indigenza nel senso dell'art. 117 lett. a CPC, non occorre esaminare le rimanenti argomentazioni ricorsuali dirette contro l'altra motivazione della decisione impugnata con cui la Corte cantonale ha ritenuto l'appello sprovvisto di probabilità di successo (DTF 138 III 728 consid. 3.4, con rinvio; 138 I 97 consid. 4.1.4, con rinvii).
 
6. Da quanto precede discende che il ricorso si palesa manifestamente inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF). Viste le particolarità del caso si rinuncia eccezionalmente al prelievo di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF). In queste circostanze l'implicita domanda di assistenza giudiziaria per la procedura innanzi al Tribunale federale diviene senza oggetto.
 
 
per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3. Comunicazione al ricorrente, alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e al patrocinatore di B.________.
 
Losanna, 3 maggio 2017
 
In nome della I Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Kiss
 
Il Cancelliere: Piatti
 
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